Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.306
/ Documenti scaricati: 31.882.288
/ Documenti scaricati: 31.882.288
Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Il Regolamento entra in vigore il 20 Aprile 2016 ed abroga la Direttiva 2000/9/CE con effetto dal 21 aprile 2018.
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune. Contiene inoltre norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.
Il presente regolamento si applica ai nuovi impianti a fune adibiti al trasporto di persone, alle modifiche degli impianti a fune per le quali è richiesta una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune.
Il presente regolamento non si applica:
a) agli ascensori di cui alla direttiva 2014/33/UE;
b) agli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti appartenenti al patrimonio storico o culturale, messi in servizio prima del 1° gennaio 1986 e ancora in esercizio, che non abbiano subito modifiche significative di progettazione o costruzione, compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza specificamente progettati per detti impianti;
c) agli impianti destinati agli usi agricoli o forestali;
d) agli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati esclusivamente al trasporto di merci e di persone specificamente designate;
e) alle attrezzature fisse e mobili che servono esclusivamente per il divertimento e a scopi ricreativi e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
f) agli impianti minerari o ad altri impianti in siti industriali utilizzati per attività industriali;
g) agli impianti i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 20 Aprile 2016
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:
a) degli articoli da 22 a 38 e 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
GU L 81/1 del 31.3.2016
________
Rettificato da:
- C1 Rettifica, GU L 266 del 30.9.2016, pag. 8 (2016/424)
Vedi il testo consolidato e NTA
Vedi Testo consolidato e NTA
_________
Collegati:
Pubblicita' dei dispositivi medici.
(GU n.93 del 21.04.2006)
Abrogato da:
Decreto 26 gennaio 2023 Individuazione delle fattispecie di pubblicita' di dispositivi med...
ID 19816 | 14.06.2023
Decreto 20 marzo 2023 Disposizioni aventi la finalita' di garantire che le perso...
Testo Consolidato 2019 - Ed. 1.0 23 Ottobre 2019
D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli a...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024