Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.606 *

/ Totale documenti scaricati: 25.215.990 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.606 *

/ Totale documenti scaricati: 25.215.990 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.606 *

/ Totale documenti scaricati: 25.215.990 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.606 *

/ Totale documenti scaricati: 25.215.990 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.606 *

/ Totale documenti scaricati: 25.215.990 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.606 *

/ Totale documenti scaricati: 25.215.990 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.606 *

/ Totale documenti scaricati: 25.215.990 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.606 *

/ Totale documenti scaricati: 25.215.990 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Regolamento (UE) 2024/1834

ID 22174 | | Visite: 41 | Direttiva EcodesignPermalink: https://www.certifico.com/id/22174

Regolamento  UE  2024 1834

Regolamento (UE) 2024/1834 / Specifiche tecniche ecodesign ventilatori a motore

ID 22174 | 04.07.2024

Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione

GU L 2024/1834 del 4.7.2024

Entrata in vigore: 24.07.2024

Applicazione a decorrere dal 24 luglio 2026. Tuttavia, l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 24 luglio 2024.

_______

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere sul mercato o mettere in servizio ventilatori la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (≥ 125 W e ≤ 500 kW) al loro punto di massima efficienza, anche quando sono integrati in altri prodotti.

2. Il presente regolamento non si applica a:

a) giranti del ventilatore montati sull’albero di motori elettrici al solo scopo di raffreddare il motore stesso;

b) ventilatori integrati in asciugabiancheria e lavasciuga biancheria di potenza elettrica di ingresso massima pari o inferiore a 3 kW;

c) ventilatori integrati in cappe da cucina con potenza elettrica di ingresso massima attribuibile al ventilatore o ai ventilatori inferiore a 280 W;

d) ventilatori con punto di massima efficienza energetica a 8 000 giri al minuto o superiore;

e) ventilatori a getto con potenza elettrica di ingresso massima inferiore a 750 W.

3. Il presente regolamento non si applica ai ventilatori che sono progettati per funzionare esclusivamente come segue e che sono specificamente commercializzati come tali:

a) in atmosfere potenzialmente esplosive ai sensi dell’articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) solo in casi di emergenza, con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, in grado di funzionare per brevi periodi di un’ora o più a temperature pari o superiori a 300 °C;

c) negli impianti nucleari definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio;

d) in strutture militari (bunker) e di difesa civile (rifugi antiaerei);

e) quando le temperature di esercizio del gas circolante possono essere superiori ai 100 °C o inferiori ai -40 °C, o entrambi i casi;

f) quando le temperature dell’aria ambiente di esercizio del motore che aziona il ventilatore, se collocato fuori del flusso di gas, possono essere superiori a 60 °C o inferiori a -30 °C, o entrambi i casi;

g) con una tensione di alimentazione superiore a 1 000 V AC o superiore a 1 500 V DC;

h) per la manipolazione di gas o vapori tossici, altamente corrosivi o infiammabili di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

i) per il trasporto di materiali caratterizzato dalla manipolazione di sostanze con una concentrazione di particelle solide superiore a 10 mg/m3 e particelle con una dimensione media di almeno 0,1 mm e una durezza di almeno 2 sulla scala Mohs, con un angolo della pala medio compreso tra 50° e 90°;

j) per la manipolazione di gas contenenti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2, 3 e 4 di cui alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

k) per la manipolazione di gas contenenti agenti cancerogeni o mutageni quali definiti nella direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

l) per la manipolazione di gas con un fattore di compressibilità, arrotondato al secondo decimale più vicino, nell’intervallo di pressione e temperatura designato per l’ambito di applicazione che non è pari a 1,00;

m) in apparecchiature senza fili o a batteria;

n) in apparecchiature portatili il cui peso è sostenuto a mano durante il funzionamento;

o) in apparecchiature mobili condotte a mano trasportate durante il funzionamento;

p) ventilatori a circolazione d’aria.

[...]

Articolo 9 Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   Il regolamento (UE) n. 327/2011 è abrogato con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III di tale regolamento continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.

2.   Le unità di modelli immessi sul mercato tra il 24 luglio 2024 e il 24 luglio 2026 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (UE) n. 327/2011.

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 luglio 2026. Tuttavia, l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 24 luglio 2024.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (UE) 2024 1834.pdf)Regolamento (UE) 2024/1834
 
IT971 kB4

Tags: Marcatura CE Direttiva ecodesign

Ultimi inseriti

Relazione annuale 2024 del Direttore dell ISIN al Governo e al Parlamento
Lug 04, 2024 15

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento ID 22175 | 04.07.2024 / In allegato Nel documento, ISIN illustra le attività del 2023 e lo stato della sicurezza nucleare in Italia. L’Ispettorato presenta il resoconto annuale sulle attività istituzionali svolte nel 2023,… Leggi tutto
Lug 03, 2024 85

Direttiva 8/2024/DGTNE

Direttiva 8/2024/DGTNE - Direttiva rilascio Barrato Rosa ID 22172 | 03.07.2024 / In allegato Direttiva 8/2024/DGTNEOggetto: Certificato d’approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose (c.d. “barrato rosa” - DTT307). Come è noto, ai sensi del paragrafo 9.1.3 dell’Accordo ADR:… Leggi tutto
Lug 03, 2024 23

Legge 12 luglio 1991 n. 203

in News
Legge 12 luglio 1991 n. 203 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (GU n.162 del 12.07.1991)… Leggi tutto
Lug 03, 2024 28

Decreto-Legge 13 maggio 1991 n. 152

in News
Decreto-Legge 13 maggio 1991 n. 152 Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa. (GU n.110 del 13.05.1991)______ Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991,… Leggi tutto
Rapporti ISTISAN 24 8
Lug 03, 2024 448

Linee guida Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN)

Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN) ID 22167 | 03.07.2024 / In allegato Progetto CAST. Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 alla filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli… Leggi tutto
Lug 03, 2024 43

Decreto 20 giugno 2024

in News
Decreto 20 giugno 2024 ID 22166 | 03.07.2024 Decreto 20 giugno 2024 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento in calce… Leggi tutto
Lug 03, 2024 37

Decreto 26 febbraio 2024

in News
Decreto 26 febbraio 2024 Approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. (GU n.90 del 17.04.2024) Collegati[box-note]Decreto-Legge 2 luglio 2024 n. 91Decreto-Legge 12 ottobre… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 03, 2024 85

Direttiva 8/2024/DGTNE

Direttiva 8/2024/DGTNE - Direttiva rilascio Barrato Rosa ID 22172 | 03.07.2024 / In allegato Direttiva 8/2024/DGTNEOggetto: Certificato d’approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose (c.d. “barrato rosa” - DTT307). Come è noto, ai sensi del paragrafo 9.1.3 dell’Accordo ADR:… Leggi tutto
Rapporti ISTISAN 24 8
Lug 03, 2024 448

Linee guida Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN)

Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN) ID 22167 | 03.07.2024 / In allegato Progetto CAST. Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 alla filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli… Leggi tutto
ADR 2025 Proposal of amendments by France to Annexes A and B
Lug 02, 2024 49

ADR 2025 | Proposal of amendments by France to Annexes A and B

ADR 2025 | Proposal of amendments by France to Annexes A and B, as amended ID 22158 | 02.07.2024 Depositary notifications CN.218.2024 The amendments to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) adopted in 2022, 2023 and 2024 by the Working Party on the… Leggi tutto
UNI EN ISO 20346 2024 Calzature di protezione
Lug 01, 2024 65

UNI EN ISO 20346:2024 | Calzature di protezione (DPI)

UNI EN ISO 20346:2024 | Calzature di protezione (DPI) ID 22152 | 01.07.2024 / In allegato UNI EN ISO 20346:2024 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di protezione per usi generali. Essa… Leggi tutto
UNI EN ISO 20345 2024  Calzature di sicurezza  DPI
Lug 01, 2024 65

UNI EN ISO 20345:2024 | Calzature di sicurezza (DPI)

UNI EN ISO 20345:2024 | Calzature di sicurezza (DPI) ID 22150 | 01.07.2024 / Preview in allegato UNI EN ISO 20345:2024 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali.… Leggi tutto