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Regolamento delegato (UE) 2026/339

Reg. delegato (UE) 2026/339

Regolamento delegato (UE) 2026/339

ID 26117 | 29.04.2026

Regolamento delegato (UE) 2026/339 
della Commissione, del 16 febbraio 2026, che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30

GU L 2026/339 del 29.4.2026

Entrata in vigore: 19.05.2026

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2014/53/UE istituisce un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell’Unione. L’articolo 3 della suddetta direttiva stabilisce i requisiti essenziali che devono essere soddisfatti dalle apparecchiature radio immesse sul mercato dell’Unione.

(2) In virtù del regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE sono applicabili, a decorrere dal 1° agosto 2025, a determinate categorie o classi di apparecchiature radio, per timore che tali categorie o classi di apparecchiature radio non garantissero la protezione dai rischi per la cibersicurezza. Detti requisiti essenziali sono associati alla protezione della rete da danni, alla protezione dei dati personali e della vita privata degli utenti e degli abbonati e alla tutela dalle frodi. Essi sono pertanto associati a elementi che supportano la protezione dai rischi di cibersicurezza.

(3) Il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali, come specificato al suo articolo 2. Detto regolamento garantisce un quadro normativo armonizzato e la certezza del diritto per gli utilizzatori, le organizzazioni e le imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese. I requisiti essenziali di cibersicurezza stabiliti all’allegato I del regolamento (UE) 2024/2847 comprendono tutti gli elementi dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE.

(4) Pertanto, al fine di garantire la certezza del diritto e di evitare che le apparecchiature radio disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2022/30 siano al tempo stesso soggette anche ai requisiti in materia di cibersicurezza di cui al regolamento (UE) 2024/2847, è necessario abrogare il regolamento delegato (UE) 2022/30 a decorrere dalla data di piena applicazione del regolamento (UE) 2024/2847.

(5) L’abrogazione del regolamento delegato (UE) 2022/30 non compromette la vigilanza del mercato dell’Unione e il controllo, a norma della direttiva 2014/53/UE, della conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), di tale direttiva, se tali apparecchiature radio sono state o sono immesse sul mercato dell’Unione tra il 1° agosto 2025, data a decorrere dalla quale tali requisiti si applicano conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/30, e il 10 dicembre 2027, giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/2847, ed erano soggette ad almeno uno di tali requisiti essenziali.

(6) Durante i lavori preparatori in vista dell’elaborazione del presente regolamento la Commissione ha svolto adeguate consultazioni e ha consultato il gruppo di esperti sulle apparecchiature radio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2022/30 è abrogato a decorrere dall’11 dicembre 2027.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

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