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Regolamento (UE) 2025/2052

Regolamento (UE) 2025/2052

Regolamento (UE) 2025/2052

ID 24969 | 24.11.2025

Regolamento (UE) 2025/2052 della Commissione, del 13 ottobre 2025, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni, dei caricabatterie senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili, dei caricabatterie per batterie portatili di uso generale e dei cavi USB Type-C in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione

GU L 2025/2052 del 24.11.2025

Entrata in vigore: 14.12.2025

Applicazione: a decorrere dal 14 dicembre 2028

L’articolo 9, paragrafo 3, si applica tuttavia a decorrere dal 14 dicembre 2025

___________

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio degli alimentatori esterni, dei caricabatterie per batterie portatili di uso generale, dei caricatori senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili e dei cavi USB Type-C.

2. Il presente regolamento non si applica a:

a) gruppi di continuità, ossia dispositivi che erogano automaticamente un’alimentazione di emergenza prelevata dall’accumulo in caso di cali di tensione dall’alimentazione di rete al di sotto del livello accettabile;

b) unità di alimentazione separate, quali definite all’articolo 2, primo comma, punto 3), del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, ad eccezione delle unità di alimentazione separate nei prodotti a batteria, di cui all’allegato III, punto 2, lettera c), del medesimo regolamento che non beneficiano di un’altra esenzione stabilita nello stesso allegato III;

c) unità di alimentazione separate per apparecchi di illuminazione di emergenza, di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione;

d) unità di alimentazione separate per sorgenti luminose a basso flusso luminoso;

e) alimentatori esterni progettati, sottoposti a prova a commercializzati per essere usati esclusivamente con i dispositivi medici, come definiti all’articolo 2, primo comma, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745;

f) stazioni di ricarica (docking station) per apparecchi autonomi, ossia dispositivi in cui un apparecchio a batteria che esegue compiti che ne richiedono la mobilità senza intervento da parte dell’utilizzatore si mette autonomamente in carica;

g) alimentatori esterni progettati, sottoposti a prova e commercializzati per essere usati esclusivamente con mezzi di trasporto per persone o merci;

h) prodotti di consumo per i quali il carico principale della tensione trasformata al loro interno non è erogato a un altro prodotto di uso finale.

Articolo 8 Abrogazione

Il regolamento (UE) 2019/1782 è abrogato a decorrere dal 14 dicembre 2028, tranne per le disposizioni di cui all’articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 9 Disposizioni transitorie

1. Fino al 14 dicembre 2033 agli alimentatori di ricambio continuano ad applicarsi gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/1782 anziché le disposizioni degli allegati da I a V del presente regolamento, a condizione che:

a) nella gamma di prodotti offerti dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario non vi sia alcun alimentatore esterno che possa essere utilizzato con il prodotto da esso alimentato e che sia conforme al presente regolamento, fatta eccezione per le specifiche di interoperabilità, e

b) il fabbricante, l’importatore o il mandatario indichi chiaramente sull’imballaggio e nel sito web ad accesso libero di cui all’allegato II, punto 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1782 «alimentatore esterno da utilizzare esclusivamente come pezzo di ricambio per», il modello di alimentatore esterno sostituito e il prodotto elettrico o i prodotti elettrici con cui è destinato ad essere utilizzato.

2. Fino al 14 dicembre 2030 agli alimentatori esterni aventi una porta USB-PD con potenza di uscita nominale superiore a 100 W continua ad applicarsi l’allegato II, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1782 anziché le disposizioni dell’allegato II, punto 1, del presente regolamento.

3. Gli alimentatori esterni immessi sul mercato tra il 14 dicembre 2025 e il 14 dicembre 2028 che sono conformi a quanto stabilito dal presente regolamento sono considerati conformi a quanto stabilito dal regolamento (UE) 2019/1782.

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2028. L’articolo 9, paragrafo 3, si applica tuttavia a decorrere dal 14 dicembre 2025.

[...] Segue in allegato

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