Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.307
/ Documenti scaricati: 31.898.736
/ Documenti scaricati: 31.898.736
Report 24 del 15/06/2018 N.2 A12/0814/18 Lituania
Approfondimento tecnico: Sapone da bagno
Il prodotto, di marca BadeFee, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 , sui prodotti cosmetici ed alla Direttiva 87/357/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
A causa della sua forma caratteristica, aspetto, colore e dimensioni, questo prodotto può essere scambiato per un prodotto alimentare e attirare la curiosità dei bambini.
Piccole parti del sapone possono essere facilmente staccate e questo può indurre i bambini a metterle in bocca con il rischio di soffocare.
Regolamento (CE) n. 1223/2009
CAPO II
Sicurezza, responsabilità, libera circolazione
Articolo 3
Sicurezza
I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:
a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE,
b) etichettatura,
c) istruzioni per l’uso e l’eliminazione,
d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall’articolo 4.
La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.
Direttiva 87/357/CEE
Articolo 1
1 . La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nel paragrafo 2 che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie perché sia vietata la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione dei prodotti di cui alla presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri effettuano inoltre controlli sui prodotti presenti sul mercato per verificare che i prodotti oggetto della presente direttiva non vengano commercializzati e prendono le misure opportune affinché le rispettive autorità competenti ritirino o facciano ritirare i prodotti oggetto della presente direttiva che si trovino sul rispettivo mercato.
Raccomandazione della Commissione, del 24 settembre 2013, relativa alle verifiche e alle valutazioni effettuate dagli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1922 e la direttiva (UE) 2019/1929 e che modifica l'allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011.
(GU n.297 del 30-11-2020)
Art. 1. Modif...
Direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni le...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024