Guidelines RCD Directive 2013/53/EU

Linee guida imbarcazioni da diporto 2013/53/EU (RCD) / Edizione 2022
EU - 2nd Edition January 2022
Guide to application of Directive 2013/53/EU on the harmonisation of the law of the Member STates rel...
Report 40 del 08/10/2021 N. 03 A11/00084/21 Spagna
Approfondimento tecnico: Prodotti cosmetici
I seguenti prodotti, di marca Mamita Botanical, sono stati sottoposti alla procedura di ritiro dal mercato perché non conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici:
- Aceite revitalizante de cuerpo y pelo;
- Contorno de ojos reparador;
- Crema Super Linda;
- Exfoliante facial;
- Limpiador Alisante y Reafirmante;
- Limpiador Nutritivo y Calmante;
- Serum Super Linda;
- Tónico Elixir.
I cosmetici non sono stati prodotti seguendo le buone pratiche di fabbricazione e mancano delle valutazioni necessarie prima dell’immissione sul mercato. Inoltre, sono prive della documentazione informativa.
Regolamento (CE) n. 1223/2009
Capo III
Valutazione della sicurezza, documentazione informativa sul prodotto, notifica
Articolo 11 Documentazione informativa sul prodotto
1. Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile tiene una documentazione informativa su di esso. La documentazione informativa sul prodotto è conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato.
2. La documentazione informativa contiene le seguenti informazioni ed i seguenti dati da aggiornare ove necessario:
a) una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;
b) la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
c) una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all'osservanza delle buone pratiche di fabbricazione di cui all'articolo 8;
d) qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico;
e) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi.
3. La persona responsabile tiene la documentazione informativa sul prodotto ad immediata disposizione delle autorità competenti dello Stato membro in cui tale documentazione viene tenuta, in formato elettronico o di altro tipo presso il proprio indirizzo indicato sull'etichetta.
Le informazioni contenute nella documentazione informativa sul prodotto sono disponibili in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti dello Stato membro.
4. I requisiti previsti ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024