Regolamento delegato (UE) 2019/2014
Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE
GU L 315/29 del 05.12.2019
Entrata in vigore: 25.12.2019
Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.
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Rettifiche:
Rettifica regolamento delegato (UE) 2019/2014
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le lavatrici per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e lavasciuga biancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese quelle che possono essere alimentate anche a batteria e comprese le lavatrici per uso domestico da incasso e le lavasciuga biancheria per uso domestico da incasso.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle lavatrici e alle lavasciuga biancheria che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE;
b) alle lavatrici per uso domestico a batteria e alle lavasciuga biancheria per uso domestico a batteria che possono essere collegate alla rete elettrica tramite convertitore AC/CC venduto separatamente;
c) alle lavatrici per uso domestico aventi una capacità nominale inferiore a 2 kg e alle lavasciuga biancheria per uso domestico aventi una capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 2 kg.
Articolo 9 Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1061/2010 è abrogato a decorrere dal 1° marzo 2021.
La direttiva 96/60/CE è abrogata a decorrere dal 1° marzo 2021.
Articolo 10 Misure di transizione
A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda del prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1061/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti istituita nell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 anziché essere presentata in formato stampa. In questo caso il fornitore provvede affinché, se richiesto espressamente dal distributore, la scheda del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda prescritta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 96/60/CE può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti istituita nell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 anziché essere presentata in formato stampa. In questo caso il fornitore provvede affinché, se richiesto espressamente dal distributore, la scheda sia messa a disposizione in formato stampa.
Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.
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ALLEGATO III
A. Etichetta delle lavatrici per uso domestico
1. ETICHETTA DELLE LAVATRICI PER USO DOMESTICO
1.1. Etichetta
1.2. L’etichetta riporta le informazioni seguenti:
I. codice QR;
II. marchio o nome del fornitore;
III. identificativo del modello del fornitore;
IV. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
V. classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II;
VI. consumo ponderato di energia per 100 cicli in kWh, arrotondato all’intero più vicino conformemente all’allegato IV;
VII. capacità nominale, in kg, del programma eco 40-60;
VIII. consumo ponderato di acqua per ciclo in litri, arrotondato all’intero più vicino, conformemente all’allegato IV;
IX. durata del programma eco 40-60 alla capacità nominale, in ore:min, arrotondata al minuto più vicino;
X. classe di efficienza della centrifuga-asciugatura definita ai sensi dell’allegato II, parte B;
XI. emissioni di rumore aereo della fase di centrifuga, espresse in dB (A) re 1 pW e arrotondate all’intero più vicino e classe dell’emissione di rumore aereo, determinate conformemente all’allegato II, parte C;
XII. numero del presente regolamento, ossia «2019/2014».
2. STRUTURA DELL’ETICHETTA PER LAVATRICI PER USO DOMESTICO
L’etichetta è conforme alla figura riportata di seguito.
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