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Omnibus digitale sull'IA

Omnibus digitale sull'IA / Proposta di Regolamento / Approvazione PE 16.06.2026

ID 26489 | 19 Giugno 2026 / Allegato

Regolamento sulla semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale / Omnibus digitale sull'IA

16.06.2026 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva una modifica di alcune norme della legge UE sull’intelligenza artificiale nell’ambito della proposta omnibus digitale.

Le misure di rinvio e riduzione degli obblighi per i sistemi che utilizzano l’IA, adottate con 423 voti a favore, 57 contrari e 174 astenuti, mirano a sostenere le imprese nell’attuazione della legge sull’intelligenza artificiale, mantenendone al contempo le disposizioni principali e l’approccio basato sul rischio.

Nuove scadenze

Viene rinviata l’applicazione di alcune parti della legge sull’IA (AI Act, in inglese) per garantire che siano prima predisposti gli standard e le misure di sostegno necessari. Gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio si applicheranno:

- dal 2 dicembre 2027 per i sistemi di IA indipendenti ad alto rischio;
- dal 2 agosto 2028 per i sistemi di IA integrati come componenti di sicurezza e disciplinati dalla normativa settoriale UE sulla sicurezza e sulla vigilanza del mercato.

La legge rinvia inoltre al 2 dicembre 2026 l’applicazione degli obblighi di marcatura dei contenuti generati dall’IA. Entro tale data, i contenuti generati dall’IA dovranno essere etichettati in modo leggibile per aumentare la trasparenza.

Divieto delle app “nudifier”

La legge vieta i sistemi di IA che generano materiale di abuso sessuale su minori o creano immagini, video e audio che raffigurano le parti intime di una persona identificabile o attività sessualmente esplicite senza il suo consenso. I fornitori non potranno immettere tali sistemi sul mercato dell’UE, salvo che siano dotati di adeguate salvaguardie tecniche per impedire la creazione di tale materiale. Il divieto si applica anche agli utilizzatori che impiegano questi sistemi a tale scopo. Le imprese avranno tempo fino al 2 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi.

Riduzione delle duplicazioni degli obblighi e altre misure

Le altre modifiche alla legge sull’IA comprendono:

- l’eliminazione delle sovrapposizioni normative per le macchine che utilizzano l'intelligenza artificiale, chiarendo che i produttori dovranno rispettare solo la normativa settoriale in materia di sicurezza, garantendo così un livello equivalente di tutela della salute e della sicurezza;
- una definizione più chiara di “componente di sicurezza”, per cui i prodotti con funzioni di IA che si limitano ad assistere gli utenti o a ottimizzare le prestazioni non saranno automaticamente soggetti agli obblighi previsti per i sistemi ad alto rischio, se il loro guasto o malfunzionamento non comporta rischi per la salute o la sicurezza;
- la possibilità di trattare dati personali quando strettamente necessario per individuare e correggere distorsioni, con adeguate garanzie, sia nei sistemi di IA ad alto rischio sia in quelli non ad alto rischio;
- l’estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione (SMC) delle esenzioni previste per le PMI da alcune norme, per sostenerne la crescita;
- una semplificazione dell’applicazione delle norme per alcuni sistemi di IA per finalità generali attraverso l’Ufficio europeo per l’IA.

___________

La proposta fa parte del cosiddetto pacchetto legislativo "omnibus VII" nell'ambito dell'agenda di semplificazione dell'UE. Il pacchetto include due proposte di regolamento tese a semplificare il quadro legislativo digitale dell'UE e l'attuazione di regole armonizzate sull'IA.

La Commissione aveva proposto di adeguare il calendario di applicazione delle norme relative ai sistemi di IA ad alto rischio spostando la scadenza di 16 mesi, in modo che le norme iniziassero ad applicarsi una volta che la Commissione avesse confermato la disponibilità degli standard e degli strumenti necessari. La Commissione aveva proposto inoltre ulteriori modifiche mirate del regolamento sull'IA che prevedono di estendere anche alle piccole imprese a media capitalizzazione alcune esenzioni normative concesse alle PMI, di ridurre i requisiti in un numero molto limitato di casi, di ampliare la possibilità di trattare dati personali sensibili ai fini del rilevamento e dell'attenuazione delle distorsioni, di rafforzare i poteri dell'ufficio per l'IA e di ridurre la frammentazione della governance. Dato che le disposizioni relative ai sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero entrare in vigore il 2 agosto 2026, i colegislatori hanno trattato la proposta con la massima priorità e, in tale prospettiva, hanno sostanzialmente mantenuto l'essenza della proposta della Commissione.

I colegislatori hanno aggiunto al regolamento sull'IA una nuova disposizione tesa a vietare pratiche di IA che riguardano la generazione di contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale di abuso sessuale su minori.

L'accordo provvisorio introduce inoltre un calendario fisso per l'applicazione ritardata delle norme in materia di alto rischio: le nuove date di applicazione sarebbero il 2 dicembre 2027 per i sistemi di IA ad alto rischio indipendenti e il 2 agosto 2028 per i sistemi di IA ad alto rischio integrati in prodotti.

Inoltre, l'accordo provvisorio reintroduce l'obbligo per i fornitori di registrare i sistemi di IA nella banca dati dell'UE per i sistemi ad alto rischio, qualora ritengano che i loro sistemi siano esentati dalla classificazione come ad alto rischio. Ripristina anche il criterio di stretta necessità per il trattamento di categorie particolari di dati personali allo scopo di garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni.

L'accordo provvisorio rinvia al 2 agosto 2027 il termine entro cui le autorità competenti a livello nazionale dovranno istituire spazi di sperimentazione normativa per l'IA e riduce da sei a tre mesi, con il nuovo termine fissato al 2 dicembre 2026, il periodo di tolleranza entro il quale i fornitori dovranno attuare soluzioni all'insegna della trasparenza per contenuti generati artificialmente. L'accordo raggiunto dai colegislatori chiarisce inoltre le competenze dell'ufficio per l'IA per quanto riguarda il controllo dei sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali nel caso in cui il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, attraverso un elenco di eccezioni che restano di competenza delle autorità nazionali, comprese le autorità di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, le autorità giudiziarie e gli istituti finanziari.

Per quanto riguarda le norme relative all'IA industriale contenute nel regolamento sull'IA e la loro interazione con la legislazione settoriale in settori quali i dispositivi medici, i giocattoli, gli ascensori, i macchinari e le moto d'acqua, i colegislatori hanno raggiunto un compromesso su un meccanismo che consente di risolvere le situazioni in cui la legislazione settoriale prevede requisiti in materia di IA simili a quelli del regolamento sull'IA, limitando in tali casi specifici l'applicazione di quest'ultimo mediante atti di esecuzione. Inoltre, è stato raggiunto un compromesso per esentare il regolamento sulle macchine dall'applicabilità diretta del regolamento sull'IA. Alla Commissione è stato inoltre conferito il potere di adottare atti delegati a norma del regolamento sulle macchine che introdurrebbero requisiti in materia di salute e sicurezza in relazione ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio a norma del regolamento sull'IA. Si tratta di una soluzione efficace che risponde a eventuali sovrapposizioni tra i requisiti relativi all'alto rischio previsti dal regolamento sull'IA e quelli previsti dalla legislazione settoriale. L'accordo provvisorio aggiunge inoltre un nuovo obbligo, a carico della Commissione, di fornire orientamenti per aiutare gli operatori economici di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione settoriale a conformarsi ai requisiti relativi all'alto rischio previsti dal regolamento sull'IA, in modo da ridurre al minimo l'onere di conformità.

L'accordo provvisorio deve ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo prima di essere sottoposto a messa a punto giuridico-linguistica in vista dell'adozione formale dell'atto legislativo da parte dei colegislatori nelle prossime settimane.

Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato l'insieme delle istituzioni, degli Stati membri e dei portatori di interessi dell'UE, in via prioritaria, a portare avanti i lavori, segnatamente per rispondere alle sfide individuate nelle relazioni di Enrico Letta ("Much more than a market") e di Mario Draghi ("The future of European competitiveness"). Nella dichiarazione di Budapest dell'8 novembre 2024 si è in seguito chiesto di "avviare una rivoluzione di semplificazione", garantendo un quadro normativo chiaro, semplice e intelligente per le imprese e riducendo drasticamente gli oneri amministrativi, normativi e di informazione, in particolare per le PMI.

Dal febbraio 2025, a seguito all'invito dei leader dell'UE formulato nella suddetta riunione e in riunioni successive, la Commissione ha presentato dieci pacchetti "omnibus" volti a semplificare la legislazione esistente in materia di sostenibilità, investimenti, agricoltura, piccole imprese a media capitalizzazione, digitalizzazione e specifiche comuni, prontezza alla difesa, prodotti chimici, questioni digitali, compresa l'IA, ambiente e settore automobilistico come anche la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

[...]

Fonte: CE

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