Funi di sicurezza: norme e note applicative

Funi di sicurezza: note applicative
ID 9974 | 05.02.2020
Il documento allegato analizza i casi in cui sia necessario l’uso dei dispositivi sensibili alla pressione, nello specifico le funi di sicurezza.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione del 27 aprile 2018 recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 182/46 del 18.07.2018
Entrata in vigore: 07.08.2018
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Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così modificato:
1) è inserito il seguente articolo 12 bis:
«Articolo 12 bis Disposizioni transitorie
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione (*), fino al 31 dicembre 2018 le autorità di omologazione continuano a rilasciare omologazioni UE a tipi di motori o a famiglie di motori in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018.
2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/988, fino al 30 giugno 2019 le autorità nazionali consentono inoltre l'immissione sul mercato di motori basati su un tipo di motore omologato in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018.
(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e rettifica del
regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 46)»;
2) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
3) l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 2 Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così rettificato:
1) l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;
2) nell'allegato II, le appendici 1 e 2 sono rettificate in conformità all'allegato III del presente regolamento;
3) nell'allegato III, appendice 1, tabella 1, nella nona riga della prima colonna i termini «Codice della deroga applicabile (EM) o codice della disposizione transitoria (TM) di cui all'allegato II, appendice 2, tabella 1, colonna 4» sono sostituiti dai termini «Codice della deroga applicabile (EM) o codice della disposizione transitoria (TR) di cui all'allegato II, appendice 2, tabella 1, colonna 4»;
4) nell'allegato IV, l'addendum del certificato di omologazione UE è rettificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;
5) l'allegato V è rettificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento;
6) l'allegato VI è rettificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento;
7) l'allegato IX è rettificato in conformità all'allegato VIII del presente regolamento.
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