Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.947.087 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.947.087 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.947.087 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.947.087 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.947.087 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.947.087 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.947.087 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 40.298 *

/ Totale documenti scaricati: 25.947.087 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Dichiarazione UE di conformità Regolamento ESPR

ID 22473 | | Visite: 424 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/22473

Dichiarazione UE di conformit  Regolamento ESPR

Dichiarazione UE di conformità Regolamento ESPR / Update 26 Agosto 2024

ID 22473 | 26.08.2024 / Modello allegato doc/pdf

Il 18 Luglio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1781 (GU L 2024/1781 del 28.6.2024), relativo ai requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (ESPR - Ecodesign for Sustainable Products Regulation)che ha abrogato la direttiva 2009/125/CE (ERP - Energy Related Products). Previsti transitori.

Da ERP a ESPR

All'articolo 44 del nuovo Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) è previsto che il fabbricante rediga e fornisca la dichiarazione UE di conformità di un prodotto ESPR, in accordo con la struttura tipo di cui all'allegato V.

Procedura di valutazione della conformità prevista: Controllo interno della produzione (Modulo A) di cui all'Allegato IV.
________

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno.

Il presente regolamento istituisce altresì un passaporto digitale di prodotto, dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia:

a) agli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
b) al mangime quale definito all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;
c) ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE;
d) ai medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6;
e) alle piante, agli animali e ai microrganismi, vivi;
f) ai prodotti di origine umana;
g) ai prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
h) ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, in relazione agli aspetti del prodotto per i quali sono definiti requisiti nell'ambito di atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili a tali veicoli.

[...]

Articolo 44 Dichiarazione UE di conformità

1. La dichiarazione UE di conformità attesta il rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile di cui agli atti delegati applicabili adottati a norma dell’articolo 4 o l’applicazione della presunzione di conformità conformemente all’articolo 41.

2. La dichiarazione UE di conformità assume la struttura tipo di cui all'allegato V e contiene gli elementi specificati nella procedura di valutazione della conformità applicabile nonché un riferimento agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4. È continuamente aggiornata ed è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.

3. Se a un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si applicano più atti giuridici dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, è redatta un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti questi atti giuridici dell'Unione. La dichiarazione indica gli atti giuridici dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Può consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità.

4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

Articolo 45 Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 46 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

2. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio.

3. La marcatura CE di un prodotto in fase di controllo della produzione a cui partecipa un organismo notificato è seguita dal numero di identificazione dell'organismo. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.

4. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare.

5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura CE.

________

ALLEGATO IV Controllo interno della produzione (Modulo A)

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti da 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa i requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione consente di valutare la conformità del prodotto ai requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4. La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e include, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 

- una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato; 
- progetti di massima e piani di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del prodotto; 
- un elenco delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o di altre pertinenti specifiche tecniche i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate integralmente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per rispettare i requisiti, se tali norme armonizzate non sono state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
- i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte ecc.; 
- i risultati delle misurazioni effettuate in relazione ai requisiti di progettazione ecocompatibile, compresi ragguagli sulla conformità delle misurazioni con riferimento ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4; 
- i verbali delle prove; e 
- una copia delle informazioni fornite in conformità degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.

3. Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.

4. Marcatura CE e dichiarazione UE di conformità

Il fabbricante applica il marchio di conformità prescritto a ciascun prodotto che soddisfa i requisiti dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4. Il fabbricante redige per ciascun modello di prodotto, conformemente all'articolo 44, una dichiarazione di conformità scritta che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali competenti per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Mandatario

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere rispettati, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.
________

ALLEGATO V Dichiarazione UE di conformità (di cui all’articolo 44)

1) N. … (identificazione univoca del prodotto):

2) Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:

3) La presente dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:

4) Oggetto della dichiarazione (descrizione del prodotto sufficiente per identificarlo in maniera inequivocabile e garantirne la tracciabilità; se necessario per l'identificazione del prodotto, è possibile includere un'immagine):

5) L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme al presente regolamento, all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 e, se del caso, ad altra legislazione di armonizzazione dell'Unione:

6) Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7) Ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, numero) … ha svolto … (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato o l'approvazione … (numero):

8) Se del caso, il riferimento ad altro diritto dell'Unione applicato che dispone l'apposizione del marchio CE:

9) L'indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il mandatario del fabbricante:

10) Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di: (luogo e data del rilascio): (nome e cognome, funzione) (firma):

[...]

segue allegato

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Dichiarazione UE di conformità Regolamento ESPR Rev. 00 2024.docx
Certifico Srl - Rev. 0.0 2024
73 kB 28
Allegato riservato Dichiarazione UE di conformità Regolamento ESPR Rev. 00 2024.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2024
126 kB 35

Tags: Marcatura CE Abbonati Marcatura CE Regolamento ESPR

Ultimi inseriti

Ago 31, 2024 45

Regolamento UNECE n. 14

Regolamento UNECE n. 14 Regolamento n. 14 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle imbracature… Leggi tutto
Ago 31, 2024 45

Regolamento UNECE n. 16

Regolamento UNECE n. 16 Regolamento n. 16 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di: I. cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli… Leggi tutto
UN Regulation No 129 GUide
Ago 30, 2024 60

UN Regulation No 129 Guide

UN Regulation No 129 Guide ID 22493 | 30.08.2024 Increasing the safety of children in vehicles - For policymakers and concerned citizens Collegati[box-note]Regolamento UNECE n 129Regolamento UNECE n. 44Decreto 15 maggio 2014Direttiva di esecuzione 2014/37/UED.Lgs 285/1992 | Codice della… Leggi tutto
Ago 30, 2024 74

Regolamento UNECE n. 44

Regolamento UNECE n. 44 ID 22492 | 30.08.2024 Regolamento n. 44 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini» (GU L… Leggi tutto
Ago 30, 2024 108

Regolamento UNECE n 129

Regolamento UNECE n 129 ID 22491 | 30.08.2024 Regolamento n. 129 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) usati a bordo dei veicoli a motore (GU L 97/21… Leggi tutto
Ago 30, 2024 60

Direttiva di esecuzione 2014/37/UE

Direttiva di esecuzione 2014/37/UE Direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (GU L 59 del 28.2.2014)… Leggi tutto
Ago 30, 2024 58

Decreto 15 maggio 2014

Decreto 15 maggio 2014 Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. (GU n.169 del 23… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UN Regulation No 129 GUide
Ago 30, 2024 60

UN Regulation No 129 Guide

UN Regulation No 129 Guide ID 22493 | 30.08.2024 Increasing the safety of children in vehicles - For policymakers and concerned citizens Collegati[box-note]Regolamento UNECE n 129Regolamento UNECE n. 44Decreto 15 maggio 2014Direttiva di esecuzione 2014/37/UED.Lgs 285/1992 | Codice della… Leggi tutto
Ago 27, 2024 77

CEI EN 50126-1:2019

CEI EN 50126-1:2019 / Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Specificazione e dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS)Parte 1: Processo generale RAMS Railway Applications… Leggi tutto