Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori
1) Pagina 267, articolo 38, paragrafo 4, primo comma:
anziché: «4. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l'immissione sul loro mercato nazionale o l'utilizzo dell'ascensore interessato, oppure per ritirarlo dal mercato.»
leggasi: «4. Qualora l'installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l'immissione sul loro mercato nazionale o l'utilizzo dell'ascensore interessato, oppure per richiamarlo dal mercato.»
2) Pagina 268, articolo 41, paragrafo 2:
anziché: «2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le adeguate misure per limitare o vietare l'utilizzo dell'ascensore o per ritirarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»
leggasi: «2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le adeguate misure per limitare o vietare l'utilizzo dell'ascensore o per richiamarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»
GUUE L205/91 08.08.2017
Normativa collegata:
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