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Europe, Rome

Direttiva (UE) 2024/2853

ID 22950 | | Visite: 933 | Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/22950

Direttiva  UE  2024 2853

Direttiva (UE) 2024/2853 / Nuova Direttiva responsabilità per danno da prodotti difettosi

ID 22950 | 18.11.2024

Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio

GU L 2024/2853 del 18.11.2024

Entrata in vigore: 08.12.2024

Recepimento: entro il 9 dicembre 2026

Abrogazione

La direttiva 85/374/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026. 

La direttiva 85/374/CEE continua tuttavia ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data.

________

Articolo 1 Oggetto e finalità

La presente direttiva stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche e in materia di risarcimento per tale danno.

L’obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e delle altre persone fisiche.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.

2. La presente direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale.

3. La presente direttiva non si applica ai danni causati da incidenti nucleari, nella misura in cui la responsabilità per tali danni sia già disciplinata da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri.

4. La presente direttiva non pregiudica:

a) l’applicabilità del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680;
b) i diritti di cui il danneggiato gode in forza delle norme nazionali in materia di responsabilità contrattuale, oppure di responsabilità extracontrattuale per motivi diversi dal carattere difettoso di un prodotto a norma della presente direttiva, comprese le norme nazionali di attuazione del diritto dell’Unione;
c) i diritti di cui il danneggiato gode in forza di un regime speciale di responsabilità in vigore nel diritto nazionale il 30 luglio 1985.

Articolo 3 Livello di armonizzazione

Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose, per garantire ai consumatori e ad altre persone fisiche un livello di tutela diverso.

[...]

Articolo 5 Diritto al risarcimento

1. Gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica che ha subito un danno cagionato da un prodotto difettoso («danneggiato») abbia diritto al risarcimento in conformità della presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché possa chiedere un risarcimento a norma del paragrafo 1 anche:

a) la persona che è subentrata o si è surrogata nei diritti del danneggiato in virtù del diritto dell’Unione o nazionale o per disposizione contrattuale; oppure
b) la persona che agisce per conto di uno o più danneggiati in virtù del diritto dell’Unione o nazionale.

Articolo 6 Danno

1. Il diritto al risarcimento a norma dell’articolo 5 si applica solo alle seguenti tipologie di danno:

a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico;
b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne:
i) il prodotto difettoso in sé;
ii) un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo dal fabbricante di tale prodotto o sotto il controllo di tale fabbricante;
iii) i beni usati esclusivamente a fini professionali;
c) distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.

2. Il diritto al risarcimento a norma dell’articolo 5 copre tutte le perdite materiali derivanti dal danno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il diritto al risarcimento copre anche le perdite immateriali derivanti dal danno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale.

3. Il presente articolo fa salva la legislazione nazionale relativa al risarcimento dei danni a titolo di altri regimi di responsabilità.

Articolo 7 Prodotto difettoso

1. Un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell’Unione o nazionale.

2. Nel valutare il carattere difettoso di un prodotto sono prese in considerazione tutte le circostanze, tra cui:

a) la presentazione e le caratteristiche del prodotto, comprese l’etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l’imballaggio e le istruzioni per l’assemblaggio, l’installazione, l’uso e la manutenzione;
b) l’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto;
c) gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio;
d) gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l’interconnessione;
e) il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, qualora il fabbricante mantenga il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto è uscito dal controllo del fabbricante;
f) i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza;
g) qualunque richiamo del prodotto o qualunque altro intervento pertinente di un’autorità competente, o di un operatore economico di cui all’articolo 8, in relazione alla sicurezza del prodotto;
h) le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto;
i) nel caso di un prodotto la cui finalità è proprio quella di prevenire danni, l’eventuale mancato conseguimento di tale finalità da parte del prodotto.

3. Un prodotto non è considerato difettoso per l’unica ragione che è già stato o sarà immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto migliore, compresi aggiornamenti e migliorie dello stesso.

Articolo 8 Operatori economici responsabili del danno da prodotti difettosi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti operatori economici siano responsabili del danno a norma della presente direttiva:

a) il fabbricante di un prodotto difettoso;
b) il fabbricante di un componente difettoso, se tale componente è stato integrato in un prodotto o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante e lo ha reso difettoso, fatta salva la responsabilità del fabbricante di cui alla lettera a); e
c) nel caso di un fabbricante di un prodotto o di un componente stabilito al di fuori dell’Unione, e fatta salva la responsabilità di tale fabbricante:
i) l’importatore del prodotto o componente difettoso;
ii) il rappresentante autorizzato del fabbricante; e
iii) se non vi è un importatore stabilito nell’Unione o un rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi di logistica.

La responsabilità del fabbricante di cui al primo comma, lettera a), copre anche l’eventuale danno causato da un componente difettoso se questo è stato integrato in un prodotto o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante.

2. Qualunque persona fisica o giuridica che modifichi in maniera sostanziale un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante e lo metta successivamente a disposizione sul mercato o lo metta in servizio è considerata fabbricante del prodotto ai fini del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora non sia possibile identificare un operatore economico tra quelli di cui al paragrafo 1 e stabilito nell’Unione, ciascun distributore del prodotto difettoso sia responsabile se:

a) il danneggiato chiede a tale distributore di identificare un operatore economico tra quelli di cui al paragrafo 1 e stabilito nell’Unione, o il proprio distributore che gli ha fornito tale prodotto; e
b) tale distributore omette di identificare un operatore economico o il proprio distributore di cui alla lettera a) entro un mese dal ricevimento della richiesta di cui alla lettera a).

4. Il paragrafo 3 del presente articolo si applica anche a qualsiasi fornitore di una piattaforma online, diverso da un operatore economico, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.

5. Qualora le vittime non ottengano un risarcimento perché nessuna delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere ritenuta responsabile a norma della presente direttiva, o perché le persone responsabili sono insolventi o hanno cessato di esistere, gli Stati membri possono ricorrere ai sistemi di indennizzo settoriali nazionali esistenti o istituirne di nuovi nell’ambito del diritto nazionale, preferibilmente non finanziati da entrate pubbliche, per risarcire adeguatamente i danneggiati a causa di prodotti difettosi.

[...]

Articolo 21 Abrogazione e disposizione transitoria

La direttiva 85/374/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026. La direttiva 85/374/CEE continua tuttavia ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 22 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 dicembre 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

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