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Rettifica direttiva (UE) 2024/2749 - 17.09.2025

Rettifica della direttiva (UE) 2024/2749 - 17.09.2025

ID 25834 | 25.03.2026

Rettifica della direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno (GU L, 2024/2749, 8.11.2024). ST/11922/2025/INIT.

(GU L 2025/90717 del 17.9.2025)

___________

Pagina 27, articolo 7, punto 2), che riguarda l’articolo 38 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2014/34/UE

anziché:

«5. Fatto salvo l’articolo 17, i prodotti che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esso, sono considerati conformi ai requisiti essenziali applicabili di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato II, contemplati da tali norme, specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»,

leggasi:

«5. Fatto salvo l’articolo 12, i prodotti che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esso, sono considerati conformi ai requisiti essenziali applicabili di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato II, contemplati da tali norme, specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»

[...]

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