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Europe, Rome

Decreto Legislativo 21 febbraio 2019 n. 23

ID 8061 | | Visite: 9383 | Regolamento apparecchi gasPermalink: https://www.certifico.com/id/8061

Dlgs23 2019

Decreto Legislativo 21 febbraio 2019 n. 23

Recepimento IT Regolamento GAR | regolamento (UE) 2016/426

Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

(GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2019

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Art. 2. Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083

1. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;
2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l’ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.»;
b) all’articolo 3:
1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole «con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.
Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.
Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.
Con i regolamenti di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.»
c) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Vigilanza) 
- 1. La vigilanza generale sull’applicazione della presente legge è demandata al Ministero
dello sviluppo economico, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
2. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell’Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’interno, coordinando i propri servizi nell’ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) 765/2008.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) 765/2008.
4. I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori di cui ai commi 1, 2 e 3, nell’esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilità di revisione.
5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai fini di cui al comma 2, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’interno.»;
d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Sanzioni) .
-1. Il fabbricante, l’importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.
2. Il fabbricante, l’importatore o il mandatario, quest’ultimo nei limiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o più non conformità formali di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando l’obbligo di porre fine a tale stato di non conformità, ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell’articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.
3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a quindicimila euro.
4. L’operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.
5. Il distributore è ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, in modo che la conformità ai requisiti del regolamento risulti modificata.
6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
7. Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio competente per territorio.».

Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena comminata o irrogata per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale.
3. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Nei casi previsti dal comma l, l’autorità giudiziaria dispone senza ritardo la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la
trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato.
Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
6. Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 4. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
7. L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di un anno dalla ricezione degli atti.
8. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, oltre alle spese del procedimento, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.

Art. 4. Disposizioni finali

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/CE, abrogata dal regolamento (UE) 2016/426, si intendono fatti a quest’ultimo regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI del medesimo regolamento. 

 [...]

Disponibile il Testo consolidato della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.


Testo consolidato Legge 6 dicembre 1971, n. 1083

...

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