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Europe, Rome

RAPEX Report 03 del 23/01/2015 - N. 1-2-3 A12/0021/15 Svezia

ID 1362 | | Visite: 9772 | RAPEX 2015Permalink: https://www.certifico.com/id/1362


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 3 del 23/01/2015 Svezia
N. 1 - A12/0019/15
N. 2 - A12/0020/15
N. 3 - A12/0021/15

Approfondimento tecnico: Orecchini e collana Gemini di Helen



I prodotti di gioielleria della marca Gemini di Helen sono stati ritirati dal mercato per un contenuto eccessivo di cadmio. Il cadmio è considerato nocivo se ingerito o posto a contatto con la pelle. I prodotti non sono, pertanto, stati considerati conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (REACH).
Il regolamento ha lo scopo principale di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche. L’All. XVII elenca le sostanze, le miscele e gli articoli pericolosi soggetti a restrizioni in materia di fabbricazione ed immissione sul mercato.
Il cadmio risulta tra le sostanze elencate e soggette a restrizione.
Restrizioni per il CADMIUM (N.CAS 7440-43-9 – N.CE 231-152-8 ed i suoi composti):

1. Non è ammesso l’uso in miscele e articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di seguito «materie plastiche»):
- polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21];
- poliuretano (PUR) [3909 50];
- polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10];
- acetato di cellulosa (CA) [3912 11];
- acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11];
- resine epossidiche [3907 30];
- resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20];
- resine d’urea - formaldeide (UF) [3909 10];
- poliesteri insaturi (UP) [3907 91];
- tereftalato di polietilene (PET) [3907 60];
- tereftalato di polibutilene (PBT);
- polistirene cristallo/standard [3903 11];
- metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA);
- polietilene reticolato (VPE);
- polistirene antiurto;
- polipropilene (PP) [3902 10].
È vietata l’immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.
In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011.
Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi la direttiva 94/62/CE del Consiglio (13) e gli atti adottati in base ad essa.
Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell’articolo 69, chiede all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l’uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo.

2. Non è ammesso l'uso nelle pitture [3208] [3209].
Per le pitture con tenore di zinco superiore al 10 % in peso, il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) non è pari o superiore allo 0,1 % in peso.
È vietata l'immissione sul mercato di articoli pitturati il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.

3. In via derogatoria, i punti 1 e 2 non si applicano agli articoli colorati per motivi di sicurezza con miscele contenenti cadmio.

4. In via derogatoria, il punto 1, secondo comma, non si applica:
- alle miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC, di seguito «PVC riciclato»;
- alle miscele e agli articoli contenenti PVC riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:
profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;
porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;
pavimenti e terrazze;
condotti per cavi;
tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1.
I fornitori provvedono ad apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti PVC riciclato, prima della loro immissione sul mercato, la dicitura «Contiene PVC riciclato» o il seguente pittogramma:
A norma dell'articolo 69 del presente regolamento, la deroga di cui al punto 4 sarà riesaminata, in particolare al fine di ridurre il valore limite per il cadmio e procedere a una nuova valutazione della deroga per le applicazioni elencate alle lettere da a) a e), entro il 31 dicembre 2017.

5. A norma della presente voce, per «trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)» si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.
Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:
nelle attrezzature e nelle macchine per:
- la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11];
- l’agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436];
- la refrigerazione e il congelamento [8418];
- la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443];
le attrezzature e macchine per la produzione:
- degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516];
- dell’arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404];
- degli impianti sanitari [7324];
- del riscaldamento centrale e del condizionamento d’aria [7322] [8403] [8404] [8415].
Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l’immissione sul mercato degli articoli cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché degli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla lettera b).

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono anche applicabili agli articoli cadmiati o ai componenti di tali articoli impiegati nei settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché agli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla seguente lettera b):
le attrezzature e macchine per la produzione di:
- carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];
le attrezzature e macchine per la produzione di:
- apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431];
- veicoli stradali e agricoli [capitolo 87];
- materiale rotabile [capitolo 86];
- navi [capitolo 89].

7. Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano:
- agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, «offshore» e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni,
- ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell’affidabilità dell’apparecchiatura su cui sono installati.

8. È vietato l'uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso.
È vietata l'immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso.
S'intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450° C.

9. In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.

10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
- braccialetti, collane e anelli;
- gioielli per piercing;
- orologi da polso e cinturini;
- spille e gemelli per polsini.

11. In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.



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