Direttiva delegata (UE) 2022/1631

Direttiva delegata (UE) 2022/1631 / Modifica Allegato IV Direttiva RoHS
Direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecn...
Report 19 del 13/05/2016
N.32 A12/0572/16 Spagna
Approfondimento tecnico: Bambola di plastica
Il prodotto, di marca Victoria Party, Mod. E6270747, è stato respinto alla frontiera perché non conforme al Regolamento N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
La testa della bambola contiene ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (valore misurato: 20% in peso). La presenza della sostanza può essere pericolosa per la salute del bambino, causando possibili danni al sistema produttivo.
Il REACH vieta l’uso dei flatati in tutti i giocattoli e articoli di puericultura.
51. Flatati DEHP, DBP, BBP – Allegato XVII Regolamento N. 1907/2006.
1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
3. SOPPRESSO DAL REGOLAMENTO (UE) 2015/326 del 2 marzo 2015.
4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.
Con il REGOLAMENTO (UE) 2015/326 del 2 marzo 2015 La Commissione ha completato il riesame delle misure della voce 51 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), dibutilftalato (DBP) e benzilbutilftalato (BBP), conformemente al paragrafo 3 di tale voce.
Tale riesame è stato avviato il 4 settembre 2009 con la richiesta della Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di esaminare i nuovi dati scientifici disponibili e valutare se vi siano elementi tali da giustificare un riesame delle attuali restrizioni. Presentando le informazioni alla Commissione nel marzo 2010, l'ECHA ha indicato l'opportunità di una valutazione dei pertinenti fascicoli di registrazione REACH. La Commissione ha pertanto chiesto all'ECHA di procedere come suggerito. Tuttavia, nell'aprile 2011 il Regno di Danimarca ha avviato la procedura di restrizione per quanto riguarda la presenza di detti ftalati in articoli per uso in interni e articoli che possono entrare in contatto diretto con la pelle o le mucose, nel corso della quale, tra le altre cose, sono stati esaminati i fascicoli di registrazione. Come comunicato il 9 agosto 2014 (1), alla fine della procedura di restrizione la Commissione non ha proposto di modificare l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Inoltre, mediante il regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione ( 2), la Commissione ha incluso tali ftalati nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Di conseguenza, a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l'ECHA ha l'obbligo di esaminare dopo la «data di scadenza» se l'utilizzo di tali ftalati negli articoli suddetti presenti per la salute umana o per l'ambiente un rischio non adeguatamente controllato. Non è pertanto stato considerato necessario alcun ulteriore riesame delle misure per tale restrizione di detti ftalati, ed è quindi opportuno sopprimere il relativo paragrafo da tale voce.
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