Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti - EN 421:2010
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Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti - EN 421:2010
ID 16106 | 18.03.2022 / Documento di approfondimento completo in allegato
Documento sui guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattivà di cui alla norma EN 421:2010, nel quale vengono illustrati anche con il supporto di immagini i requisiti, le informazioni da fornire e la marcatura.
La norma EN 421:2010 specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti destinati a proteggere contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva. La norma si applica ai guanti che forniscono protezione alla mano ed a varie parti del braccio e della spalla.
Essa si applica anche ai guanti destinati ad essere montati permanentemente su camere di contenimento.
Per camera di contenimento si intende la recinzione che impedisce la diffusione dei prodotti contenuti nell'ambiente interno verso l'ambiente esterno, o la penetrazione dell'atmosfera esterna nell'ambiente interno, o entrambi.
La presente norma europea si applica anche alle maniche intermedie utilizzate tra un guanto e una camera di contenimento permanente.
Recepisce: EN 421:2010
Data entrata in vigore: 09 settembre 2010
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 421 (edizione maggio 2010). La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti destinati a proteggere contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva. La norma si applica ai guanti che forniscono protezione alla mano e a varie parti del braccio e della spalla. Essa si applica anche ai guanti destinati a essere montati permanentemente su camere di contenimento.
Sostituisce: UNI EN 421:1995
Le differenze tecniche significative tra la presente norma europea e l'edizione precedente sono elencate di seguito:
- struttura più chiara della norma per quanto concerne i guanti/guanti per camere di contenimento;
- requisiti aggiuntivi per accessori specifici utilizzati con i guanti per camere di contenimento (anello di supporto, manica);
- la prova di permeabilità al vapore acqueo è diventata una prova facoltativa;
- il metodo di prova per la determinazione dello spessore equivalente di piombo e dell'uniformità di distribuzione è stato aggiornato (sono state aggiunte nuove tecniche di rilevazione).
Questa norma stabilisce i requisiti e i metodi di prova dei guanti per la protezione da radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva.
Questa tipologia di guanti di protezione è utilizzato per lo più in cardiologia, in oncologia, nella ricerca e nell’industria nucleare.
Secondo la norma EN 421, le qualità di protezione e protezione sono indicate da pittogrammi.
Il pittogramma EN 421 (Pittogramma ISO 7000 - 2484) indica la protezione contro le particelle radioattive.
Figura 1 Pittogramma ISO 7000 - 2484 - Protezione contro la contaminazione da particolato radioattivo
Il pittogramma EN 421 (Pittogramma ISO 7000 - 2809) indica la protezione contro le radiazioni ionizzanti.
figura 2 Pittogramma ISO 7000 - 2809 - Protezione contro le radiazioni ionizzanti
La natura della protezione e indicata da un pittogramma che riguarda proprietà protettive specifiche.
- Contaminazione radioattiva: Per proteggere contro la contaminazione radioattiva, il guanto deve essere impermeabile e superare il test di penetrazione di cui alla norma EN 374. Per l’uso in spazi confinati, il guanto deve superare un ulteriore test specifico di tenuta della pressione dell’aria. I materiali potrebbero macchiarsi a causa delle screpolature da ozono. Questo test e facoltativo e puo contribuire quale aiuto nel selezionare i guanti.
- Radiazioni ionizzanti: Per proteggere dalle radiazioni ionizzanti, il guanto deve contenere una certa quantità di piombo o di metallo equivalente, riportata come equivalenza in piombo. Questa equivalenza in piombo deve essere marcata in ogni guanto.
Immagine - Posizione pittogramma: esempio di guanto di protezione contro la contaminazione da particolato radioattivo - Marcatura pittogramma ISO 7000 - 2484
Per proteggere dalla contaminazione radioattiva, il guanto protettivo deve essere a tenuta di liquidi e superare il test di penetrazione definito nella norma EN 374 (EN ISO 374 Guanti di protezione contro sostanze chimiche pericolose e microrganismi).
Inoltre, i guanti protettivi utilizzati negli involucri devono superare un test di tenuta della pressione dell'aria. Questi guanti dovrebbero fornire un alto livello di resistenza alla penetrazione del vapore acqueo. 1 indica la resistenza più alta, 4 indica la resistenza più bassa.
I materiali dei guanti protettivi sono modellati per la loro resistenza alla rottura dell'ozono, ma questo test è facoltativo e viene utilizzato come ausilio nella selezione dei guanti. 1 indica la resistenza più bassa, 4 la resistenza più alta.
Per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, i guanti devono contenere determinate quantità di piombo o metalli equivalenti. L'equivalente di piombo deve essere contrassegnato su ogni guanto con una misura in millimetri e una descrizione delle condizioni di prova.
I guanti devono rispondere sia alla norma tecnica EN 421 (per la protezione dalla contaminazione, l’efficienza di attenuazione e l’uniformità di distribuzione del materiale da protezione) che agli standard stabiliti dalla norma EN 374.
La capacità del materiale del guanto di:
- assorbire le radiazioni in genere viene indicata come spessore equivalente di piombo (in mm variabili da 0 a 0,5);
- resistere alle criccature da ozono, viene indicata con un parametro variabile da 1 a 4 (che indica la resistenza all’invecchiamento del materiale se soggetto a radiazione ionizzante);
- impermeabilità all’acqua o al suo vapore, viene indicata con un parametro che va da 1 a 5.
...
Normativa
La norma EN 421 NON è riportata nell’elenco delle norme presenti nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (disposizione introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in quanto nel testo del D.M. 2 maggio 2001, erano riportati riferimenti alle norme UNI ormai non più in vigore).
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008
DPI Terza categoria: obbligo addestramento
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
...
Art. 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001.
...
D.lgs 101/2020
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Art. 109. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
(direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1 comma, lett. b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61).
[...]
6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all’articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive competenze:
a) provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;
d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
e) provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);
f) provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l’accesso alla documentazione di cui all’articolo 132 concernente il lavoratore stesso.
Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)
…
Capo III Conformità del DPI
...
Allegato I Categorie di rischio dei DPI
Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo
Norme tecniche
Recepisce: EN 421:2010
EN 374-1:2003 Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements
EN 374-3 Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals
EN 388:2003 Protective gloves against mechanical risks
EN 420:2003+A1:2009 Protective gloves - General requirements and test methods
EN 61331-1:2002 Protective devices against diagnostic medical X-radiation - Part 1: Determination of attenuation properties of materials (IEC 61331-1:1994)
ISO 1431-1 Rubber, vulcanised or thermoplastic - Resistance to ozone cracking - Part 1: Static and dynamic strain testing
ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis
ISO 11933-1 Components for containment enclosures - Part 1: Glove/bag ports, bungs for glove/bag ports, enclosure rings and interchangeable units
ISO 11933-2 Components for containment enclosures - Part 2: Gloves, welded bags, gaiters for remote - handling tongs and for manipulators
CEN ISO/TR 11610:2004 Protective clothing- Vocabulary (ISO/TR 11610:2004)
UNI EN 421:2010
Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva
Recepisce: EN 421:2010
Data entrata in vigore: 09 settembre 2010
Estratto
Requisiti
Il prospetto 1 fornisce i requisiti per i guanti ed i guanti per camere di contenimento per la protezione contro la contaminazione radioattiva e la protezione contro le radiazioni ionizzanti.
[...] Segue in allegato
Principi di progettazione
Principi generali
Il guanto deve soddisfare i requisiti pertinenti definiti nella EN 420, con le seguenti aggiunte specifiche.
Vedi documento Guanti di protezione - Requisiti generali / EN ISO 21420:2020
Il guanto può essere costituito da un unico strato o da più strati di materiale. La scelta del materiale è definita in base ai requisiti dell'uso finale.
In caso di protezione contro le radiazioni ionizzanti esterne, il guanto può contenere piombo (PbO, Pb3O4) o altri elementi metallici pesanti che agiscano come mezzo di attenuazione in uno o più strati. La distribuzione degli elementi metallici può essere uniforme o localizzata.
Immagine - Guanti radioprotettivi in lattice con piombo
[...]
Requisiti meccanici
Per ogni guanto di protezione contro la contaminazione radioattiva e/o le radiazioni ionizzanti, il livello di prestazione ottenuto per le seguenti prove meccaniche deve essere indicato nelle informazioni fornite dal fabbricante:
- resistenza all'abrasione;
- resistenza al taglio da lama;
- resistenza alla lacerazione;
- resistenza alla perforazione.
Secondo i metodi di prova descritti nella EN 388:2003, deve essere raggiunto almeno il livello di prestazione 1 per una delle quattro proprietà meccaniche. Per scopi speciali, la destrezza è il parametro più importante, in questo caso non deve essere raggiunto il livello di protezione della EN 388, ma nelle avvertenze per l'utilizzatore dei guanti deve essere riportata la seguente frase: "Questi guanti non proteggono contro i rischi meccanici."
[...]
Resistenza alla criccatura da ozono (sollecitazione statica)
Quando i guanti possono essere esposti all'ozono, deve essere determinata la resistenza alla criccatura da ozono.
Nota Le polveri che emettono particelle alfa possono generare ozono nelle camere di contenimento.
prospetto 2 Livello di prestazione: resistenza alla criccatura da ozono
[...]
Informazioni fornite dal fabbricante
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi ai requisiti per le informazioni specificati nella EN 420.
In particolare, devono essere fornite le informazioni seguenti:
a) applicazione dei guanti;
b) limitazione d'uso;
c) livello di prestazione dei dispositivi contro la contaminazione radioattiva e/o le radiazioni ionizzanti;
d) livelli di prestazione meccanica secondo la EN 388;
e) In caso di protezione chimica, i nomi e i tempi di passaggio degli agenti chimici sottoposti a prova secondo la EN 374-1;
f) informazioni specifiche per i guanti utilizzati in camere di contenimento:
1) caratteristiche dei dispositivi:
i) per i guanti provvisti di nervatura: diametro della nervatura, diametro del polsino o diametro utile dell'attacco del guanto sul quale può essere fissato il guanto,
ii) per i guanti provvisti di anello di supporto: diametro dell'anello di supporto o diametro utile della flangia di ancoraggio sul quale può essere adattato l'anello di supporto, diametro della scanalatura dell'anello di supporto, diametro della nervatura;
2) se pertinente, il risultato della prova di permeabilità al vapore acqueo (a titolo informativo);
3) se pertinenti, gli accessori supplementari utilizzati durante la prova di integrità;
4) la pressione di prova per la prova di integrità;
g) informazioni specifiche per i guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti:
1) deve essere aggiunta un'avvertenza specifica per indicare che i guanti contenenti elementi con un alto numero atomico non devono essere utilizzati per la protezione contro radioelementi ad elevata energia beta per evitare la radiazione di frenamento,
2) per guanti che presentano diversi spessori equivalenti di piombo secondo la parte del guanto, il dettaglio degli spessori equivalenti di piombo secondo le diverse parti del guanto;
h) per i guanti riutilizzabili, informazioni sulle verifiche che devono essere effettuate dall'utilizzatore per verificare la degradazione o la riduzione della prestazione protettiva per la durata di vita del guanto.
[...] Segue in allegato
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Collegati
Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Guanti di protezione rischi meccanici - EN 388:2016+A1:2018
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Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti - EN 4212010 Rev. 0.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2022 |
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