Regolamento delegato (UE) 2018/830
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Regolamento delegato (UE) 2018/830
della Commissione del 9 marzo 2018 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione per quanto concerne l'adattamento della costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali
Articolo 1 Modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013
Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013, alla riga n. 38, nelle colonne per le categorie di veicoli Ca e Cb, «NA» è sostituito da «X».
Articolo 2 Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è così modificato:
1) all'articolo 12, la parte di frase «per i veicoli delle categorie T2, T3 e T4.3» è sostituita dalla parte di frase «per i veicoli delle categorie T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3»;
2) al capo V è inserito il seguente articolo 35 bis:
«Articolo 35 bis Disposizioni transitorie
1. Fino al 26 giugno 2018 le autorità nazionali continuano a rilasciare l'omologazione a tipi di veicoli agricoli e forestali, o a tipi di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 25 giugno 2018.
2. Fino al 31 dicembre 2018 gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli agricoli e forestali, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in base al tipo omologato in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 25 giugno 2018.»;
3) all'allegato I, nel testo sotto il titolo «Nota esplicativa:», sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«Si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, salvo nei casi in cui specifiche date alternative siano indicate nel presente regolamento. Si accetta inoltre la conformità alle prescrizioni di modifiche successive a quelle elencate nella presente tabella.»;
4) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
5) l'allegato VI è così modificato:
a) la lettera B è così modificata:
a) al punto 3.8.2., il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Se del caso, le proprietà di resistenza alla fragilizzazione a basse temperature devono essere verificate in conformità ai requisiti di cui ai punti da 3.8.2.1 a 3.8.2.7, o di cui al punto 3.8.3.»;
b) è inserito il seguente punto 3.8.3:
«3.8.3. La resistenza alla fragilizzazione alle basse temperature può essere dimostrata applicando le norme e le direttive di cui alla sezione 3 della presente lettera B a una temperatura pari o inferiore a – 18 °C. Prima dell'inizio della prova dinamica, la struttura di protezione e tutti gli strumenti di montaggio devono essere raffreddati a una temperatura pari o inferiore a – 18 °C.»;
6) nelle note esplicative dell'allegato VI, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
«(1) Salvo disposizioni contrarie, il testo dei requisiti e la numerazione di cui alla lettera B sono identici al testo e alla numerazione del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori agricoli e forestali (prova dinamica), codice standard OCSE 3, edizione 2017, febbraio 2017.»;
7) nelle note esplicative dell'allegato VII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
«(1) Salvo disposizioni contrarie, il testo dei requisiti e la numerazione di cui alla lettera B sono identici al testo e alla numerazione del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori agricoli e forestali a cingoli, codice standard OCSE 8, edizione 2017, febbraio 2017.»;
8) l'allegato VIII è così modificato:
a) alla lettera B, il punto 3.11.2 è sostituito dal seguente:
«3.11.2. Ove applicabile, le proprietà di resistenza alla fragilizzazione a basse temperature devono essere verificate in conformità ai requisiti di cui ai punti da 3.11.2.1 a 3.11.2.7.»;
b) nelle note esplicative dell'allegato VIII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
«(1) Salvo disposizioni contrarie, il testo dei requisiti e la numerazione di cui alla lettera B sono identici al testo e alla numerazione del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori agricoli e forestali (prova statica), codice standard OCSE 4, edizione 2017, febbraio 2017.»;
9) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
10) l'allegato X è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
11) l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
12) l'allegato XIII è così modificato:
a) al punto 3.1.3. è aggiunto il seguente paragrafo:
«a discrezione del costruttore può essere effettuata un'ulteriore misurazione opzionale del rumore con il motore spento e i dispositivi ausiliari quali ventole, sbrinatori e altri dispositivi elettrici in funzione alla regolazione massima;»;
b) è inserito il seguente punto 3.2.2.2.2:
«3.2.2.2.2. durante la terza serie opzionale di misurazioni il motore deve essere spento e i dispositivi ausiliari quali ventole, sbrinatori e altri dispositivi elettrici devono essere in funzione alla regolazione massima;»;
13) l'allegato XIV è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;
14) nell'allegato XV, il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente:
«3.3.2. Il gradino o montatoio superiore deve essere facilmente riconoscibile ed accessibile alla persona che scende dal veicolo. La distanza in verticale fra gradini o montatoi successivi deve essere uguale. Tuttavia è ammessa una tolleranza di 20 mm.»;
15) all'allegato XVIII, la nota esplicativa (1) è sostituita dalla seguente:
«(1) Ad eccezione della numerazione, i requisiti di cui alla lettera B sono identici al testo del codice standard OCSE relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui trattori agricoli e forestali (prova statica), codice standard OCSE 4, edizione 2017, febbraio 2017.»;
16) nell'allegato XXII, il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4. Dichiarazione relativa al rumore
Il manuale d'uso deve indicare il livello di rumore udito dall'operatore per ciascuna condizione di prova di cui all'allegato XIII, o in alternativa i risultati delle prove del livello sonoro di cui al codice standard OCSE 5, in conformità al punto 4 del proprio modello di verbale di prova.»;
17) nell'allegato XXIII, il punto 1.2.1 è sostituito dal seguente:
«1.2.1. I dispositivi di comando come volanti o leve dello sterzo, leve del cambio, leve di controllo, manovelle, pedali e commutatori devono essere scelti, progettati, fabbricati e disposti in modo che le loro forze di attuazione, spostamenti, posizioni, metodi di funzionamento e codifica a colori siano conformi alla norma ISO 15077:2008, comprese le disposizioni di cui agli allegati A e C di tale norma.»;
18) nell'allegato XXVII, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Velocità di combustione del materiale della cabina
La velocità di combustione del materiale della cabina come il rivestimento del sedile, le pareti, il pavimento e il rivestimento del tettuccio, se forniti, non deve superare la velocità massima di 150 mm/min quando viene sottoposta alla prova di cui alla norma ISO 3795:1989 o alla norma FMVSS302.».
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GUUE L 140/15 del 06.06.2018
Entrata in vigore: 26.06.2018
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