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Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 11 gennaio 2013 n. 1467

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1467/2013 ha sancito che il D.Lgs. 194/2007 persegue la finalità di garantire la compatibilità elettromagnetica del bene: salvaguarda, quindi, la conformità tecnica del bene. L'art.515 c.p. tutela, invece, il leale esercizio del commercio cioè l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta e l'art.517 c.p. tutela a sua volta l'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. Le norme penali in questione tutelano quindi sia la correttezza e lealtà commerciale che il consumatore.

Ne consegue che avendo la disciplina amministrativa (D.Lgs. 194/2007) obiettivi diversi rispetto alla disciplina penale, possono trovare applicazione entrambe le norme. Inoltre il sequestro originario è stato confermato in quanto indipendente dalla sostenuta non pericolosità del bene, sussistendo il rischio della ripetizione del reato.

_________

Estratto Sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1.3.2012 il Tribunale di Verona rigettava la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), quale legale rappresentante della Societa’ (OMISSIS) s.n.c., avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Verona del 27.10.2011, con il quale era stata respinta l’opposizione proposta avverso il diniego del P.M. di restituzione delle cose sequestrate.

Rilevava il Tribunale che il mantenimento del sequestro a fini preventivi era stato legittimamente disposto dal GIP, sussistendo il fumus dei reati di cui agli articoli 515 e 517 c.p. dal momento che l’Immissione in commercio di apparecchiature con marchio CE non rispondenti ai requisiti di conformita’ previsti dalle direttive CE in tema di compatibilita’ elettromagnetica e bassa tensione integra una condotta idonea ad ingannare il consumatore. Ne’ sussisteva rapporto di specialita’ con il Decreto Legislativo n. 194 del 2007, articolo 15 che punisce, con sanzione amministrativa, l’immissione sul mercato di apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione e tutela, conseguentemente, un bene giuridico diverso (conformita’ tecnica dei beni e, pertanto, la loro sicurezza).

Sussisteva poi il pericolo che la libera disponibilita’ dei macchinari potesse protrarre le conseguenze dei reati ed agevolare la commissione di ulteriori reati collegati alla commercializzazione di prodotti non affidabili.

2. Ricorre per Cassazione (OMISSIS), nella qualita’.

Dopo aver ricordato che il P.M. aveva disposto il sequestro probatorio di urgenza di apparecchiature di elettrostimolazione e che con provvedimento in data 21.4.2010 aveva rigettato l’istanza di restituzione di quanto sequestrato sul presupposto che le apparecchiature erano provviste di marchio CE non rispondente ai requisiti di conformita’ e che il P.M., a seguito di opposizione, davanti al GIP aveva chiesto la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, denuncia la inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 194 del 2007, articolo 15 e degli articoli 515 e 517 c.p., nonche’ la violazione ed erronea applicazione del disposto della Legge n. 689 del 1981, articolo 9.

Il fatto contestato ed oggetto dell’indagine preliminare rientra nella previsione di cui al Decreto Legislativo n. 194 del 2007, articolo 15 che, riguardando non solo l’immissione sul mercato del prodotto ma anche l’eventuale contrasto con la normativa di compatibilita’ elettromagnetica, e’ norma speciale, per cui, ai sensi della Legge n. 689 del 1981, articolo 9, non trovano applicazione gli articoli 515 e 517 c.p.. La vendita o la messa in circolazione regolano, comunque, fattispecie di immissione sul mercato di prodotti, per cui se tale immissione riguarda prodotti con marchiatura CE, in assenza dei requisiti prescritti, non puo’ che trovare applicazione il Decreto Legge n. 194 del 2007, articolo 15.

Con il secondo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 324 c.p.. Il P.M. ha operato la conversione del sequestro probatorio In sequestro preventivo, assumendo che non era in contestazione la pericolosita’ dei macchinari. Il GIP prima ed il Tribunale poi hanno, invece, ritenuto, nel mantenere il provvedimento di sequestro, che i macchinari fossero potenzialmente pericolosi per la salute. E quindi hanno disposto il mantenimento del sequestro per finalita’ diverse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 194, come emerge gia’ dall’arti, che specifica “Oggetto ed ambito di applicazione”, disciplina la “compatibilita’ elettromagnetica delle apparecchiature definite all’articolo 3″.

E per compatibilita’ elettromagnetica si intende “l’idoneita’ di un’apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili” (cit. Decreto Leslativo, articolo 3).

Secondo il cit. Decreto Legislativo, articolo 9 la conformita’ dell’apparecchio ai requisiti essenziali di cui all’allegato 1 e’ dimostrata mediante la procedura descritta nell’allegato 2. Tuttavia il responsabile dell’immissione dell’apparecchio nel mercato puo’ avvalersi anche della procedura descritta nell’allegato 3.

Gli apparecchi, la cui conformita’ al presente decreto legislativo e’ stata stabilita secondo la procedura di cui all’articolo 9, recano la marcatura CE attestante tale conformita’ (articolo 10).

Infine l’articolo 15 sanziona amministrativamente chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all’allegato 1 e chiunque immette nei mercato, commercializza distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all’allegato 1, siano sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformita’ di cui all’allegato 4.

Il Decreto Legislativo n. 194 del 2007, come emerge chiaramente dalle norme sopra richiamate, riguarda esclusivamente la compatibilita’ elettromagnetica delle apparecchiature e la mancata osservanza di tali norme comporta, oltre l’applicazione della sanzione amministrativa, il sequestro delle apparecchiature. Che il Decreto Legislativo in questione persegua la finalita’ di garantire la compatibilita’ elettromagnetica e’ confermato dall’articolo 15, comma 8 che prescrive all’organo accertatore delle violazioni di invitare il trasgressore alla foro regolarizzazione nel termine di sessanta giorni (in caso di mancata ottemperanza e’ prevista la sanzione accessoria della confisca).

La normativa di cui al Decreto Legislativo n. 194 del 2007 salvaguarda, quindi, la conformita’ tecnica del bene.

3. L’articolo 515 c.p. tutela, invece, il leale esercizio del commercio e, percio’, sia l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta che quello del produttore a non consentire che i suoi prodotti vengano scambiati con altri; e l’oggetto della tutela dell’articolo 517 c.p. e’ l’ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Le norme in questione tutelano quindi sia la correttezza e lealta’ commerciale che il consumatore.

Non trova, conseguentemente, applicazione la Legge n. 689 del 1981, articolo 9, secondo cui quando uno stesso fatto e’ punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale.

4. Anche il secondo motivo e’ infondato. Gia’ il GIP aveva chiaramente evidenziato che, stante l’inidoneita’ tecnica dei beni, la libera disponibilita’ degli stessi poteva protrarre la conseguenza dei reati contestati, sotto il profilo della loro diffusione, ed agevolare la commissione di ulteriori reati “.. in difetto, allo stato, della possibilita’ di attestare le caratteristiche tecniche di conformita’”.

Non vi era alcun riferimento alla finalita’ di tutela della salute.

Il Tribunale ha fatto riferimento, innanzitutto, alla diffusione “sul mercato di prodotti privi dell’idoneita’ tecnica, provenienti da soggetti non dotati del potere di apporre la certificazione CE e venduti con caratteristiche qualitative differenti da quelle possedute”, per cui e’ del tutto irrilevante l’ulteriore richiamo alla potenziale “pericolosita’ per la salute”.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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