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Decisione di esecuzione (UE) 2025/2519

Norme armonizzate direttiva giocattoli

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2519 / Norme armonizzate Direttiva giocattoli Dicembre 2025

ID 25129 | 16.12.2025 / In allegato

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2519 della Commissione, del 15 dicembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/740 per quanto riguarda le norme armonizzate sui giochi olfattivi da tavolo, sui kit cosmetici e sui giochi gustativi e sulla migrazione di alcuni elementi dai giocattoli

GU L 2025/2519 del 16.12.2025

Entrata in vigore: 16.12.2025

Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 16 giugno 2027

Vedi elenco consolidato norme armonizzate Direttiva giocattoli

_______________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e all’allegato II di detta direttiva contemplate da tali norme o da parti di esse.
(2) La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell’uomo dovuti all’esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti. L’articolo 10, paragrafo 2, stabilisce inoltre i requisiti essenziali di sicurezza.
(3) Con decisione di esecuzione C(2022)7410 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme armonizzate esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE.
(4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022)7410, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 71-13:2021+A1:2022 «Sicurezza dei giocattoli - parte 13: giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi» e EN 71-3:2019+A1:2021 «Sicurezza dei giocattoli - parte 3: Migrazione di alcuni elementi», i cui riferimenti sono stati pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 71-13:2021+A2:2024 e EN 71-3:2019+A2:2024.
(5) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità delle norme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2022)7410.
(6) Le norme armonizzate EN 71-13:2021+A2:2024 e EN 71-3:2019+A2:2024 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nella direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7) Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/740 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti delle norme EN 71-13:2021+A2:2024 e EN 71-3:2019+A2:2024 nella decisione di esecuzione (UE) 2023/740.
(8) Le norme armonizzate EN 71-13:2021+A2:2024 e EN 71-3:2019+A2:2024 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 71-13:2021+A1:2022 e 71-3:2019+A1:2021. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle specifiche riviste delle norme EN 71-13:2021+A2:2024 e EN 71-3:2019+A2:2024, è necessario rinviare il ritiro del riferimento delle norme armonizzate EN 71-13:2021+A1:2022 e 71-3:2019+A1:2021.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/740.
(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/740 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 16 giugno 2027.

Il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

Allegato

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/740 è così modificato:

(1) le righe 3 e 9 sono soppresse;
(2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:

N. di riferimento della norma
3 bis
71-3:2019+A2:2024
Sicurezza dei giocattoli - parte 3: Migrazione di alcuni elementi
9 bis EN 71-13:2021+A2:2024
Sicurezza dei giocattoli - parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi
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