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Europe, Rome

Marcatura CE Bitumi, leganti bituminosi e Miscele bituminose

ID 12234 | | Visite: 9826 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/12234

Marcatura CE Bitumi  leganti bituminosi e Miscele bituminose

Marcatura CE Bitumi, leganti bituminosi e Miscele bituminose

ID 12234 | 30.12.2020 / Documento di lavoro completo allegato

Nel Documento si analizzano le norme armonizzate (che prevedono la marcatura CE) per il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) inerente bitumi, leganti bituminosi (*) e miscele bituminose (in particolare il conglomerato bituminoso prodotto a caldo):

UNI EN 12591:2009
Bitumi e leganti bituminosi
Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali

UNI EN 13108-1:2016
Miscele bituminose - Specifiche del materiale
Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

Si riportano estratti delle stesse, segnalando che la menzione della Direttiva 89/106/CEE (CPD), non più in vigore, è da intendersi come il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR).

(*) Il bitume per applicazioni stradali deve essere conforme alla EN 12591

CPR Marcatura CE Bitumi  leganti bituminosi e Miscele bituminose

Fig. 1 - Marcatura CE bitumi, leganti bituminosi e miscele bituminose

Tutte le norme armonizzate per il Regolamento (UE) 305/2011 CPR inerenti i Bitumi, leganti bituminosi e Miscele bituminose

EN 12591:2009
Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali

EN 13808:2013
Bitumi e leganti bituminosi - Quadro di riferimento delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose

EN 13924:2006
Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni

EN 14023:2010
Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri

EN 15322:2013
Bitumi e leganti bituminosi - Quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati

EN 13055-2:2004
Aggregati leggeri - Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati

EN 13108-1:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

EN 13108-2:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili

EN 13108-3:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero

EN 13108-4:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato

EN 13108-5:2006 
Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso

EN 13108-6:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale -Parte 6: Asfalto colato

EN 13108-7:2006
Miscele bituminose - Specifiche del materiale -Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti

EN 13043:2002
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

UNI EN 12591:2009
Bitumi e leganti bituminosi
Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali


CEN/TC 336 “Leganti bituminosi

La norma fornisce una serie di proprietà e relativi metodi di prova per i bitumi per applicazioni stradali che sono idonei per l’utilizzo nella costruzione e nella manutenzione delle strade delle pavimentazioni aeroportuali e di altre aree pavimentate. Essa fornisce inoltre i requisiti per la valutazione di conformità.

La presente norma europea fa parte della seguente famiglia di norme europee per i bitumi:

Leganti bituminosi

Fig. 2 - Famiglia di norme europee per i bitumi

Nota Le applicazioni industriali non sono trattate dal Mandato M/124.

La presente norma europea descrive le prestazioni richieste per una serie di proprietà per i bitumi e i leganti bituminosi, come illustrato nei prospetti da 1 a 3 compresi. Alcune delle proprietà sono richieste per legge da almeno uno dei paesi appartenenti all'UE o all'EFTA (vedere il prospetto ZA.1.1 e il prospetto ZA.1.2), mentre alcuni sono inclusi solo a vantaggio dell'industria come ausilio per la specifica delle prestazioni adeguate per i diversi utilizzi finali.
...

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma europea fornisce un quadro per specificare una serie di proprietà e metodi di prova pertinenti per i bitumi, che sono idonei per l’utilizzo nella costruzione e nella manutenzione di strade, piste di atterraggio e altre superfici stradali pavimentate, unitamente ai requisiti per la valutazione della conformità.
La presente norma europea non tratta direttamente ‘coesione, adesione e attitudine all’indurimento’ (vedere Introduzione).

Nota Sebbene i bitumi industriali siano specificati secondo la EN 13305, si dovrebbe sottolineare che i bitumi per applicazioni stradali, specificati secondo la presente norma europea, possono essere utilizzati anche per applicazioni industriali.

Le norme europee di prodotto coprono un'ampia varietà di materiali stradali per applicazioni diverse, adattandosi ai carichi di traffico e alle condizioni climatiche locali. La presente norma europea tratta pertanto anche un'ampia gamma di bitumi per agevolare la produzione e l'applicazione della pavimentazione stradale progettata. La varietà delle tecniche di produzione e delle applicazioni rende più pratico suddividere i bitumi in tre prospetti separati.

I requisiti per le proprietà di una classe specifica devono essere selezionati dal prospetto 1A, dal prospetto 1B, dal prospetto 2A, dal prospetto 2B, dal prospetto 3A e dal prospetto 3B scegliendo la colonna che rappresenta i valori o gli intervalli specifici.

Nei prospetti è prevista una suddivisione delle proprietà in due gruppi. Le proprietà nel prospetto 1A, nel prospetto 2A e nel prospetto 3A devono essere specificate per tutti i bitumi per applicazioni stradali. Esse sono associate a regolamenti o requisiti HSE. Le proprietà nel prospetto 1B, nel prospetto 2B e nel prospetto 3B sono richieste per soddisfare le condizioni regionali specifiche. Esse sono associate a regolamenti o altri requisiti regionali.

Proprieta  di una classe   Metodi di prova

Fig. 3 - Prospetti per le proprietà di una classe specifica e metodi di prova bitumi HSE e requisiti regionali

Due livelli di severità per la resistenza all'indurimento sono specificati come alternativi poiché, in condizioni specifiche, può essere consentito un maggiore innalzamento del punto di rammollimento dopo la prova in stufa su strato sottile in movimento (RTFOT), (per esempio livello di severità 2) senza effetti negativi se tale innalzamento è associato ai requisiti del punto di rottura secondo Fraass, o dell'indice di penetrazione (Ip) o entrambi.

Le proprietà dei bitumi per applicazioni stradali e i relativi metodi di prova devono essere in conformità al prospetto 1A e al prospetto 1B, oppure al prospetto 2A e al prospetto 2B o al prospetto 3A e al prospetto 3B. Quando sottoposti a prova con i metodi indicati nei prospetti, i diversi bitumi per applicazioni stradali devono essere conformi ai limiti specificati.

Le classi sono designate in base alla penetrazione nominale o all’intervallo di viscosità, come appropriato.

Tabella riepilogativa proprietà nei prospetti

Tabella riepilogativa propriet  nei prospetti
...

Prospetto 1A
Specifiche dei bitumi per applicazioni stradali con classe di penetrazione da 20 x 0,1 mm a 220 x 0,1mm
Proprietà applicabili a tutti i bitumi per applicazioni stradali elencati nel presente prospetto

Prospetto 1A
...

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

La conformità dei bitumi per applicazioni stradali ai requisiti della presente norma europea e ai valori specificati (classi incluse) deve essere dimostrata mediante:

a) prove di tipo iniziali (ITT);
b) controllo della produzione in fabbrica (FPC).

Prove di tipo iniziali (ITT)

Le prove di tipo iniziali devono essere eseguite per dimostrare la conformità del bitume/legante bituminoso alla presente norma europea. Le prove eseguite precedentemente in conformità con le disposizioni della presente norma europea [stesso prodotto, stessa(e) caratteristica(e), metodo di prova, procedura di campionamento, sistema di attestazione della conformità, ecc.] possono essere prese in considerazione.

Tutte le caratteristiche richieste nella norma europea devono essere sottoposte a prove di tipo iniziali, eccetto le sostanze pericolose, che possono essere dichiarate mediante il controllo delle materie prime e delle caratteristiche, nei casi in cui si scelga “NR”.

Controllo della produzione in fabbrica (FPC).

Il fabbricante deve stabilire, documentare e mantenere una sistema di controllo della produzione in fabbrica per garantire che i prodotti, collocati sul mercato, siano conformi alle caratteristiche prestazionali specificate. Il sistema di controllo della produzione in fabbrica deve essere costituito da procedure, ispezioni regolari, prove o valutazioni e dall'utilizzo dei risultati per controllare la qualità del prodotto finito.

Un sistema di FPC conforme ai requisiti della EN ISO 9001 e reso specifico ai requisiti della presente norma deve essere ritenuto soddisfacente i suddetti requisiti.

I risultati di ispezioni, prove o valutazioni che richiedono azioni devono essere registrati, così come tutte le eventuali azioni intraprese. L'azione da intraprendere quando i valori o i criteri di controllo non sono soddisfatti deve essere registrata e conservata per il periodo specificato nelle procedure FPC del fabbricante.

CALCOLO DELL'INDICE DI PENETRAZIONE, IP (normativa)

A.1 Scopo e campo di applicazione

La presente appendice specifica la procedura da utilizzare per calcolare l’indice di penetrazione,

Ip, dei bitumi per applicazioni stradali, quando richiesto in relazione alla specifica per la resistenza all’indurimento, indicata nel prospetto 1A per le classi comprese tra 20/30 e 160/220.

Ai fini della presente appendice, si applica la definizione seguente:

A.2.1 Indice di penetrazione

Ip
: Indicazione della suscettibilità termica di un legante bituminoso.
...

ZA.2 Procedura di attestazione di conformità dei bitumi per applicazioni stradali

ZA.2.1 Sistema di attestazione della conformità

Il sistema di attestazione della conformità dei bitumi per applicazioni stradali indicato nel prospetto ZA.1.1 e nel prospetto ZA.1.2, in conformità alla Decisione della Commissione 98/601/CE del 13 Ottobre 1998 (pubblicata come doc. L287 il 24 ottobre 1998) modificata dalla Decisione della Commissione 2001/596/CE dell'8 Gennaio 2001 (pubblicata come doc. L209 il 2 Agosto 2001) e indicato nell'Allegato III del Mandato M/124 è illustrato nel prospetto ZA.2 per l'uso previsto indicato e i livelli o classi pertinenti.

Prospetto ZA.2 Sistema di attestazione di conformità per i bitumi per applicazioni stradali

Sistema attestazione conformita  biitumi 2
...

Decisione 98/601/CE

Decisione della Commissione del 13 ottobre 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per la costruzione di strade (GU L 287 del 24.10.1998) (modificata dalla Decisione 2001/596/CE)

Articolo 2
La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3
La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.
...

ALLEGATO III

Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI
PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE (1/2)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Decisione 98 601 CE

Sistema 2+ Cfr. allegato III, punto 2, ii), della Direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, ovvero la certificazione del controllo della produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto, in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli della produzione nella fabbrica.

Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2, ii) della Direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

...

Prospetto ZA.2 Sistema di attestazione di conformità per i bitumi per applicazioni stradali

Figura ZA.2 Esempio di marcatura CE - informazioni e valori

Prospetto ZA2
...

Targa Marcatura CE Bitume

EN 12591
Bitume per applicazioni stradali 50/70
Organismo Notificato: n. 01234
Sistema attestazione conformità: 2+
Informazioni e caratteristiche

UNI EN 13108-1:2016

Miscele bituminose - Specifiche del materiale
Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo


CEN/TC 227 "Road materials

La norma specifica i requisiti per miscele del gruppo dei conglomerati bituminosi prodotti a caldo da utilizzare in strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico.

La presente norma europea specifica i requisiti per miscele del gruppo di conglomerati bituminosi prodotti a caldo per impiego su strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.

Il conglomerato bituminoso prodotto a caldo è utilizzato per strati superficiali d’usura, strati di collegamento, strati di risagomatura e strati di base.

Le miscele del gruppo di conglomerato bituminoso prodotto a caldo sono prodotte sulla base di bitume caldo. Le miscele che utilizzano emulsione bituminosa e materiali bituminosi basati su riciclo in situ non sono trattate dalla presente norma.

La presente norma europea include i requisiti per la scelta dei materiali costituenti. È pensata per essere consultata congiuntamente alla EN 13108-20 e EN 13108-21.
...

3.1.8 conglomerato bituminoso

Miscela omogenea tipicamente composta di aggregati fini e grossi, filler e legante bituminoso che è utilizzata nella costruzione di una pavimentazione.

Nota 1
Il conglomerato bituminoso può includere uno o più additivi per migliorare le caratteristiche di posa, la prestazione o l'aspetto della miscela.

3.1.9 asfalto naturale

Miscela naturale di bitume e materia minerale finemente suddivisa che è presente in ben definiti depositi superficiali e che è trattata per rimuovere componenti indesiderati quali acqua e materia vegetale.

Nota 1
Il conglomerato asfalto naturale è descritto nella EN 13108-4.
 

3.1.10 conglomerato bituminoso prodotto a caldo

Conglomerato bituminoso con una granulometria continua o una discontinuità tale da formare una struttura interbloccata. 

4.2 Legante

4.2.1 Generalità

Il legante deve essere un bitume per applicazioni stradali, bitume polimerico modificato, un bitume duro, un bitume multigrado o una miscela di uno di questi con asfalto naturale.

Il bitume per applicazioni stradali deve essere conforme alla EN 12591, il bitume modificato alla EN 14023, il bitume duro deve essere conforme alla EN 13924-1 e il bitume multigrado alla EN 13924-2.

Quando si utilizza asfalto naturale, esso deve essere conforme all’appendice B della EN 13108-4:2016.

I leganti premiscelati che non sono trattati dalla EN 12591, EN 14023 o EN 13924-1 e EN 13924-2 possono essere utilizzati purché ne sia fornita informazione come specificato nel punto 4.1, e purché il bitume di base sia conforme alla EN 12591, EN 14023 o EN 13924-1 e EN 13924-2.

L'impiego di questi leganti può essere definito in documenti relativi all'applicazione del prodotto.
...
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Tags: Marcatura CE Regolamento CPR Abbonati Marcatura CE

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