Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 44.379
/ Documenti scaricati: 32.090.398
Featured

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740

Decisione di esec. (UE) 2025/1740 Norme armonizzate  Direttiva macchine Agosto 2025 

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 / Norme armonizzate Direttiva macchine Agosto 2025 

ID 24428 | 14.08.2025 / Decisione di esecuzione (UE) in allegato IT/EN

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 della Commissione, del 13 agosto 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per ascensori, veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l’incendio, attrezzature per l’applicazione di prodotti vernicianti, apparecchi di sollevamento, ascensori da cantiere, attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, attrezzature per l’alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi, porte e cancelli motorizzati, macchine da giardinaggio, apparecchiature per l’industria alimentare e apparecchiature per la saldatura

GU L 2025/1740 del 14.8.2025

Entrata in vigore: 14.08.2025

Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 20 gennaio 2027.

_________

Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE

Vedi la sezione 2019/2025 "Norme armonizzate click"

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità delle norme armonizzate o di parti di esse, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nell’allegato I di tale direttiva e coperti da tali norme armonizzate o da parti di esse.

(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («richiesta»).

(3) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti nuove norme armonizzate: EN 81-44:2024 recante regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori nelle turbine eoliche, EN 17677:2024 recante requisiti di sicurezza e igiene per le macchine per l’industria alimentare, EN 17942:2024 recante requisiti di sicurezza per le apparecchiature per la saldatura, EN 50059:2025 recante requisiti di sicurezza per le apparecchiature portatili per l’applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento ed EN 50176:2025 recante requisiti di sicurezza per i sistemi automatici di applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi.

(4) In base alla richiesta, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione: EN 81-31:2010, EN 81-41:2010, EN 1846-2:2009+A1:2013, EN 1953:2013, EN 12077-2:1998+A1:2008, EN 12159:2012, EN 12312-4:2014, EN 12621:2006+A1:2010 e EN 12978:2003+A1:2009. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate riviste seguenti: EN 81-31:2024, EN 81-41:2024, EN 1846-2:2024, EN 1953:2025, EN 12077-2:2024, EN 12159:2024, EN 12312-4:2024, EN 12621:2025 e EN 12978:2024.

(5) Inoltre, sempre sulla base della richiesta, il CEN ha modificato le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione: EN 12312-5:2021 e EN 13684:2018. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate consolidate seguenti: EN 12312-5:2021+A1:2025 e EN 13684:2018+A1:2024.

(6) Insieme al CEN e al Cenelec la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta.

(7) Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE: EN 81-31:2024, EN 81-41:2024, EN 81-44:2024, EN 1846-2:2024, EN 1953:2025, EN 12077-2:2024, EN 12159:2024, EN 12312-4:2024, EN 12312-5:2021+A1:2025, EN 12621:2025, EN 12978:2024, EN 13684:2018+A1:2024, EN 17677:2024, EN 17942:2024, EN 50059:2025 e EN 50176:2025. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-31:2024, EN 81-41:2024, EN 81-44:2024, EN 1846-2:2024, EN 1953:2025, EN 12077-2:2024, EN 12159:2024, EN 12312-4:2024, EN 12312-5:2021+A1:2025, EN 12621:2025, EN 12978:2024, EN 13684:2018+A1:2024, EN 17677:2024, EN 17942:2024, EN 50059:2025 e EN 50176:2025 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

(9) È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-31:2010, EN 81-41:2010, EN 1846-2:2009+A1:2013, EN 1953:2013, EN 12077-2:1998+A1:2008, EN 12159:2012, EN 12312-4:2014, EN 12312-5:2021, EN 12621:2006+A1:2010, EN 12978:2003+A1:2009 e EN 13684:2018, in quanto tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.

(10) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le proprie macchine contemplate dalle norme armonizzate EN 81-31:2010, EN 81-41:2010, EN 1846-2:2009+A1:2013, EN 1953:2013, EN 12077-2:1998+A1:2008, EN 12159:2012, EN 12312-4:2014, EN 12312-5:2021, EN 12621:2006+A1:2010, EN 12978:2003+A1:2009 o EN 13684:2018, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.

(12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 20 gennaio 2027.

_________

ALLEGATO

nell’allegato I, parte terza, il punto 2 è così modificato:

1) le righe 2, 4, 157, 177, 277, 282, 291, 292, 330, 366 e 433 sono soppresse;

2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

«2 bis.

EN 81–31:2024

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole cose - parte 31: Ascensori accessibili alle sole cose»;

«4 bis.

EN 81–41:2024

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l’uso da parte di persone con mobilità ridotta»;

«5 bis.

EN 81–44:2024

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - parte 44: Apparecchi di sollevamento nelle turbine eoliche»;

«157 bis.

EN 1846-2:2024

Veicoli di servizio di soccorso e di lotta contro l’incendio – parte 2: Requisiti comuni – Sicurezza e prestazioni»;

«177 bis.

EN 1953:2025

Attrezzature per l’applicazione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza.»;

«277 bis.

EN 12077–2:2024

Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Requisiti per la salute e la sicurezza – parte 2: Dispositivi di limitazione e indicazione»;

«282 bis.

EN 12159:2024

Ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente»;

«291 bis.

EN 12312–4:2024

Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 4: Pontili mobili di imbarco passeggeri»;

«292 bis.

EN 12312–5:2021+A1:2025

Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili»;

«330 bis.

EN 12621:2025

Macchine per l’alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi - Requisiti di sicurezza»;

«366 bis.

EN 12978:2024

Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage e porte pedonali - Dispositivi di protezione per porte e cancelli motorizzati - Requisiti e metodi di prova»;

«433 bis.

EN 13684:2018+A1:2024

Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza»;

«572 bis.

EN 17677:2024

Macchine per l’industria alimentare- Dosatrici per panifici e pasticcerie artigianali- Requisiti di sicurezza e igiene»;

«573 bis.

EN 17942:2024

Saldatura e processi correlati - Apparecchiature per la saldatura a gas – Requisiti di sicurezza per le apparecchiature per processi termici con apparecchiature di saldatura a gas ossidrica a fiamma aperta»;

«619 bis.

EN 50059:2025

Apparecchiatura portatile per l’applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi non infiammabili - Requisiti di sicurezza»;

«619 ter.

EN 50176:2025

Sistemi automatici di applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi infiammabili - Requisiti di sicurezza».

...

Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE

Vedi la sezione 2019/2025 "Norme armonizzate click"

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740) IT 481 kB 97
Scarica il file (Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740) EN 476 kB 33

Articoli correlati Normazione

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024