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“Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”
(GU n. 18 del 23 gennaio 2012)
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 41/2017 si è voluto colmare il vuoto normativo e garantire, nel contempo, una maggiore sicurezza all’utenza riguardo all’immissione in commercio o la messa in servizio di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 262/2002 il cui fabbricante non è stabilito nell’Unione europea e non è stato individuato il mandatario.
In tale caso, infatti, è stato introdotto l’art. 2-bis al D.Lgs. 262/2002 che affida la responsabilità in materia a chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale. Il decreto, inoltre, ha modificato i requisiti richiesti agli organismi di certificazione per poter svolgere le valutazioni di conformità di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 262/2002. Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica delle violazioni.
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