Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.553
/ Totale documenti scaricati: 28.924.510

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.553
/ Totale documenti scaricati: 28.924.510

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.553 *

/ Totale documenti scaricati: 28.924.510 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.553 *

/ Totale documenti scaricati: 28.924.510 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.553 *

/ Totale documenti scaricati: 28.924.510 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.553 *

/ Totale documenti scaricati: 28.924.510 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.553 *

/ Totale documenti scaricati: 28.924.510 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.553 *

/ Totale documenti scaricati: 28.924.510 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.553 *

/ Totale documenti scaricati: 28.924.510 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.553 *

/ Totale documenti scaricati: 28.924.510 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Orientamenti applicazione articolo 4 Regolamento (UE) 2019/1020

ID 17510 | | Visite: 2748 | Guide Nuovo ApproccioPermalink: https://www.certifico.com/id/17510

Orientamenti applicazione articolo 4 Regolamento  UE  2019 1020

Orientamenti applicazione articolo 4 Regolamento (UE) 2019/1020

ID 17510 | 04.09.2022

Orientamenti per gli operatori economici e le autorità di vigilanza del mercato sull'attuazione pratica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti
________

Regolamento (UE) 2019/1020

Articolo 4 Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, un prodotto soggetto alla legislazione di cui al paragrafo 5 può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che è responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 relativamente a detto prodotto.

2. Ai fini del presente articolo, per operatore economico di cui al paragrafo 1 si intende uno dei seguenti:

a) il fabbricante stabilito nell'Unione;
b) un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione;
c) un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per suo conto;
d) un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico di cui alle lettere a), b) e c), sia stabilito nell'Unione.

3. Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione applicabile, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 svolge i compiti seguenti:

a) se la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto prevede una dichiarazione UE di conformità o una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica, verifica che tale dichiarazione UE di conformità o dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto;
b) a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;
c) qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato;
d) coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato oppure di propria iniziativa laddove l'operatore economico di cui al paragrafo 1 ritenga, o abbia ragione di ritenere, che il prodotto in questione ponga un rischio.

4. Fatti salvi i rispettivi obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale dell'operatore economico di cui al paragrafo 1, sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.

5. Il presente articolo si applica esclusivamente nel caso di prodotti disciplinati dai regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE)2016/425(UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2009/48/CE, 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2013/29/UE (12), 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, e 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Collegati


Tags: Marcatura CE Nuovo approccio Abbonati Marcatura CE

Ultimi inseriti

Microbioma nell uomo negli animali negli alimenti e nell ambiente
Mar 14, 2025 7

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente / Rapporto ISTISAN 2025 ID 23627 | 14.03.2025 / In allegato (EN) Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente: implicazioni per la valutazione del rischio nella sicurezza alimentare. L’Autorità Europea per la… Leggi tutto
Mar 13, 2025 50

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 ID 23623 | 13.03.2025 / In allegato DPCM 21 gennaio 2025 n. 24Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in… Leggi tutto
Deliberazione n  2 del 6 marzo 2025
Mar 13, 2025 53

Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025

Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025 / Regolamento controlli a campione veridicità delle dichiarazioni ID 23622 | 13.03.2025 / In allegato Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025 - Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione… Leggi tutto
Mar 12, 2025 97

DPR 9 maggio 1994 n. 608

in News
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 608 Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato.(GU n.255 del 31.10.1994)_______ Aggiornamenti all'atto 25/09/1995 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1995, n. 398 (in G.U. 25/09/1995, n.224)… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Microbioma nell uomo negli animali negli alimenti e nell ambiente
Mar 14, 2025 7

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente / Rapporto ISTISAN 2025 ID 23627 | 14.03.2025 / In allegato (EN) Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente: implicazioni per la valutazione del rischio nella sicurezza alimentare. L’Autorità Europea per la… Leggi tutto