Notifica e valutazione della conformità nei Paesi extra UE
Sul mercato dell’Unione Europea non è ammesso immettere prodotti non sicuri e non conformi alle basi giuridiche UE del caso. Onde impedire che ciò avvenga la Commissione europea ha stabilito una procedura di valutazione della conformità che, in determinati casi, prevede una prova da parte di un ente indipendente. Ma come funziona tale procedura nei casi in cui a voler immettere dei prodotti sul mercato UE siano fabbricanti di Paesi extra UE? Le disposizioni europee in materia di sicurezza dei prodotti stabiliscono che di regola i fabbricanti debbano provvedere, sotto la propria responsabilità, ad attestare la conformità dei rispettivi prodotti nonché ad apporvi la marcatura CE.
Nel caso di alcuni prodotti, tuttavia, le procedure di valutazione della conformità prevedono una prova da parte di un ente notificato indipendente. Gli organismi di valutazione della conformità vengono nominati (notificati) dagli Stati membri dell’UE e resi noti in un elenco della Commissione UE.
Allo stato attuale, per la totalità dei gruppi di prodotti esistono nell’UE 1429 enti notificati (205 dei quali si trovano in Germania). Le regole in materia di nomina e di requisiti degli enti notificati sono illustrate nella decisione 768/2008/CE, capitolo R4. Detti enti devono essere dei terzi indipendenti, imparziali e in alcun modo legati al prodotto da valutarsi. Non devono p. es. essere coinvolti nella sua ideazione, fabbricazione o commercializzazione. Sono inoltre tenuti a dimostrare di essere tecnicamente competenti e indipendenti dal punto di vista economico. Questi e molti altri requisiti vengono verificati e regolarmente monitorati dalle autorità di notifica. Gli enti notificati sono autorizzati a proporre servizi di valutazione della conformità a qualsiasi operatore economico all’interno e all’esterno dell’UE. I fabbricanti, dal canto loro, hanno la facoltà di scegliere liberamente un organismo di valutazione della conformità.
Notifica e valutazione della conformità in Paesi non facenti parte dell'UE
L‘accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) riunisce in un mercato comune interno gli Stati membri dell’UE e gli Stati EFTA (Svizzera esclusa) e garantisce ai Paesi aderenti i medesimi diritti e doveri, anche in fatto di notifica e valutazione della conformità. Altri Paesi (Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Israele) hanno siglato con l'UE un accordo bilaterale. Con i cosiddetti Mutual Recognition Agreements (accordi di riconoscimento reciproco o “ARR”), ai Paesi terzi – anch’essi ovviamente soggetti alle disposizioni giuridiche UE in materia di messa in circolazione di prodotti – viene garantito un accesso semplificato al mercato interno UE.
Questa possibilità potrebbe essere p. es. data anche alla Gran Bretagna dopo la Brexit. Gli ARR disciplinano non da ultimo il riconoscimento delle certificazioni di organismi di valutazione della conformità del Paese esportatore. Con ciò viene meno la necessità di altre valutazioni tecniche o di procedure amministrative all'interno dell'UE. Gli ARR – ciascuno dei quali si riferisce a un determinato gruppo di prodotti – prevedono che l’autorità competente del Paese terzo individui e nomini degli organismi di valutazione della conformità idonei. Criteri e procedure di nomina sono stabiliti all’interno degli ARR e sono il più affini possibile ai criteri valevoli per gli enti notificati degli Stati membri.
Per i fabbricanti di Stati che non aderiscono al SEE e che non hanno siglato alcun ARR con l’UE, laddove sia richiesta una prova da parte di terzi risulta decisamente più complicato importare dei prodotti nel mercato interno europeo. Poiché in questi Stati non vi sono enti notificati, infatti, ai fini della prova i prodotti andrebbero portati all’estero, oppure dovrebbero essere sottoposti a prova in loco da un ente straniero, con tutto il dispendio di risorse che ciò comporta. In questi casi è però anche possibile procedere all’assegnazione di subappalti a società affiliate o subappaltatori (decisione 768/2008/CE, articolo R20).
Questa regola fa sì che degli enti notificati dall'UE possano assegnare degli incarichi a organismi di valutazione della conformità in qualsiasi altro Paese. L’ente notificato delegante deve assicurarsi che il subappaltatore soddisfi i requisiti UE in materia di enti notificati. Deve inoltre informare l’autorità di notifica circa questa procedura e si assume piena responsabilità dell’incarico. Il cliente deve acconsentire al subappalto. Il vantaggio di cui gode è evidente: non dovrà adoperarsi affinché i suoi prodotti vengano sottoposti a prova al di fuori del Paese.
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