Regolamento delegato (UE) 2023/1605
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Regolamento delegato (UE) 2023/1605 / Fertilizzanti e ammendanti: punti finali nella catena di fabbricazione
ID 20131 | 08.08.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione del 22 maggio 2023 che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti
GU L 198/1 del 8.8.2023
Entrata in vigore: 28.08.2023
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Più specificamente, stabilisce norme relative al trattamento sicuro e alla lavorazione o trasformazione di sottoprodotti di origine animale in prodotti derivati, comprese norme per l’immissione sul mercato e l’uso di fertilizzanti organici e ammendanti. Il regolamento (CE) n. 1069/2009, quale modificato dal regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede inoltre che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati per determinare i punti finali nella catena di fabbricazione oltre i quali determinati prodotti derivati non sono più soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009.
(2) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. Tale regolamento non si applica ai prodotti derivati soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato. A norma del regolamento (UE) 2019/1009, determinati prodotti derivati possono diventare un prodotto fertilizzante dell’UE o esserne parte, purché sia raggiunto un punto finale nella catena di fabbricazione del prodotto derivato, garantendo in tal modo la sicurezza della salute umana e degli animali. I prodotti derivati che hanno raggiunto un punto finale nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti non saranno più soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e rientreranno unicamente nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1009.
(3) Il 2 dicembre 2021 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha pubblicato un parere scientifico relativo all’inattivazione di microrganismi indicatori e pericoli biologici mediante metodi di trasformazione standard e/o alternativi nei sottoprodotti di origine animale e nei prodotti derivati di categoria 2 e 3 da utilizzare come fertilizzanti organici e/o ammendanti (Parere scientifico dell’EFSA del 2 dicembre 2021). In base a tale parere scientifico, le ceneri di materiali di categoria 2 e 3 che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, la glicerina di materiali di categoria 2 e 3 e altri materiali di categoria 2 derivanti dalla produzione di biodiesel conformemente ai metodi alternativi per la produzione di biodiesel o di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV di tale regolamento comportano un rischio basso per la salute pubblica e degli animali grazie a una trasformazione sicura. È possibile determinare un punto finale nella catena di fabbricazione di tali prodotti derivati. Tali prodotti derivati dovrebbero raggiungere il punto finale se sono utilizzati come materiali costituenti conformemente al regolamento (UE) 2019/1009.
(4) Determinati prodotti derivati non figurano nel parere scientifico dell’EFSA del 2 dicembre 2021 dal momento che sono stati recentemente valutati in altri pareri scientifici dell’EFSA. Nel 2015 il compost e i residui della digestione di biogas soggetti ai parametri standard di trasformazione sono stati valutati sicuri nel parere scientifico dell’EFSA, del 13 novembre 2015, relativo al rischio per la salute pubblica e/o degli animali associato al trattamento dei pulcini morti nell’uovo (materiali di categoria 2) da utilizzare come materia prima per la produzione di biogas o di compost con metodo approvato di categoria 3. Il 17 luglio 2018 è stato adottato un parere scientifico dell’EFSA sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio di BSE associato all’uso di proteine animali trasformate ai fini della revisione parziale del divieto concernente i mangimi di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Lo stallatico trasformato è stato valutato nel parere scientifico dell’EFSA, del 27 aprile 2021, relativo alla capacità di diverse matrici di trasmettere il virus della peste suina africana, che comprende una valutazione della sicurezza del trattamento termico dello stallatico trasformato per la salute degli animali.
(5) Determinati fertilizzanti organici e ammendanti richiedono misure di attenuazione dei rischi per raggiungere un punto finale nella catena di fabbricazione al fine di garantire il rispetto del divieto concernente i mangimi di cui al regolamento (CE) n. 999/2001. A norma del regolamento (UE) n. 142/2011, alcuni di tali fertilizzanti organici e ammendanti devono essere miscelati con un componente che escluda l’uso successivo della miscela come mangime al fine di impedire l’introduzione, attraverso i fertilizzanti, di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili nella catena dei mangimi per animali d’allevamento. È opportuno introdurre una combinazione delle misure esistenti di attenuazione dei rischi di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 sulla base dell’imballaggio, dell’etichettatura e della composizione.
(6) È opportuno ritenere che i prodotti derivati abbiano raggiunto il punto finale solo se sono fabbricati in un impianto per la fabbricazione di fertilizzanti nell’Unione riconosciuto conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Un impianto per la fabbricazione di fertilizzanti riconosciuto costituisce l’ultimo punto della catena di fabbricazione in cui i prodotti derivati sono soggetti alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e il luogo in cui essi, dopo aver raggiunto un punto finale, diventano soggetti unicamente alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento determina i punti finali nella catena di fabbricazione per i fertilizzanti organici e gli ammendanti fabbricati nell’Unione oltre i quali tali prodotti non sono più soggetti alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, purché siano utilizzati come materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell’UE conformemente al regolamento (UE) 2019/1009.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1. «prodotto fertilizzante dell’UE»: un prodotto fertilizzante quale definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1009;
2. «punto finale»: un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale un prodotto derivato non è più soggetto alle prescrizioni del rregolamento (CE) n. 1069/2009.
Articolo 3 Punto finale per determinati fertilizzanti organici e ammendanti
Se fabbricati in un impianto per la fabbricazione di fertilizzanti riconosciuto conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, si ritiene che i seguenti prodotti derivati, diversi da quelli importati nell’Unione, abbiano raggiunto il punto finale come fertilizzanti organici e ammendanti:
a) ceneri ottenute da materiali di categoria 2 e 3 che soddisfano le prescrizioni generali e specifiche di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011;
b) residui risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in un impianto di produzione di biogas che soddisfano le prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni dell’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011:
i) capo I, sezione 1, punto 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), e punti 3 e 4;
ii) capo II;
iii) capo III, sezione 1, punto 1, primo e ultimo paragrafo, e sezione 3, punto 1;
c) compost che soddisfa le prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni dell’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011:
i) capo I, sezione 2, punti 1, 3 e 4;
ii) capo II;
iii) capo III, sezione 1, punto 2, e sezione 3, punto 1;
d) stallatico trasformato e frass trasformato che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) n. 142/2011.
Articolo 4 Punto finale per determinati fertilizzanti organici e ammendanti subordinati a misure di attenuazione dei rischi
1. Si ritiene che i seguenti prodotti derivati, diversi da quelli importati nell’Unione, se fabbricati in un impianto per la fabbricazione di fertilizzanti riconosciuto conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, abbiano raggiunto il punto finale come fertilizzanti organici e ammendanti qualora siano utilizzati nel prodotto fertilizzante dell’UE in quantità uguali o inferiori al 5 % in termini di volume:
a) glicerina di materiali di categoria 2 e 3 e altri materiali di categoria 2 risultanti dal processo di produzione di biodiesel e dalla produzione di combustibili rinnovabili che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettere b), c) e f), del regolamento (UE) n. 142/2011;
b) materiali di categoria 3 diversi dalla glicerina che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettere b), c) e f), del regolamento (UE) n. 142/2011;
c) proteine animali trasformate di materiali di categoria 3 che soddisfano le prescrizioni specifiche applicabili alle proteine animali trasformate di cui all’allegato X, capo II, sezione 1, lettera A, lettera B, punti 1 e 2, e punto 3, lettera a), e lettera C, del regolamento (UE) n. 142/2011;
d) farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 trasformate con il metodo di trasformazione standard 1 di cui all’allegato IV, capo III, lettera A, e marcate con trieptanoato di glicerina (GHT) come indicato nell’allegato VIII, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011;
e) prodotti sanguigni di materiali di categoria 3 che soddisfano le prescrizioni specifiche applicabili ai prodotti sanguigni di cui all’allegato X, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011;
f) proteine idrolizzate, comprese le proteine idrolizzate derivanti da residui provenienti dall’industria conciaria o tessile, che soddisfano le prescrizioni specifiche applicabili alle proteine idrolizzate di cui all’allegato X, capo II, sezione 5, lettera D, del regolamento (UE) n. 142/2011;
g) fosfato bicalcico e fosfato tricalcico che soddisfano le prescrizioni specifiche di cui all’allegato X, capo II, rispettivamente sezione 6 o 7, del regolamento (UE) n. 142/2011
h) corna, prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli che soddisfano le prescrizioni specifiche di cui all’allegato XIII, capo XII, del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. Si ritiene che i prodotti derivati di cui al paragrafo 1 del presente articolo che sono presenti nel prodotto fertilizzante dell’UE in quantità superiori al 5 % in termini di volume abbiano raggiunto il punto finale come fertilizzanti organici e ammendanti se sono imballati in pacchi pronti alla vendita per l’uso da parte dell’utente finale, etichettati conformemente alle prescrizioni di etichettatura per i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti prodotti derivati di cui all’allegato III, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009 e conformi alle condizioni di cui alla seguente lettera a) o b):
a) il peso dei pacchi è uguale o inferiore a 50 kg; oppure
b) il peso dei pacchi è uguale o inferiore a 1 000 kg, di cui almeno il 10 % in termini di volume è costituito da uno dei seguenti prodotti:
i) calce;
ii) fertilizzanti minerali o
iii) prodotti derivati di cui all’articolo 3.
Articolo 5 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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