Direttiva delegata (UE) 2024/232
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Direttiva delegata (UE) 2024/232 / Alleg. III RoHS Cadmio e piombo PVC rigido recuperato
ID 21114 | 10.01.2024
Direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al cadmio e al piombo nei profili in plastica contenenti cloruro di polivinile rigido recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche
GU L 2024/232 del 10.01.2024
Entrata in vigore: 30.01.2024
Applicazione a decorrere dal 1° agosto 2024.
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all’allegato II della direttiva stessa. La restrizione non riguarda le applicazioni di cui all’allegato III e all’allegato IV della medesima direttiva.
(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.
(3) Il cadmio e il piombo sono sostanze soggette alle restrizioni incluse nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. La concentrazione massima in peso nei materiali omogenei è dello 0,1 % per il piombo e dello 0,01 % per il cadmio.
(4) Il 14 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda, presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, di esenzione per il cadmio e il piombo nelle finestre e nelle porte elettriche ed elettroniche contenenti cloruro di polivinile (PVC) recuperato (in appresso «domanda di esenzione»).
(5) Per valutare la domanda di esenzione è stato effettuato uno studio di valutazione tecnico e scientifico. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
(6) Il cadmio e il piombo sono utilizzati nel materiale in PVC recuperato dei telai di finestre e porte al fine di stabilizzare i polimeri dei profili in PVC.
(7) Le apparecchiature elettriche ed elettroniche descritte nell’esenzione richiesta rientrano nella categoria 11 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE.
(8) Sebbene sia disponibile sul mercato PVC vergine privo di piombo e cadmio, l’uso del PVC recuperato richiede minori quantità di energia e di risorse naturali (quali acqua, petrolio e sale naturale) rispetto a quelle altrimenti necessarie per l’uso di PVC vergine. Di conseguenza è probabile che gli impatti negativi complessivi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione superino i benefici complessivi per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori. L’esenzione richiesta soddisfa pertanto almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE.
(9) L’esenzione non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’ambito di applicazione dell’esenzione è limitato alle voci esistenti nel suddetto regolamento con restrizioni per il cadmio e il piombo. In particolare l’ambito di applicazione dell’esenzione è stato allineato alla deroga per il piombo nel PVC recuperato di cui al regolamento (UE) 2023/923 della Commissione.
(10) È pertanto opportuno concedere l’esenzione includendo le applicazioni ivi contemplate nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE per le apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 11 dell’allegato I della medesima direttiva.
(11) La data di scadenza dell’esenzione dovrebbe essere limitata al 28 maggio 2028, termine entro cui si dovrà riesaminare la restrizione all’allegato XVII, voce 63, punto 18, del regolamento (CE) n. 1907/2006. La data di scadenza è conforme all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Entro e non oltre il 31 luglio 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° agosto 2024.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
...
ALLEGATO
All’allegato III della direttiva 2011/65/UE è aggiunta la voce 46 seguente:
«46 |
Cadmio e piombo nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di cloruro di polivinile (in appresso “PVC rigido recuperato”), utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche, la cui concentrazione nel materiale in PVC rigido recuperato non supera lo 0,1 % in peso per il cadmio e l’1,5 % in peso per il piombo. A decorrere dal 28 maggio 2026 il PVC rigido recuperato da finestre e porte elettriche ed elettroniche è utilizzato esclusivamente per la produzione di nuovi articoli delle categorie specificate all’allegato XVII, voce 63, punto 18, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1907/2006. I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC provvedono, prima di immettere tali articoli sul mercato, affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura: “Contiene ≥ 0,1 % di piombo”. La marcatura è apposta sull’imballaggio dell’articolo se non è possibile apporla sull’articolo per le caratteristiche di quest’ultimo. I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato presentano alle autorità nazionali preposte all’applicazione della legge, su loro richiesta, prove documentali a sostegno delle dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero. A sostegno di tali dichiarazioni, per gli articoli in PVC prodotti nell’Unione possono essere utilizzati certificati rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di recupero, come quelli elaborati conformemente alla norma EN 15343:2007 o a norme riconosciute equivalenti. Le dichiarazioni secondo le quali il PVC presente negli articoli importati è stato oggetto di recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un’attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato. |
Si applica alla categoria 11 e scade il 28 maggio 2028.». |
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