Sentenza Corte di Giustizia Europea n. 52 del 23 marzo 2023
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Sentenza Corte di Giustizia Europea n. 52 del 23 marzo 2023 / No altri requisiti Marcatura CE PED per Prevenzione Incendi
ID 19328 | 28.03.2023 / Sentenza in allegato (testo provvisorio)
Sicurezza antincendio negli esercizi aperti al pubblico: gli Stati membri non possono imporre ulteriori requisiti alle attrezzature a pressione quali apparecchiature che utilizzano refrigeranti infiammabili, come frigoriferi, congelatori o condizionatori d'aria, recanti la marcatura CE ai fini della messa a disposizione di tale apparecchiatura sul mercato nazionale.
La Corte ritiene che gli Stati membri non possano, anche solo per l'uso di tali attrezzature in locali aperti al pubblico e tenuto conto dei rischi specifici per la sicurezza antincendio, imporre ulteriori requisiti previsti dalla direttiva 2014/68/UE (nel caso, che tali apparecchiature siano ermeticamente sigillate se contenenti gas infiammabili) per la messa a disposizione sul mercato nazionale di tale apparecchiatura:
tali requisiti nazionali equivarrebbero a privare le misure di armonizzazione stabilite dalla direttiva PED, del loro valore di efficacia.
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L’articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 31, nonché con l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione esso osta a una normativa nazionale che, al fine di proteggere la salute e la sicurezza delle persone nei confronti dei rischi di incendio nelle strutture aperte al pubblico, impone alle attrezzature a pressione e agli insiemi che utilizzano refrigeranti infiammabili requisiti che non figurano tra i requisiti essenziali di sicurezza previsti da tale direttiva, al fine della messa a disposizione sul mercato o della messa in servizio di tali attrezzature e insiemi, sebbene rechino la marcatura CE.
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Con un'ordinanza adottata nel 2019, il ministro dell'Interno francese ha modificato un'ordinanza del 1980 sulla sicurezza contro i rischi di incendio negli esercizi aperti al pubblico, per consentire, nel rispetto di determinati requisiti di sicurezza, l'utilizzo, in questi esercizi, di apparecchiature che utilizzano refrigeranti infiammabili, come frigoriferi, congelatori o condizionatori d'aria.
L'ordinanza in questione subordina l'utilizzo di apparecchiature utilizzanti refrigeranti infiammabili, in tali esercizi, al rispetto di un certo numero di requisiti.
Prevede, tra l'altro, che le apparecchiature con la marcatura CE non siano soggette a tali requisiti, a condizione che, se contenenti gas infiammabili, siano ermeticamente sigillate.
Syndicat Uniclima (associazione rappresentativa delle industrie termica, aeraulica e del freddo, che, tra l'altro, assiste e rappresenta le imprese dinanzi alle autorità francesi, europee e internazionali in materia di regolamentazione e questioni normative) ha proposto ricorso dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia).
Essa sostiene che la condizione posta dall'ordinanza impugnata, che richiede che l'apparecchiatura sia ermeticamente sigillata, se contiene un gas infiammabile, costituisce un requisito aggiuntivo rispetto a quelli previsti da tre direttive (PED, BT, Macchine), se le apparecchiature con la marcatura CE sono conformi ai requisiti di tali direttive.
Essa sostiene che l'ordinanza impugnata crea distorsioni della concorrenza in quanto impone agli operatori economici di modificare i loro prodotti esclusivamente ai fini di rendendoli disponibili sul mercato francese.
Il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) ha adito la Corte di giustizia al riguardo.
Nella sua sentenza, la Corte risponde che il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che, al fine di tutelare il salute e sicurezza delle persone contro i rischi di incendio nei locali aperti al pubblico, impone alle attrezzature a pressione l'utilizzo di refrigeranti non infiammabili, requisito che non figura tra i requisiti essenziali di sicurezza previste dalle direttive in questione, ai fini della messa a disposizione sul mercato o della messa in servizio di tali apparecchiature, se tali apparecchiature recano la marcatura CE.
Rileva che la "marcatura CE" consente al fabbricante di indicare che l'attrezzatura a pressione o l'insieme in questione è conforme ai requisiti armonizzati a livello dell'UE.
Tale marcatura indica la conformità con tali requisiti ed è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato.
Pertanto, la Corte ritiene che gli Stati membri non possano, anche solo per l'uso di tali apparecchiature in locali aperti al pubblico e tenuto conto dei rischi specifici per la sicurezza antincendio, imporre ulteriori requisiti previsti dalla direttiva 2014/68/UE per la messa a disposizione sul mercato nazionale di tali apparecchiature:
tali requisiti nazionali equivarrebbero a privare le misure di armonizzazione stabilite dalla direttiva PED, del loro valore di efficacia.
Articolo 2 Definizioni
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«marcatura CE» : una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’attrezzatura a pressione o l’insieme è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione;
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Articolo 3 Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
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2. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori in occasione dell’uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi in questione, sempre che ciò non implichi loro modifiche non contemplate dalla presente direttiva.
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Articolo 5 Libera circolazione
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni della presente direttiva.
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Fonte: CGUE / CURIA
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