Vademecum Guanti di Protezione / DPI mani e braccia
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Vademecum Guanti di Protezione / DPI mani e braccia New 2022
ID 14234 | 03.04.2022 / Vademecum completo in allegato
Documento illustrativo sui dispositivi di protezione delle mani e delle braccia, DPI guanti atti a proteggere il più possibile i lavoratori dai rischi derivanti dall’attività lavorativa, indicandone i principi di progettazione e fabbricazione ed i criteri di scelta da parte del datore.
Il documento rielabora, anche per mezzo di schemi ed immagini, la normativa di riferimento e le seguenti norme tecniche.
1. Norma tecnica generale:
EN ISO 21420:2020 - Guanti protezione - Requisiti generali (sostituisce EN 420)
EN ISO 21420 |
2. Norme tecniche specifiche:
EN 388 - Guanti di protezione contro i rischi meccanici
EN ISO 374-1 - Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi
EN 511 - Guanti di protezione contro il freddo
EN 407 - Guanti di protezione/altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici
EN 421 - Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattivà
EN 12477 - Guanti di protezione per saldatori
EN 388 | EN ISO 374-1 | EN 511 | EN 407 | EN 421 | EN 12477 |
Il Documento è aggiornato alle norme tecniche e riferimenti legislativi in vigore al 03.04.2022
Indice
1. Premessa
2. Normativa di riferimento
2.1 D.M. 2 maggio 2001
2.2 D.Lgs 81/2008
2.3 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
2.4 Norme armonizzate Guanti DPI
3. Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
4. Guanti di protezione contro i rischi meccanici (EN 388)
5. Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi (EN ISO 374-1)
6. Guanti di protezione contro il freddo (EN 511)
7. Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco) (EN 407)
8. Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattivà (EN 421)
9. Guanti di protezione per saldatori (EN 12477)
Fonti
I guanti devono essere progettati secondo le condizioni d’impiego in modo da proteggere il più possibile i lavoratori dai rischi derivanti dall’attività lavorativa ed è cura del fabbricante, progettare e fabbricare guanti destinati a rischi specifici, mentre è cura del datore di lavoro effettuare una scelta oculata del guanto stesso in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti dall’attività lavorativa. Scelta che deve avvenire basandosi sulle indicazioni contenute nel Decreto legislativo 81/2008 e attraverso una idonea valutazione dei rischi.
I guanti devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
La scelta dei guanti dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche del guanto e dalla biocompatibilità. La “presa” deve essere sempre garantita. In commercio sono disponibili guanti di materiale diverso e con caratteristiche diverse, quindi il termine generico “guanto” non è indicativo della esclusività del dispositivo di protezione.
I DPI per le mani e per le braccia vengono classificati in funzione dei rischi per i quali sono progettati e costruiti:
- Biologici (schizzi, contatto con materiale biologico ecc);
- Fisici (freddo, caldo, radiazioni, tensioni elettriche, ecc);
- Chimici (contatti con prodotti e preparati pericolosi ecc.).
- Rischi termici;
- Rischi elettrici.
La protezione da tali rischi si può ottenere tramite DPI di diversa conformazione anche in funzione della parte della mano e/o del braccio che si vuol proteggere.
Per affrontare al meglio i rischi specifici questi DPI sono costruiti nelle seguenti tipologie.
Guanti:
- a manopola,
- a tre dita,
- a cinque dita,
- a mezze dita.
Tabella - DPI modalità di progettazione
I requisiti generali e fondamentali sono:
Fabbricazione e design
- I guanti devono offrire il più alto grado possibile di protezione nello svolgimento del lavoro
- Le cuciture eventualmente presenti sul guanto non devono diminuire le prestazioni generali dello stesso
Innocuità
- I guanti non devono creare rischi per l’utilizzatore
- Il valore del PH del guanto deve essere fra 3,5 e 9,5.
Comfort
La confortevolezza è legata alla taglia, e quindi alla misura, delle mani e dei guanti. Le taglie dei guanti sono definite sulla base di due caratteristiche dimensionali delle mani:
- Circonferenza;
- Lunghezza.
Destrezza
La destrezza offerta dal guanto dovrebbe essere la massima possibile. Dipende da vari fattori quali lo spessore del materiale, la sua elasticità e la sua deformabilità.
Istruzioni per la pulizia
Nel caso in cui vengano fornite istruzioni per il lavaggio, il massimo numero di cicli di lavaggio raccomandati non deve pregiudicare i livelli di prestazione dei guanti.
Permeabilità e assorbimento del vapore acqueo
I guanti devo permettere la permeabilità al vapore acqueo. Qualora le caratteristiche del DPI impediscano o escludano la permeabilità al vapore acqueo, il DPI dovrà essere progettato per ridurre il più possibile gli effetti della traspirazione. L’assorbimento del vapore acqueo deve essere almeno 8 mg/cm2 per 8 ore.
Marcatura
Ogni guanto di protezione deve essere marcato con le seguenti informazioni:
b) Designazione del guanto (nome commerciale o codice che consente all'utilizzatore di identificare chiaramente il prodotto all'interno della gamma del produttore/rappresentante autorizzato).
c) Designazione delle taglie.
d) Se il guanto è conforme a una o più norme specifiche, il pittogramma o i pittogrammi devono essere conformi a quanto specificato nell'appendice C. Ogni pittogramma deve essere accompagnato dal riferimento della norma specifica applicabile e dai livelli di prestazioni, che devono essere sempre riportati nella stessa sequenza fissa definita nella norma corrispondente.
e) Data di produzione, almeno il mese e l'anno (per esempio 11/2021), o qualsiasi mezzo che garantisca la tracciabilità del lotto di produzione.
f) Se applicabile, la data di obsolescenza, almeno il mese e l'anno (per esempio 11/2021), dietro il pittogramma della clessidra.
Normativa di riferimento
- D.M. 2 maggio 2001
- D.Lgs. 81/2008
- Regolamento (UE) 2016/425
- Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
- Norma armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
- Norme tecniche
Quadro normativo Dispositivi di protezione individuale (DPI), così articolato:
1. Entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)
2. Pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475);
3. Un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e normativa tecnica).
Il D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)" è stato emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.
4. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo IIII USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è rimandata ad apposito decreto secondo l'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di emanazione restano ferme le disposizioni del D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (disposizione introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in quanto nel testo del D.M. 2 maggio 2001, erano riportati riferimenti alle norme UNI ormai non più in vigore).
Difatti, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in GU n.301 del 20.12.2021, con la lettera e-quinquies) interviene sull’articolo 79 del D.Lgs. 81/2008disponendo l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel D.M. 2 maggio 2001.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001.
ALLEGATO VIII
…
[...]
Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)
…
Capo III Conformità del DPI
...
Allegato I Categorie di rischio dei DPI
Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo
...
Norme armonizzate DPI guanti
I requisiti generali e fondamentali che “devono possedere tutti i tipi di guanti destinati alla protezione dai rischi lavorativi sono definiti nella norma EN ISO 21420:2020”.
Ad esempio sono definiti:
- i criteri di realizzazione del guanto;
- i requisiti generali di innocuità, di ergonomia, di funzionalità e di pulizia;
- le modalità di marcatura;
- le informazioni da applicare a tutti i tipi guanti di protezione.
UNI EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova (Sostituisce: UNI EN 420:2010)
La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione.
Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento.
La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata.
Un elenco non esaustivo di tali norme è fornito in bibliografia.
I guanti devono “essere progettati secondo le condizioni d’impiego in modo da proteggere il più possibile i lavoratori dai rischi derivanti dall’attività lavorativa”: è “cura del fabbricante, progettare e fabbricare guanti destinati a rischi specifici, mentre è cura del datore di lavoro effettuare una scelta oculata del guanto stesso in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti dall’attività lavorativa”. Scelta che deve avvenire basandosi sulle indicazioni contenute nel Decreto legislativo 81/2008 e attraverso una idonea valutazione dei rischi.
- guanti di protezione contro i rischi meccanici: devono rispettare i requisiti della UNI EN 420/EN ISO 21420:2020 e della EN 388:2016+A1:2018);
- guanti di protezione contro gli agenti chimici e i microrganismi (UNI EN 374-1:2019): la norma citata “fornisce i requisiti prestazionali dei guanti sottoposti all’azione degli agenti chimici e biologici”. Ad esempio fa riferimento alla penetrazione (“processo di diffusione di un prodotto chimico e/o di un microrganismo attraverso porosità, linee di saldatura, punti di spillo o altre imperfezioni del guanto di protezione”) e la permeazione (“il tempo impiegato dal prodotto chimico per passare dalla superficie esterna alla superficie interna al guanto; questo valore varia da 1 a 6 in funzione del tempo di passaggio”) di cui bisognerà tener conto quando si procede alla scelta del guanto più adatto. Queste informazioni “sono riportate sul foglietto informativo predisposto dal fabbricante e allegato al prodotto”. Inoltre in fase di scelta “oltre al tempo di permeazione, è necessario tenere conto anche del tasso di permeazione” e del livello di degradazione (“inteso come il tempo che occorre al materiale per perdere il 30% circa delle sue caratteristiche meccaniche iniziali”);
- guanti di protezione contro il freddo (UNI EN 511:2006): la norma “si applica ai guanti che proteggono le mani dal freddo convettivo e da contatto” e “l’efficacia della protezione termica contro il freddo e la penetrazione dell’acqua è indicata da un codice di tre cifre”;
- guanti di protezione contro i rischi termici (UNI EN 407:2020): la norma “definisce i metodi di prova, i requisiti generali, i livelli di prestazione termica e marcatura dei guanti di protezione contro il calore e/o fuoco” e “si applica a tutti i guanti che proteggono contro il calore e/o fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, radiante, convettivo, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso”. Nel D.Lgs. 475/92 questi DPI “sono suddivisi in tre categorie in base al grado di rischio”;
- guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva (UNI EN 421): la norma “stabilisce i requisiti e i metodi di prova dei guanti per la protezione da radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva e i guanti devono rispondere sia alla norma tecnica EN 421 (“per la protezione dalla contaminazione, l’efficienza di attenuazione e l’uniformità di distribuzione del materiale da protezione”) che agli “standard stabiliti dalla norma EN 374”.
- guanti di protezione per saldatori (UNI EN 12477:2006): la norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.
[...]
La norma UNI EN ISO 21420:2020 specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione.
Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento.
La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata.
Un elenco non esaustivo di tali norme è fornito in bibliografia.
Il guanto di protezione deve essere progettato e fabbricato in modo che, nelle condizioni d'uso prevedibili, la persona che lo indossa possa svolgere l'attività nel modo più normale possibile con una protezione adeguata.
Il presente documento, insieme alle norme specifiche appropriate, deve essere utilizzato per verificare tale adeguatezza.
Se richiesto dalla norma specifica pertinente, il guanto deve essere progettato in modo da ridurre al minimo i tempi necessari a indossarlo e sfilarlo.
Per i guanti multistrato riutilizzabili, i guanti devono poter essere rimossi senza separazione degli strati delle dita. Quando la costruzione del guanto comprende le cuciture, il materiale e la resistenza delle cuciture devono essere tali che le prestazioni complessive del guanto non vengano significativamente ridotte, come richiesto dalle norme specifiche pertinenti.
[...]
La marcatura deve essere apposta in modo da essere visibile e leggibile per tutta la vita utile prevedibile del guanto. I marchi o le iscrizioni che potrebbero essere confusi con i marchi di cui sopra non devono essere apposti sul guanto.
Se non è possibile apporre la marcatura sul guanto date le caratteristiche del prodotto, la marcatura deve essere apposta sull'imballaggio o su qualsiasi documento fornito con il guanto.
Un pittogramma deve essere usato solo quando il guanto soddisfa almeno il requisito minimo della norma specifica pertinente.
Nota
La marcatura sul guanto, compresi i pittogrammi, non è di per sé sufficiente a trasmettere all'utilizzatore finale informazioni complete sulla protezione. Essa viene considerata solo congiuntamente alle informazioni fornite dal fabbricane.
Immagine - Esempio marcatura guanto
[...] Segue in allegato
[...]
I guanti di protezione che tutelano dai rischi meccanici devono rispettare la EN 388. Questo standard era stato introdotto, per la prima volta, nel 2003 ed è stato poi integrato e sostituito nel 2016. La norma specifica i requisiti essenziali per dei guanti contro i rischi meccanici, i metodi di prova, la marcatura e tutte le informazioni relative necessarie.
I guanti di protezione contro i rischi meccanici devono essere resistenti all’abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione. La tutela contro il rischio di abrasione è testata sottoponendo il guanto ad una escoriazione causata da una pressione conosciuta. Per la protezione contro i tagli, invece, viene calcolato il numero di passaggi di una lama a velocità costante necessari per tagliare l’attrezzatori.
La resistenza allo strappo viene testata calcolando la forza necessaria per lacerare un guanto. Infine, la resistenza alla perforazione viene valutata misurando la forza necessaria a provocare un foro con una punta di dimensioni standard.
La EN 388:2016+A1:2018 prevede un Coup Test per calcolare il numero di cicli necessari per tagliare il guanto, e un TDM test, definito dalla EN ISO 13997:1999, per valutare la resistenza ad un taglio effettuato da lama che si muove ad una distanza prefissata, soggetta a forza variabile.
La norma è 388:2016+A1:2018 è armonizzata al regolamento (UE) 2016/425 (Decisione della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. GU L 156/13 del 19.05.2020. Entrata in vigore: 19.05.2020)
La norma EN 388:2016 verrà ritirata il 19 novembre 2021.
...
Scelta DPI: Guanti di protezioni rischi chimici
Per essere certificati come "protettivi chimicamente" in conformità alla norma EN ISO 374-1 e recare uno dei pittogrammi della beuta, i guanti devono prima soddisfare i requisiti di resistenza alla penetrazione di cui alla norma EN 374-2:2014 clausole 7.2 e 7.3.
La penetrazione è il movimento di una sostanza chimica attraverso un'imperfezione, come un foro stenopeico o un altro difetto, ed è un fenomeno fisico in cui il liquido passa attraverso il materiale a livello non molecolare. La penetrazione viene valutata riempiendo il guanto separatamente con aria e acqua, seguita da una valutazione per determinare se vi sono perdite.
La resistenza alla permeazione è valutata secondo EN 16523-1.
Ci sono sei diversi livelli di prestazione:
Questo è il tempo che intercorre dall'inizio del test al momento in cui viene rilevato che la sostanza chimica si muove attraverso il materiale a una velocità definita di 1µg per cm 2 al minuto.
Nella norma EN ISO 374-1 è presente un elenco di 18 sostanze chimiche ed il livello di prestazione di un guanto rispetto a queste sostanze chimiche definisce il "tipo" di guanto resistente alle sostanze chimiche e, quindi, il pittogramma utilizzato nella marcatura dei guanti.
I guanti saranno classificati come "tipo C" se si ottiene almeno il "livello 1" di prestazione rispetto ad almeno una delle 18 sostanze chimiche elencate. La classificazione di "Tipo B" riguarda i guanti che soddisfano un minimo di "livello 2" rispetto ad almeno tre delle 18 sostanze chimiche e i guanti di "tipo A" sono quelli che raggiungono un livello minimo di prestazione 2 rispetto ad almeno sei delle 18 sostanze chimiche.
Pe quanto attiene inoltre la scelta dei guanti adeguati, indicazioni generali possono essere ricavate dall’allegato VIII del DLgs 81/08.
Inoltre si deve tenere conto della scheda di sicurezza che nella Sezione 8, punto 8.2.2.2, in riferimento alla protezione delle mani, il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o della miscela, a seconda del rischio connesso e del potenziale di contatto, tenendo presenti l’entità e la durata dell’esposizione dermica; in particolare deve indicare:
- il tipo di materiale ed il suo spessore,
- tempi minimi di permeazione del materiale dei guanti.
[...]
La norma EN 511:2006 specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per convezione o conduzione fino a -50 °C. Tale temperatura può essere messa in relazione con le condizioni climatiche o un’attività industriale.
Nel processo di selezione di un guanto di protezione contro il freddo dovrebbero essere presi in considerazione diversi parametri, quali:
- ambiente (temperatura ambientale, condizioni atmosferiche e velocità del vento);
- condizioni individuali (salute e benessere della persona, effetto di altri indumenti di protezione indossati dalla persona);
- occupazione (tempo di esposizione, livello di attività, requisiti di destrezza, contatto con elementi freddi e contatto con oggetti bagnati o asciutti).
I valori specifici dei vari livelli di prestazione sono determinati dai requisiti speciali per ogni classe di rischio o dalle specifiche aree di applicazione. Le prove di prodotto possono solo fornire livelli di prestazione e non livelli di protezione.
La protezione contro il freddo è espressa dalla norma EN 511:2006 con un pittogramma seguito da una serie di 3 livelli di prestazione, riguardanti le proprietà di protezione specifiche dei guanti anti freddo:
a. Resistenza al freddo convettivo (livello di prestazione 0–4)
Si basa sulle proprietà di isolamento termico del guanto, che si ottengono misurando il trasferimento del freddo tramite convezione.
b. Resistenza al freddo da contatto (livello di prestazione 0–4)
Si fonda sulla resistenza termica del materiale che costituisce il guanto, se esposto al contatto con un oggetto freddo.
c. Penetrazione dell’acqua (0 o 1)
0 = penetrazione d’acqua
1 = nessuna penetrazione d’acqua
Immagine - Esempio pittogramma “pericolo di freddo”
La norma EN 407:2020 definisce le proprietà di isolamento termico dei guanti che devono proteggere il lavoratore dal calore e/o fiamme. I materiali con cui sono prodotti i DPI devono far sì che il calore sia trasmesso assolutamente in maniera graduale, in modo da garantire protezione delle mani.
I livelli di prestazione sono indicati da una scala che va da 1 minor livello di protezione, ad un massimo di 4 maggior livello di protezione.
UNI EN 407:2020 - Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)
Recepisce: EN 407:2020
Data entrata in vigore: 12 giugno 2020
Sostituisce: UNI EN 407:2004.
La norma EN 407:2004 Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco) è armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425.
La norma EN 407:2020 è applicabile anche ai dispositivi di protezione delle braccia. Essa è utilizzata per tutti i guanti e gli altri dispositivi di protezione delle mani che proteggono le mani o parti di esse contro il calore e/o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso. La norma è applicabile solo congiuntamente alla UNI EN ISO 21420.
Il documento è sviluppato per trattare tutti i tipi di Dispositivi di Protezione Individuale che proteggono le mani, una parte della mano o una parte del braccio contro i rischi termici, indipendentemente dal luogo in cui vengono utilizzati (uso professionale, di consumo, domestico...).
I criteri di classificazione e distinzione di questi guanti di protezione sono molto scrupolosi a seconda dei rischi da cui devono proteggere.
- Propagazione limitata della fiamma:
Il guanto di lavoro, per superare il test, viene esposto a una fiamma di gas per 15 secondi. Successivamente viene misurato dopo quanto tempo il materiale di realizzazione del guanto smette di bruciare.
Per il livello di prestazione massimo è 4, il tempo di persistenza della fiamma 2 secondi; il tempo di incandescenza residua è invece di 5 secondi.
- Protezione dal calore da contatto:
In questo caso viene effettuata la misurazione della temperatura (da 100 °C a 500 °C) alla quale il guanto è chiamato a proteggere la mano per 15 secondi, senza un riscaldamento del lato interno di oltre 10 °C.
Il livello di prestazione massimo è 4 pari a più di 500 °C.
- Protezione dal calore convettivo
Per calore convettivo ci si riferisce a quello che penetra lentamente all’interno del guanto.
Per raggiungere i livelli di protezione stabiliti dalla norma si prende in considerazione la misurazione dell'intervallo di tempo durante il quale il DPI è in grado di rallentare l’aumento della temperatura del lato interno, attraverso la penetrazione del calore sprigionato da fiamme libere, di oltre 24 °C.
Il livello di prestazione massimo è 4.
- Protezione dal calore radiante:
Il guanto da lavoro è sottoposto a radiazione termica. Si misura il tempo impiegato dal calore per penetrare all'interno del guanto.
Livello di prestazione massimo 4 per una durata di almeno 150 secondi.
- Protezione dal gocciolamento di metallo fuso:
Viene misurato il numero di gocce di metallo fuso necessarie ad aumentare la temperatura tra il materiale del guanto e la pelle di 40 °C.
Il livello di prestazione massimo è 4 pari con oltre 35 gocce.
- Protezione da metallo fuso:
La misurazione riguarda la quantità di ferro fuso in grammi che va a danneggiare una pelle artificiale in PVC fissata sul lato interno del guanto, in modo da simulare la pelle umana.
Il livello di prestazione massimo è 4 pari a 200 grammi.
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Immagine - Guanti di protezione contatto da calore livello 2
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La norma EN 421:2010 specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti destinati a proteggere contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva. La norma si applica ai guanti che forniscono protezione alla mano ed a varie parti del braccio e della spalla.
Essa si applica anche ai guanti destinati ad essere montati permanentemente su camere di contenimento.
Per camera di contenimento si intende la recinzione che impedisce la diffusione dei prodotti contenuti nell'ambiente interno verso l'ambiente esterno, o la penetrazione dell'atmosfera esterna nell'ambiente interno, o entrambi.
La presente norma europea si applica anche alle maniche intermedie utilizzate tra un guanto e una camera di contenimento permanente.
I requisiti della presente norma europea non si applicano ai guanti di protezione contro le radiazioni da raggi X.
La norma EN 421:2010 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva è armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425.
Questa norma stabilisce i requisiti e i metodi di prova dei guanti per la protezione da radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva.
Questa tipologia di guanti di protezione è utilizzato per lo più in cardiologia, in oncologia, nella ricerca e nell’industria nucleare.
Secondo la norma EN 421, le qualità di protezione e protezione sono indicate da pittogrammi.
Il pittogramma EN 421 (Pittogramma ISO 7000 - 2484) indica la protezione contro le particelle radioattive.
Figura Pittogramma ISO 7000 - 2484 - Protezione contro la contaminazione da particolato radioattivo
Il pittogramma EN 421 (Pittogramma ISO 7000 - 2809) indica la protezione contro le radiazioni ionizzanti.
figura Pittogramma ISO 7000 - 2809 - Protezione contro le radiazioni ionizzanti
La natura della protezione e indicata da un pittogramma che riguarda proprietà protettive specifiche.
- Contaminazione radioattiva: Per proteggere contro la contaminazione radioattiva, il guanto deve essere impermeabile e superare il test di penetrazione di cui alla norma EN 374. Per l’uso in spazi confinati, il guanto deve superare un ulteriore test specifico di tenuta della pressione dell’aria. I materiali potrebbero macchiarsi a causa delle screpolature da ozono. Questo test e facoltativo e può contribuire quale aiuto nel selezionare i guanti.
- Radiazioni ionizzanti: Per proteggere dalle radiazioni ionizzanti, il guanto deve contenere una certa quantità di piombo o di metallo equivalente, riportata come equivalenza in piombo. Questa equivalenza in piombo deve essere marcata in ogni guanto.
Per proteggere dalla contaminazione radioattiva, il guanto protettivo deve essere a tenuta di liquidi e superare il test di penetrazione definito nella norma EN 374 (EN ISO 374 Guanti di protezione contro sostanze chimiche pericolose e microrganismi).
Inoltre, i guanti protettivi utilizzati negli involucri devono superare un test di tenuta della pressione dell'aria. Questi guanti dovrebbero fornire un alto livello di resistenza alla penetrazione del vapore acqueo. 1 indica la resistenza più alta, 4 indica la resistenza più bassa.
I materiali dei guanti protettivi sono modellati per la loro resistenza alla rottura dell'ozono, ma questo test è facoltativo e viene utilizzato come ausilio nella selezione dei guanti. 1 indica la resistenza più bassa, 4 la resistenza più alta.
Per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, i guanti devono contenere determinate quantità di piombo o metalli equivalenti. L'equivalente di piombo deve essere contrassegnato su ogni guanto con una misura in millimetri e una descrizione delle condizioni di prova.
I guanti devono rispondere sia alla norma tecnica EN 421 (per la protezione dalla contaminazione, l’efficienza di attenuazione e l’uniformità di distribuzione del materiale da protezione) che agli standard stabiliti dalla norma EN 374.
La capacità del materiale del guanto di:
- assorbire le radiazioni in genere viene indicata come spessore equivalente di piombo (in mm variabili da 0 a 0,5);
- resistere alle criccature da ozono, viene indicata con un parametro variabile da 1 a 4 (che indica la resistenza all’invecchiamento del materiale se soggetto a radiazione ionizzante);
- impermeabilità all’acqua o al suo vapore, viene indicata con un parametro che va da 1 a 5.
[...] Segue in allegato
Pagine documento: 100
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Collegati
Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Guanti di protezione contro il freddo - EN 511:2006
Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti - EN 421:2010
Guanti di protezione - Requisiti generali / EN ISO 21420:2020
UNI EN ISO 21420:2020 - Guanti di protezione
Guanti di protezione rischi termici (calore e/o fuoco) - EN 407:2020
Guanti di protezione per saldatori - EN 12477:2001/A1:2005
Guanti di protezione rischi chimici - EN 374-1:2016/A1:2018
Guanti di protezione rischi meccanici - EN 388:2016+A1:2018
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