Nando: Banca dati Organismi Notificati UE
Nando: Banca dati Organismi Notificati UE | Elenchi Update Marzo.2021
ID 1288 | Update 11.03.2021
[box-warning]Nel Documento generale allegato e nei singoli Documenti allegati, elenchi completi di Organismi Notificati della banca dati NANDO UE per Direttiva/Regolamento aggiornati all'11.03.2021.[/box-warning]
Un Organismo Notificato è un'organizzazione designata da un paese dell'UE per valutare la conformità di determinati prodotti prima di essere immessi sul mercato.
Questi organismi svolgono compiti relativi alle procedure di valutazione della conformità stabilite dalla legislazione applicabile, quando è richiesta una terza parte. L'UE ha messo a disposizione, online, una banca dati:
Nando information system (New Approach Notified and Designated Organizations),
che raccoglie tutti i dati relativi agli organismi europei notificati - nonché quelli di paesi terzi - responsabili dello svolgimento delle procedure di valutazione della conformità di cui alle pertinenti direttive del "nuovo approccio".
[panel]Notification is an act whereby a Member State informs the Commission and the other Member States that a body, which fulfils the relevant requirements, has been designated to carry out conformity assessment according to a directive. Notification of Notified Bodies and their withdrawal are the responsibility of the notifying Member State.
The Member States, EFTA countries (EEA members) and other countries with which the EC has concluded Mutual Recognition Agreements (MRAs) and Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (PECAs) have designated Notified Bodies, established per directive. Lists of Notified Bodies can be searched on the NANDO web site. The lists include the identification number of each notified body as well as the tasks for which it has been notified, and are subject to regular update.
NB: The lists of notified bodies are given for information only and are valid at the date indicated. Information is made available as provided by the designating authorities of the Member States.
Any comments concerning the information contained in the lists should be addressed by the notified bodies themselves directly to the relevant competent authorities in the Member States which are responsible for the designation of the bodies.[/panel]
Elenco legislazione banca dati NANDO:
01. Direttiva 90/385/CEE Dispositivi medici impiantabili attivi
02. Direttiva 92/42/CEE Caldaie ad acqua calda
03. Direttiva 93/42/CEE Dispositivi medici
04. Direttiva 98/79/CE Dispositivi medico-diagnostici vitro
05. Direttiva 2000/14/CE Emissione acustica ambientale macchine
06. Direttiva 2006/42/CE Macchine
07. Direttiva 2009/48/CE Sicurezza dei giocattoli
08. Direttiva 2010/35/UE Attrezzature a pressione trasportabili
09. Regolamento (UE) n.305/2011 Prodotti da costruzione
10. Direttiva 2013/29/UE Articoli pirotecnici
11. Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
12. Direttiva 2014/28/UE Esplosivi per usi civili
13. Direttiva 2014/29/UE Recipienti semplici a pressione
14. Direttiva 2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica
15. Direttiva 2014/31/UE Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
16. Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura
17. Direttiva 2014/33/UE Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori
18. Direttiva 2014/34/UE Apparecchi e sistemi di protezione uso in atmosfere potenzialmente esplosive
19. Direttiva 2014/53/UE Apparecchiature radio
20. Direttiva 2014/68/UE Attrezzature a pressione
21. Direttiva 2014/90/UE Equipaggiamento marittimo
22. Direttiva (UE) 2016/797 sull'interoperabilità del sistema ferroviario
23. Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi di protezione individuale
24. Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
25. Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici
26. Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi che bruciano combustibili gassosi
27. Regolamento (UE) 2019/945 sistemi aeromobili senza pilota e operatori paesi terzi sistemi aeromobili senza pilota
28. Regolamento (UE) 2016/424 Impianti a fune
29. Regolamento (CE) n. 552/2004 - Interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo
30. Decisione 2009/750/CE - Interoperabilità dei sistemi elettronici di pedaggio stradale
31. Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell'UE
In allegato elenchi completi di Organismi Notificati della banca dati NANDO UE per Direttiva/Regolamento:
Fonti:
NANDO - European Commission
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
0.0 | 11.03.2021 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Direttiva click
Norme armonizzate Click[/box-note]
EN 574:2008 - Dispositivi di comando a due mani - Testo requisiti
EN 574:2008 Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali
Principi per la progettazione
La norma specifica i requisiti di sicurezza per un dispositivo di comando a due mani e per la sua unità logica.
La norma descrive le principali caratteristiche dei dispositivi di comando a due mani per l’ottenimento della sicurezza e stabilisce delle combinazioni di caratteristiche funzionali per tre tipi.
[box-warning]EN 574:2008 ritirata e sostituita da EN ISO 13851:2019
04 luglio 2019: Attenzione la norma EN 574 è ritirata e sostituita da EN ISO 13851:2019[/box-warning]
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EN 574 Comando a due mani - Testo Requisiti.pdf Testo Requisiti |
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Motori elettrici: Dal 1 Gennaio 2015 limiti di classe di efficienza energetica almeno IE2/IE3

Motori elettrici:
Dal 1 Gennaio 2015 dovranno avere efficienza IE3 (potenza da 7,5 a 375 kW), o IE2 (con inverter).
Il Regolamento CE 640/2009 si applica a motori elettrici così come definiti all’Articolo 2, comma 1 ovvero a motori trifase 2, 4 e 6 poli a singola velocità, con potenze da 0,75 kW a 375 kW compresi, tensione fino a 1000 V e con la capacità di operare in servizio continuo.
Sono esplicitamente esclusi (Articolo 1, comma 2) dal campo di applicazione i motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido e i motori completamente integrati in un prodotto per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto. Sono inoltre esclusi i motori per applicazioni speciali (es. motori per ambienti ATEX e motori auto frenanti).
Le nuove classi di efficienza
Le nuove classi IE definite dalla nuova norma IEC 60034-30:2008 si basano sul metodo di prova IEC 60034-2-1 del Settembre 2007.
Sulla base dello stesso criterio della precedente norma, vengono individuate delle differenti classi:
IE1 = rendimento standard
IE2 = alto rendimento
IE3 = Premium Efficiency
I livelli di rendimento in accordo alla 60034-30:2008 devono essere misurati con l'applicazione del metodo specificato nella norma IEC 60034-2-1 e sono riportati tali e quali nell’Allegato I del Regolamento 640/2009/CE per le sole classi IE2 e IE3.
Con il nuovo Standard EN 50598-2, vengono definiti i Requisiti e limiti dei sistemi elettrici di azionamento (PDS) attraverso le classi IES (International Efficiency of Systems IS0/IES1/IS2), in questo modo è possibile determinare la classificazione di efficienza energetica/valutazione dell’insieme motore-sistema elettrico di azionamento.
La gamma media è IES1 e sistemi che non raggiungono il valore minimo di IES1 sono classificate come IES0, i sistemi più efficienti, con valori del 20% sopra IES1, sono identificati come IES2.
Questo nuovo standard aiuterà anche agli utenti finali in valutazioni più accurate.
Gli obblighi temporali
Il Regolamento prevede 3 step di applicazione:
1. 16 Giugno 2011 - Fase 1: tutti i motori dovranno avere come livello minimo di efficienza IE2.
2. 01 Gennaio 2015 - Fase 2: i motori con potenza da 7,5 a 375 kW dovranno avere efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.
3. 01 Gennaio 2017 - Fase 3: i motori con potenza da 0,75 a 375 kW dovranno avere efficienza IE3, o IE2 nel caso il motore sia alimentato da inverter.
REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici
Raccolta Linee Guida CIG Dicembre 2014

Raccolta Linee Guida CIG Dicembre 2014
Elenco delle Linee Guida CIG.
[box-warning]Vedi la nuova pagina:
Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]
Nr. 01 Linee Guida CIG Compilazione Dichiarazione Conformità Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro
Nr. 02 Linee Guida CIG Atex
Nr. 04 Linee Guida CIG Gestione Emergenze
Nr. 05 Linee Guida CIG Gestione Incidenti gas combustibile
Nr. 06 Linee Guida CIG Gestione Incidenti gas combustibile imp. Cliente
Nr. 07 Linee Guida CIG Classificazione dispersioni gas
Nr. 08 Linee Guida CIG Ispezioni rete gas >0,8
Nr. 09 Linee Guida CIG Ispezioni rete gas <0,8
Nr. 10 Linee Guida CIG Pronto intervento
Nr. 11 Linee Guida CIG Accertamenti documentali
Nr. 12 Linee Guida CIG Attivazione o riattivazione impianto cliente
Nr. 13 Linee Guida CIG Normativa sismica
Nr. 14 Linee Guida CIG Qualifica personale addetto sorveglianza
Nr. 15 Linee Guida CIG Gestione incidenti gas combustibile
Nr. 16 Linee Guida CIG Esecuzione ispezioni
Nr. 17 Linee Guida CIG Fonriture di emergenza gas naturale
Nr. 18 Linee Guida CIG Gestione emergenze trasporto gas naturale
Nr. 19 Linee Guida CIG Gestione emergenze stoccaggio gas naturale
CIG
Comitato Italiano Gas
Linee Guida CIG
Rev. 00 - 2014
Elaborazione Certifico S.r.l. Perugia
[box-warning]Vedi la nuova pagina:
Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]
Aggiornamenti
Raccolta Linee Guida CIG | Giugno 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Maggio 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Febbraio 2018
Raccolta Linee Guida CIG | Agosto 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Marzo 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2016
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2015
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Raccolta Linee Guida CIG Dicembre 2014.pdf Aggiornamento 12.2014 CIG - Comitato italiano Gas |
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Report 50 del 19/12/2014 - A12/2022/14 Polonia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 50 del 19/12/2014 - A12/2022/14 Polonia
Approfondimento Tecnico: tazza per bambini con cannuccia
Il prodotto “tazza per bambini con cannuccia” Mod. TT2002/TT2001 è stato volontariamente ritirato dal mercato al fine di renderlo conforme allo standard EN 14350-1.
Il prodotto, infatti, a causa della cannuccia e del coperchio troppo piccoli poteva provocare il soffocamento dei bambini.
La norma tecnica EN 14350-1 specifica che il rischio di soffocamento può verificarsi quando i componenti di prodotti utilizzati per bere possono essere separati durante l’uso.
Al punto 5.3 indica che tutte le parti progettate per essere separate (ad esempio per la pulizia) non devono poter essere interamente inserite all’interno del cilindro di prova (vedi Fig. 6) con qualsiasi orientamento e senza l’utilizzo di una forza di compressione.
Per quanto riguarda le cannucce, al punto 5.8.2, secondo quanto previsto dal test riportato al punto 6.6, deve essere verificato se sia impedito il passaggio attraverso le sagome A e B (Vedi Fig. 10), oppure se una parte delle stesse sporge oltre la base delle sagome.
Inoltre, quando inserite interamente all’interno del contenitore (punto 5.10) devono sporgere di 100 mm oltre la sommità dello stesso (sia con la presenza dell’anello di bloccaggio che senza).


RAPEX Report 49 del 12/12/2014 - A12/1942/14 Polonia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 49 del 12/12/2014 - A12/1942/14 Polonia
Approfondimento: Rilevatore di monossido di carbonio
Il prodotto “rilevatore di monossido di carbonio” mod. JB-C686L-345691 è stato volontariamente ritirato dal mercato e dagli utenti che lo avevano già installato, perché non sufficientemente sensibile alla presenza di CO. Non scattando l’allarme, erano presenti rischi di intossicazione per gli utilizzatori. Il prodotto non è risultato conforme allo standard EN 50291.
Il monossido di carbonio (CO) è un gas invisibile, inodore e insapore, estremamente tossico per le persone.
Il CO è prodotto da qualsiasi apparecchio a combustione. Il rischio di esposizione al monossido di carbonio deriva, principalmente, dall’uso di prodotti a combustione scarsamente manutenuti o installati male.
La norma tecnica EN 50291 stabilisce le caratteristiche tecniche dei rilevatori al fine di ridurre i rischi derivanti dall’esposizione al monossido di carbonio, qualora il rilevatore stesso sia installato correttamente.
Prescrizioni per l’installazione:
- è necessario la presenza di un rilevatore in ogni stanza che contenga un apparecchio a combustibile;
- deve essere installato ad una distanza di almeno 300mm da qualsiasi parete (per dispositivi montati a soffitto);
- deve essere installato ad almeno 150mm dal soffitto (per dispositivi montati a parete);
- deve essere installato ad una distanza compresa tra 1m e 3m (da misurare orizzontalmente) dalla potenziale fonte di CO.
Per quanto riguarda la sensibilità del dispositivo, prima di essere messo in vendita, deve superare il test previsto dalla norma. Il test deve essere effettuato con un gas in rapporto volumetrico pari a 330 ± 30 ppm di CO in aria. Per superare il test, l’allarme si deve attivare in 3 min. Inoltre, il dispositivo deve “azzerarsi”, dopo il ripristino manuale se necessario, entro 6 min., se esposto ad aria pulita.
Per le autorità irlandesi, il dispositivo può essere paragonato ai rilevatori di fumo per quel che riguarda la tutela della salute delle persone.
A tal proposito, hanno fatto richiesta dell’inclusione dei rilevatori di monossido di carbonio all’interno dell’elenco di prodotti regolamentati dal Reg. 305/2011 (Regolamento prodotti da costruzione).
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
RAPEX: Report 47 del 28/11/2014 - A12/1884/14 Hungary

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 47 del 28/11/2014 - A12/1884/14 Hungary
Approfondimento: Accendini
Il prodotto n. 43, del report Rapex del 28.11.2014, marca “kkk” è stato ritirato dal mercato perché non conforme alla decisione della Commissione Europea 2006/502/CE, che vieta l’immissione sul mercato di accendini fantasia. Tali accendini, infatti, a causa della loro attrattiva per i bambini, possono essere fonte di rischi (ustione/incendio) per gli stessi. Gli accendini trattati dalla decisione 2006/52/CE devono rispettare gli standard imposti dalla norma europea EN 13869.
L’11 Maggio 2006, la Commissione Europea decide di adottare delle misure per garantire che solo gli accendini a prova di bambino vengano immessi sul mercato, ed emana la Decisione 2006/502/CE. Da un indagine statistica, infatti, ogni anno nell’Unione Europea, si stimano tra i 1500 e 1900 feriti dovuti ad incidenti provocati da bambini che giocano con accendini.
Con il decreto del 10 agosto 2007, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è fatto divieto anche in Italia di commercializzare accendini “fantasia” e “accendini usa e getta” privi di meccanismo di sicurezza per i bambini.
Per “accendino”, ai sensi della Direttiva 2006/502/CE, si intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, usato prevalentemente per accendere sigarette, sigari, pipe, fabbricato con serbatoio integrato indipendentemente dal fatto che possa essere ricaricato o meno.
Per “accendino fantasia”, ai sensi del punto 3.2 della norma EN 13869, si intende un dispositivo la cui forma ricorda personaggi di cartoni animati, giocattoli, armi, veicoli, animali, alimenti, telefoni, ecc…
Per “accendino a prova di bambino” si intende un accendino progettato e prodotto in modo da non poter essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d’età.
Pertanto si possono considerare sicuri, per l’uso da parte dei bambini, gli accendini:
1. che siano conformi alla norma Europea EN 13869;
2. che siano conformi alle regole stabilite dai Paesi UE e dalla Decisione 2006/502/CE.
Inoltre, Ai sensi dell’art. 112 del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/05):
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'art. 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
Con la decisione dell’11 Febbraio 2014, la Commissione Europea dà tempo, fino all’11 Maggio 2015, agli Stati membri per adeguarsi alla decisione 2006/502/CE.
Esclusioni Direttiva 2006/502/CE:
“accendini ricaricabili per i quali i produttori forniscono, a richiesta delle autorità competenti, la necessaria documentazione a riprova del fatto che gli accendini sono progettati, prodotti e immessi sul mercato in modo tale da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro per un periodo di almeno cinque anni, con possibilità di riparazione, e che soddisfano in particolare tutti i requisiti indicati qui di seguito:
· una garanzia scritta del fabbricante valida almeno due anni per ciascun accendino, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1),
· la possibilità pratica di riparazione e di ricarica sicura dell’accendino lungo la sua intera durata di vita, compreso in particolare un meccanismo d’ignizione riparabile,
· le parti non di consumo, ma soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono essere accessibili per essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato basato nell’Unione europea.”
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Analisi e valutazione comportamento assorbitore energia sistemi di arresto caduta

Analisi e valutazione del comportamento dell’assorbitore di energia nei sistemi di arresto caduta con differenti masse di prova
Il Quaderno riporta gli esiti di una ricerca condotta dall’Inail sulla verifica degli effetti delle decelerazioni subite dal lavoratore durante la caduta dall’alto; la verifica ha utilizzato lo stesso dispositivo con masse di prova di peso diverso.
Sommario
Premessa
1 Definizioni
2 Riferimenti storici
3 Danni sul corpo umano conseguenti all’arresto caduta
4 Analisi della caduta
5 Caratteristiche del sistema di collegamento
6 Test di caduta con torso di prova
6.1 Descrizione delle attrezzature e delle apparecchiature di prova
6.2 Componenti dei sistemi di arresto caduta utilizzati
6.3 Descrizione del test
6.3.1 Convenzioni
6.3.2 Test di caduta
7 Risultati delle prove
7.1 Generalità
7.2 Grafici relativi ad accelerazione e forze
8 Conclusioni
Riferimenti bibliografici
Legislazione
Norme tecniche
Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani, Carlo Ratti, Luca Rossi, Davide Geoffrey Svampa, Calogero Vitale
Edizioni Inail - Dicembre 2013
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Analisi comportamento assorbitore energia DPI.pdf INAIL 2013 |
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Focus EN ISO 12100: Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni

EN ISO 12100: Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni
Focus tecnico
Rev. 01 2012
EN ISO 12100
Come deve essere redatto
il Manuale di Istruzioni conforme alla norma
Estratto Norma EN ISO 12100:2010 ITA
UNI EN ISO 12100:2010
Principi generali di progettazione
Valutazione del rischio e riduzione del rischio
Indice*
6.4 Informazioni per l'uso
6.4.1 Requisiti generali
Figura 1: Rappresentazione schematica processo di riduzione del rischio e metodo iterativo tre stadi
Figura 2: Processo di riduzione del rischio dal punto di vista del progettista
A. Fase 3: la Riduzione dei rischi mediante Informazioni per l’uso
6.4.2 Ubicazione e natura delle informazioni per l'uso
6.4.3 Segnali e dispositivi di avvertimento
6.4.4 Marcature, segni (pittogrammi) e avvertimenti scritti
6.4.5 Documenti di accompagnamento (in particolare manuale di istruzioni)
6.4.5.1 Contenuto
6.4.5.2 Redazione del manuale di istruzioni
6.4.5.3 Stesura e redazione delle informazioni per l’uso
7 DOCUMENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E RIDUZIONE DEL RISCHIO
*Numerazione secondo EN ISO 12100:2010 ITA
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Focus Tecnico - EN ISO 12100 Redigere il Manuale di Istruzioni.pdf EN ISO 12100 |
1474 kB | 268 |
RAPEX: Report 45 del 14/11/2014 - A12/1805/14

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 45 del 14/11/2014 - A12/1805/14
Approfondimento: Sega elettrica
Il prodotto “sega elettrica” della ECHO/SHINDAIWA, prodotto, in Giappone è stato volontariamente ritirato dal mercato italiano.
La causa del ritiro è dovuta ad alcuni componenti della frizione privi di un gioco sufficiente.
A basse velocità, l’aumento di temperatura, causa la dilatazione dei componenti stessi che, venendo in contatto tra di loro, possono causare rotazioni involontarie della catena.
Il prodotto non risulta conforme alla Dir. 2006/42/CE.
In dettaglio non è rispettato il RESS (Requisito Essenziale Sicurezza Salute) 1.3.2:
“Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione. I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.
Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:
- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.”
Per la progettazione delle sicurezza delle motoseghe per potatura vi è la norma tecnica EN 11682-2, armonizzata per la Dir. 2006/42/CE.
La norma analizza i componenti principali delle motoseghe ai fine della sicurezza.
Per quanto riguarda la frizione, ad esempio, deve essere progettata in modo tale che la catena non si metta in movimento fintanto che il motore ruota ad una velocità inferiore 1,25 volte la velocità di minimo.
Inoltre, la norma, descrive come progettare la sega elettrica per evitare infortuni da contraccolpo (kick back), come progettare le protezioni delle impugnature, come progettare le protezioni delle parti calde, ecc..
+ Info
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Ecodesign Energy Labelling
Ecodesign Energy Labelling
Air conditioners Air conditioners and comfort fans(EU) No 206/2012 EU No 626/2011
Boilers Hot-water boilers 92/42/EEC
Circulators Circulators and glandless circulators integrated in products(EC) No 641/2009
Dishwashers Household dishwashers(EU) No 1016/2010(EU) No 1059/2010
Electric motors Electric motors(EC) No 640/2009
Fans Fans driven by motors(EU) No 327/2011
Lamps (directional and LED) Directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment(EU) No 1194/2012(EU) No 874/2012
Lamps (household)Non-directional household lamps (including amendment on ultraviolet radiation)(EC) No 244/2009
(EC) No 859/2009(EU) No 874/2012
Lamps (fluorescent) Fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps and for ballasts and luminaries able to operate such lamps (including amendment)(EC) No 245/2009(EU) No 347/2010(EU) No 874/2012
Power supplies External power supplies(EC) No 278/2009
Refrigerating appliances Household refrigerating appliances(EC) No 643/2009(EC) No 1060/2010
Set-top boxes Simple set-top boxes(EC) No 107/2009
Standby and off mode Electric power consumption standby and off mode of electrical and electronic household and office equipment(EC) No 1275/2008
TelevisionTelevision(EC) No 642/2009(EU) No 1062/2010
Tumble driers Household tumble driers(EU) No 932/2012(EU) No 392/2012
Vacuum Cleaners Vacuum Cleaners (EU) No 666/2013 (EU) No 665/2013
Washer-driers (combined)Household combined washer-driers 96/60/EC
Washing machines Household washing machines(EU) No 1015/2010(EU) No 1061/2010
Water pumps Water pumps(EU) No 547/2012
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/index_en.htm
EN ISO 14122-3:2010 Accesso macchine: scale e parapetti

EN ISO 14122-3:2010 - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Scale parapetti
Presunzione di conformità
1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o caduta
EN ISO 14122-3:2010
Safety of machinery
Permanent means of access to machinery
Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails
Amendment 1 (ISO 14122-3:2001/Amd 1:2010)
Annex ZB (informative)
Relationship between this European Standard and the Essential Requirements of EU Directive 2006/42/EC
This International Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association to provide a means of conforming to Essential Requirements of the New Approach Directive 2006/42/EC.
Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive and has been implemented as a national standard in at least one Member State, compliance with the normative Clauses of this standard confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the relevant Essential Requirements:
1.6.2, “Access to operating position and service points”,
and
1.5.15, “Risks of slipping, tripping or falling”,
of that Directive and associated EFTA regulations.
Aggiornata ad Ed. 2016, vedi ns Vademecumem:
Download Vademecum EN ISO 14122-3 Ed. 2016
Scarica e importa il file .cem CEM4
Scarica e importa il file cem dal nuovo sito cem4.eu
Collegati
[box-note]EN 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Tabella di scelta
EN 14122-2 Mezzi accesso permanenti macchinario P. 2: Piattaforme e corridoi - File CEM
Progettazione scale, scale a castello e parapetti: EN ISO 14122-3
Progettazione scale fisse accessi macchine: EN ISO 14122-4[/box-note]
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EN ISO 14122-3 Mezzi di Accesso al Macchinario Scale a castello e Parapetti - Requisiti.PDF EN ISO 14122-3 |
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Vademecum on European standardisation
Vademecum on European standardisation
This Vademecum compiles some key documents from the Commission services on European standardisation policy and related practice.
It provides guidance without having legal status.
The main aim of the Vademecum is to serve as a guide for Commission officials. It will enable them to use, as appropriate, European standardisation as a tool for the implementation of the European policies and legislation for which they are responsible.
The Vademecum also seeks to guide the Member States. It will help them to understand the Commission's European standardisation policy and related practice and to know the mechanisms of referring to European standards in European policies/legislation.
Finally, this guide could also be used by stakeholders in standardisation (such as standardisers, enterprises and non-governmental organisations) to gain a clear picture of the policies and processes of the Commission in this field.
The publication of the Vademecum makes the policy of the European Commission on European standardisation more transparent and accessible to the outside world.
Suggestions for improvement are always welcome on Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Table of contents
Introduction
Foreword pdf - 14 KB [14 KB]
General framework
Standardisation and the Directive 98/34/EC
Historical background pdf - 58 KB [58 KB]
Basic principles (to be added later)
General Guidelines for the Cooperation between CEN, CENELEC and ETSI and the European Commission and EFTA - Explanatory note (to be added later)
European Standardisation in support of European Policies
Standardisation Setting and Governance pdf - 64 KB [64 KB]
Methods for Reference to Standards in European Legislation pdf - 232 KB [232 KB]
Models of articles on standardisation issues to include a draft Directive pdf - 19 KB [19 KB]
Role, Elaboration and Follow-up of Mandates
Role and elaboration of Mandates pdf - 85 KB [85 KB]
Follow-up of Mandates pdf - 420 KB [420 KB]
Publication of References of Standards in the Official Journal
Guide to the implementation of Directives based on New Approach and Global Approach (blue guide)
Guidelines for publication pdf - 251 KB [251 KB]
Procedure for Formal Objections against Standards pdf - 48 KB [48 KB]
Co-financing by EU/EFTA of European Standardisation
Descriptive document on financing methods and referencing to the foreseen Framework Partnership Agreement pdf - 36 KB [36 KB]
European Standardisation in the International Context
Strategy for the international promotion of standards pdf - 27 KB [27 KB]
TBT code and standards pdf - 21 KB [21 KB]
European Policy Principles on International Standardisation [SEC(2001) 1296 of 26 July 2001]
The external dimension of the Internal Market
Overview pdf - 35 KB [35 KB]
Implementing Policy Principles for External Trade in the fields of Standards & Conformity Assessment: A Toolbox of instruments pdf - 108 KB [108 KB]
Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (to be added later)
Technical Assistance and Standardisation
General description (to be added later)
European Community TBT related technical assistance to developing countries - EC submission to the TBT committee pdf - 27 KB [27 KB]
Technical Assistance and capacity building in the field of Technical Barriers to Trade pdf - 36 KB [36 KB]
Annexes
Regulation (EU) No 1025/2012
General Guidelines for the Cooperation between CEN, CENELEC and ETSI and the European Commission and EFTA pdf
Directives and Regulations under New Legislative Framework (NLF)
References of harmonised standards and of other European standards published in the OJEU
Standardisation related websites
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/vademecum/index_en.htm
Logo marcatura CE Official

Logo marcatura CE
Arthur Eisenmenger - Chief Designer of the European Community
La marcatura CE è un simbolo grafico ben preciso, che deve essere apposto secondo le indicazioni delle Direttive Nuovo Approccio che prevedono la marcatura CE, in maniera chiara, leggibile e soprattutto indelebile.
Le due iniziali, C ed E, devono avere la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm, e in caso di riduzioni o ingrandimenti, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato qui rappresentato.
L'autore del simbolo rappresentante la marcatura CE è Arthur Eisenmenger, capo disegnatore grafico per la Comunità Europea, ideatore anche della bandiera europea e del simbolo dell’Euro.
________
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
...omisss...
Articolo 30 Principi generali della marcatura CE
1. La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario.
2. La marcatura CE, come presentata all’allegato II, è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti.
3. Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione.
4. La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione.
5. È vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.
6. Senza pregiudizio dell’articolo 41, gli Stati membri garantiscono l’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni appropriate contro l’uso improprio della marcatura. Gli Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi.
Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l’uso improprio.
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Marcatura CE Official.zip Official UE |
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Linee guida per la scelta dei ripari EN 953

EN 953: Linee guida per la scelta dei ripari
Estratto Tecnico EN 953 Ripari: Linee guida per la scelta dei ripari contro i pericoli generati da parti in movimento
EN 953 Ripari
Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili
1. Tipi di ripari
2. Esempio di combinazione di ripari diversi e di ripari con altri dispositivi di protezione
3. Scelta dei ripari sulla base del numero e della localizzazione dei pericoli
4. Diagramma per la scelta dei ripari contro i pericoli generati da parti in movimento
Il diagramma per la scelta dei ripari di cui all’appendice A (normativa) deve essere usato unitamente a quanto specificato nella valutazione del rischi.
L’appendice A non prende in considerazione l’applicazione di altri dispositivi di protezione, comandi a due mani, ecc.
File CEM importabile CEM4
Maggiori Info e acquisto Documento
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Marcatura CE
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Linee guida per la scelta dei ripari EN 953.pdf EN 953 |
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Guide to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Guide to the R&TTE Directive 1999/5/EC
Version of 20 April 2009
This Guide is intended to serve as a manual for all parties directly or indirectly affected by the R&TTE Directive 1999/5/EC. It should assist in the interpretation of the Directive but cannot take its place; it explains and clarifies some of the most important issues related to the Directive’s application.
The Guide also aims to disseminate widely the explanations and clarifications reached by consensus among Member States and other stakeholders.
The Guide is based on the R&TTE Directive and on the “New Approach” described in the “Blue Guide”. The provisions of the New Legal Framework1 have not been taken into account in view of the difficulty of determining their impact on the R&TTE Directive.
The Guide will have to be reviewed accordingly at a later date.
The text of this Guide is publicly available, but is not binding in the sense of a legal act adopted by the Community. In the event of any inconsistency between the provisions of the R&TTE Directive and this Guide, the provisions of the RTTE Directive prevail.
Finally, your attention is drawn to the fact that all references to the CE marking and EC Declaration of Conformity relate to the R&TTE Directive only and that the freedom to place an apparatus on the EU single market is only guaranteed when all relevant legislation is complied with. Reference is therefore made, whenever necessary, to other directives.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Guide RTTE Directive 1999 5 EC.pdf 04.2009 |
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Direttiva 2014/31/UE
Direttiva 2014/31/UE / Srumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI - Non-automatic Weighing Instruments)
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(GU L 96 del 29.3.2014)
[box-info]Recepimento
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 83
Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. (GU n.121 del 25.5.2016 - S.O. n. 16) [/box-info]
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517
Decreto Legislativo 83/2016 Strumenti per pesare non automatici[/box-note]
Guide to application of the lifts Directive 95/16/EC

Guide to application of the lifts Directive 95/16/EC
EC 15 May 2007 (as updated by the Lifts Committee on 10 October 2009)
[box-warning]Attention!
The Guide to application of the lifts Directive 2014/53/UE supersedes the Guide to application of the lifts Directive 95/16/EC.
See the new Guide Lift Directive 2024/53/UE[/box-warning]
This Guide sets out the text of the Lifts Directive 95/16/EC and includes comments on its provisions.
The Guide has been drawn up by the services of the European Commission following consultation of the Member States and of representatives of the lifts industry, standardisation, Notified Bodies and users of lifts. It draws widely on the discussions and conclusions of the Lifts Working Group. It has been approved by the Lifts Committee set up under Article 6(3) of the Lifts Directive.
Most of the comments address issues that are specific to the Lifts Directive. Guidance on the general concepts underlying the Directive can be found in the Commission’s Guide to the implementation of Directives based on the New Approach and the Global Approach.
It is important to stress that while this Guide aims to foster uniform interpretation and application of the provisions of the Lifts Directive, only the texts implementing the provisions of the Directive in each Member State have the force of law.
The Guide is published by the European Commission on the Website EUROPA in English.
The Member States have been invited to make available other language versions of the
Guide, however, only the English version has been checked by the Commission and, in case of doubt, reference should be made to this version.
It is intended to update the Guide regularly in order to include opinions adopted by the Lifts Committee or answers agreed by the Lifts Working Group to questions that arise during application of the Directive.
The Guide includes hyperlinks to a number of reference documents.
In the following Guide, the text of the Directive is presented in boxes in red italic type and the comments are presented below the text of the Directive in black normal type.
Collegati
[box-note]Direttiva 95/16/CE Ascensori[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Guide application lifts directive 10.2009_en.pdf 10.2009 |
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Direttive Nuovo Approccio (Direttive che prevedono marcatura CE)

European standards
Harmonised standards
New Approach directives (directives providing for CE marking)
Standards are shaped by consensus among enterprises, public authorities, consumers, and trade unions, through a consultation process organised by independent, recognised standardisation bodies at national, European and international level.
A harmonised standard is elaborated on the basis of a request from the European Commission to a recognised European Standards Organisation to develop a European standard that provides solutions for compliance with a legal provision.
Such a request provides guidelines which standards must respect to meet the essential requirements or other provisions of harmonisation legislation.
Compliance with harmonised standards provides a presumption of conformity with the corresponding requirements of harmonisation legislation.
Manufacturers, other economic operators or conformity assessment bodies can use harmonised standards to demonstrate that products, services or processes comply with relevant EU legislation.
To create the capacity to confer this presumption of conformity, the references of harmonised standards must be published in the Official Journal of the European Union.
The use of these standards remains voluntary.
Manufacturers, other economic operators or conformity assessment bodies are free to choose any other technical solution that provides compliance with the mandatory legal requirements.
Within the context of some directives or regulations voluntary European standards supporting implementation of relevant legal requirements are not called "harmonised standards".
Such legislation and related European standards are also included in this information service, if relevant legislation foresees a need for a Commission standardisation request to European Standards Organisations and if publication of references in the Official Journal of the European Union is foreseen as a precondition for presumption of conformity or for other legal effect.
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Nuovo Approccio 2014.pdf Ren. 1.0 2014 |
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Sentenza 8.9.05 Causa C-40-04

Corte di Giustizia UE Direttiva macchine: “la marcatura CE non è una formalità”
Già dal 2005 la Corte sottolinea che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva macchine è snellire e semplificare l’iter di definizione della conformità delle stesse macchine, promuovendone la libera circolazione nel mercato interno.
Tale obiettivo, per la Corte, sarebbe vanificato se la legislazione degli Stati Membri considerassero ugualmente responsabili della conformità delle macchine, alla stregua del fabbricante, operatori che si trovano a valle del fabbricante stesso.
__________
Negli ultimi anni l’Unione Europea è intervenuta a disciplinare l’immissione in commercio di molti prodotti mediante il meccanismo legislativo del così detto “Nuovo Approccio”.
Sostanzialmente l’Unione con il Nuovo Approccio stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che determinati prodotti (quali ad esempio le macchine da lavoro, i giocattoli, i dispostivi medici, etc…) devono possedere per poter essere considerati sicuri e poter liberamente circolare all’interno della Comunità Europea.
Il possesso dei requisiti di sicurezza richiesti di un prodotto è “certificato” dall’apposizione della marcatura CE sullo stesso prodotto.
In tutte le discipline il soggetto incaricato di ideare, progettare e costruire i prodotti conformi ai requisiti minimi di sicurezza è il Fabbricante.
Ma che tipo di obblighi e responsabilità ricadono su distributore e importatore?
Sul punto purtroppo le direttive non sempre fanno chiarezza e spesso nell’attuazione delle stesse direttive i singoli stati membri introducono altri elementi di confusione.
Ma come spesso è successo nel diritto comunitario la Corte di Giustizia è intervenuta a far luce sulla non facile questione.
Con la sentenza del 8 settembre 2005, emessa nella Causa C – 40/04, la Corte di Giustizia è, infatti, intervenuta a chiarire i limiti circa gli obblighi di controllo e verifica in capo all’importatore di apparecchiatura marcate CE.
Vediamo brevemente il caso.
Punto di partenza della pronuncia è il grave infortunio sul lavoro di cui è stato vittima il dipendente di una società finlandese al quale, mentre cambiava le lame di una pressa piegatrice idraulica, sono state recise otto dita.
L’infortunio si è verificato a causa di un urto accidentale del pedale di avviamento della macchina da parte del dipendente che aveva provocato un movimento della pressa, nonostante la macchina non fosse in funzione e nonostante la stessa fosse staccata dalla corrente.
La pressa in questione risultava marcata CE, in forza della direttiva macchine (direttiva 98/37/CE) da fabbricante francese ed importata in Finlandia da imprese del luogo.
Nel corso del giudizio, il Tribunale Finlandese ha ritenuto parzialmente responsabile la società importatrice sulla base di quanto disposto dalla Legge finlandese in materia di sicurezza sul lavoro.
In base alla normativa nazionale, infatti, il produttore, l’importatore e il venditore di una macchina hanno identici obblighi di verifica dei requisiti di sicurezza e tutela della salute dettati per l’impiego di macchine industriali sottoposte alla direttiva CE n. 98/37/CE.
Davanti alla Suprema Corte, la Società importatrice della pressa incriminata contestava la compatibilità con le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci della normativa finlandese nella parte in cui si chiede all’’importatore di verificare la sicurezza di una macchina importata già marcata CE in un altro Stato Membro.
La Corte di Giustizia, chiamata a decidere sulla questione si è sostanzialmente pronunciata a favore dell’importatore.
La Corte ha, infatti, sottolineato che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva macchine è snellire e semplificare l’iter di definizione della conformità delle stesse macchine, promuovendone la libera circolazione nel mercato interno.
Tale obiettivo, per la Corte, sarebbe vanificato se la legislazione degli Stati Membri considerassero ugualmente responsabili della conformità delle macchine, alla stregua del fabbricante, operatori che si trovano a valle del fabbricante stesso.
Quindi, per la Corte, in presenza della marcatura CE l’importatore non è obbligato a verificare che la macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e, dunque, in caso di malfunzionamento non è penalmente responsabile degli eventuali danni subiti dal lavoratore.
Per la Corte gli Stati Membri possono unicamente, a loro discrezione, applicare delle disposizioni nazionaliche impongano all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di
1. verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;
2. fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.
A parere di chi scrive la pronuncia della Corte di Giustizia costituisce un fondamentale leading case per tutte le materie disciplinate attraverso il meccanismo legislativo del Nuovo Approccio, come la direttiva macchine.
La legislazione del Nuovo Approccio tipicamente riconosce precisi obblighi e responsabilità in capo ai diversi operatori economici (fabbricante in primis), come peraltro la stessa Corte ha sottolineato nella Sua pronuncia.
Ne discende che la diversità di ruoli prevista nelle diverse direttive del Nuovo Approccio non può non generare anche una diversità di obblighi e responsabilità.
Peraltro occorre valutare un ulteriore aspetto.
Se si ammettesse un uguale responsabilità di diversi operatori, analogamente a quanto fatto dalla legge Finlandese, un utente o un consumatore che volesse lamentare un difetto di conformità del prodotto acquisito potrebbe aver difficoltà a far valere i propri diritti.
Si potrebbe, infatti, generare un passaggio - scarico di responsabilità tra un soggetto ed un altro.
Anche in questo senso la sentenza della Corte non può che essere vista come rappresentativa non solo del settore coperto dalla direttiva macchine, ma di tutti i settori disciplinati dalle direttive del Nuovo Approccio.
La pronuncia quindi non fa che ribadire un principio del Nuovo Approccio che garantisce la certezza di tutela di utenti e consumatori:
il fabbricante è il solo responsabile della conformità dei prodotti ai requisiti minimi di sicurezza richiesti dalle direttive comunitarie.
Avv. Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna
Sentenza Corte 08.09.2005 - Causa C-40-04
RAPEX Report 51 del 26/12/2014 - A12/2082/14 The Netherlands

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 51 del 26/12/2014 - A12/2082/14 The Netherlands
Approfondimento: Coperta antincendio
"Il prodotto coperta antincendio Mod: 120x180 cm è stato ritirato dal mercato perchè non estingue l'olio da cucina mentre sta bruciando.
Le caratteristiche tecniche di una coperta antincendio sono descritte nella norma tecnica EN 1869.
La norma descrive all'Appendice C una prova di resistenza al fuoco che la coperta deve superare.
Il combustibile per la prova è olio da cucina posto in una bacinella di diametro interno (345 +- 5) mm e profonditá (100 +- 5) mm.
La bacinella deve essere posta su di un tavolo di altezza 0,8 m e dimensioni maggiori di quelle della coperta antincendio e su di un apposito supporto.
Mediante un bruciatore a gas si deve accendere l'olio e lasciarlo bruciare liberamente per due minuti. Successivamente si deve posizionare la coperta sulla bacinella e attendere 17 minuti. Alla rimozione della coperta:
- il fuoco deve risultare spento (nessuna fiamma presente);
- non si deve riaccendere nei successivi 3 minuti.
Alla fine della prova deve rimanere del combustibile (olio da cucina).
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici
Direttiva 2013/29/UE /
ID 1266 ! Update news 03.02.2025
Direttiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)
(GU L 178 del 28.6.2013)
[box-info]Recepimento
Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123
Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (GU n. 186 del 12.08.2015) [/box-info]
________
Rettificata da:
- C1 Rettifica, GU L 94 del 18.3.2021, pag. 7 (2013/29/UE)
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123[/box-note]
Nuovo Regolamento DPI - Parere CESE

Parere del CESE sul Nuovo Regolamento DPI
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale
1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) giudica opportuna l'iniziativa della Commissione europea intesa a sostituire con un regolamento la direttiva del 1989 sui dispositivi di protezione individuale (DPI), ossia «qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza», al fine di garantire un'applicazione obbligatoria e uniforme in tutti gli Stati membri.
1.2 Il CESE giudica positivamente la maggior parte delle modifiche proposte:
- l'allineamento su un quadro comune per la normativa relativa ai prodotti;
- il chiarimento delle responsabilità di tutti gli operatori privati e pubblici coinvolti nelle procedure di verifica della conformità dei DPI con i requisiti contenuti nella proposta di regolamento e negli allegati;
- l'inserimento di nuove categorie di DPI: i «DPI fatti su misura» e i «DPI adattati singolarmente»;
- la nuova durata di 5 anni della validità dei certificati di conformità.
1.3 Tuttavia, il CESE si interroga sulla pertinenza di talune modifiche proposte:
- l'inclusione dei DPI fabbricati per uso privato contro l'umidità, l'acqua e il calore;
- la varietà di regimi linguistici prevista per le diverse informazioni che è obbligatorio comunicare.
1.4 Il CESE osserva inoltre che l'uso dei DPI deve essere inserito in una politica globale di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, che copra in particolare:
- l'individuazione precisa dei fattori di rischio;
- l'adattamento dei posti di lavoro per ridurre l'esposizione ai rischi;
- la modifica dell'organizzazione del lavoro;
- la formazione dei lavoratori in merito alla prevenzione dei rischi, all'ergonomia, alle modalità per indossare e utilizzare i DPI.
1.5 D'altronde, tutti questi obiettivi sono al centro del nuovo quadro strategico europeo sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro 2014-2020, adottato il 6 giugno 2014: sarebbe opportuno farvi riferimento nella proposta di regolamento COM(2014) 186 final.
Si rammenta che, nel 2013, 3 milioni di lavoratori sono stati vittima di incidenti gravi sul posto di lavoro.
1.6 Ci si può anche rammaricare dell'assenza di qualsiasi considerazione economica riguardo al mercato europeo dei DPI, stimato nel 2010 a circa 10 miliardi di euro, in crescita, stimolato dall'innovazione tecnologica (nuove fibre, tessuti intelligenti, nanomateriali...) e orientato a rispondere alle esigenze di protezione ma anche alle richieste provenienti dalla società in fatto di confort, praticità, leggerezza e aspetto estetico.
1.7 Il CESE si rammarica altresì della scarsa considerazione rivolta alle procedure di manutenzione, controllo e revisione dei DPI, al caso dei DPI utilizzati da più persone e a quello dei DPI di seconda mano.
CESE
Comitato Economico e Sociale Europeo
COM(2014) 186 final - 2014/0108 (COD)
(2014/C 451/12)
DPI Dispositivi di Protezione Individuale: La proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014
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OJ-JOC_2014_451_R_0012-IT-TXT.pdf OJ-JOC 2014/451R0012-IT-TXT |
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RAPEX Report 48 del 05.12.2014 - A12/1892/14 Slovenia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 48 del 05/12/2014 - A12/1892/14 Slovenia
Approfondimento: Troncatrice
Troncatrice - Il prodotto “troncatrice” mod. SC251W è stato volontariamente ritirato dal mercato a causa di informazioni per l’uso, fornite con il prodotto, non esaustive, per quel che riguarda i rischi derivanti dall’uso della macchina; e perché la protezione della lama non è sufficiente ad impedire il contatto con la stessa da parte dell’operatore, mentre la macchina è in funzione.
Il prodotto non è risultato conforme alla Direttiva Macchine (RESS pertinenti) ed alla norma tecnica armonizzata EN 61029-2-9.
La norma, al punto 7.13, specifica le istruzioni relative alla sicurezza che devono essere fornite all’operatore insieme al prodotto:
c) precauzioni di sicurezza
Z101) avvertimento di non usare la troncatrice quando le lame sono danneggiate o deformate;
Z102) istruzione per la sostituzione dell’inserto da tavolo quando usurato;
Z103) indicazione circa l’uso solo di lame indicate dal Fabbricante; le lame per il taglio del legno devono essere conformi alla norma EN 847-1;
Z104) avvertimento di non usare lame costruite con acciaio adatto ad alte velocità;
Z105) indicazione per l’uso di dispositivi di protezione individuale quando necessario, ad esempio:
i) Otoprotettori;
ii) Occhiali o dispositivi di protezione degli occhi;
iii) Maschere di protezione;
iv) Guanti che proteggano dal taglio delle lame e dei materiali lavorati (raccomandazione circa il trasporto delle lame da effettuarsi, quando possibile, dentro un apposito contenitore).
Z106) istruzioni per il collegamento della troncatrice ad un aspiratore di polveri per quando si taglia il legno.
e) operazioni in sicurezza
Z101) istruzioni per la corretta selezione della lama in base al materiale da tagliare;
Z102) avvertimento di non usare la troncatrice per tagliare materiali non espressamente indicati;
Z103) informazioni per il sollevamento e trasporto: le informazioni devono includere come collegare il dispositivo di sollevamento alla troncatrice e, quando necessario, degli avvertimenti circa il non utilizzo di protezioni durante questa operazione;
Z104) l’indicazione di usare la troncatrice solo con le protezioni in buono stato e correttamente manutenute, ed installate;
Z105) indicazione di tenere il piano di lavoro libero dagli scarti e dai detriti di lavorazione;
Z106) istruzioni per assicurarsi che la velocità indicata sulla lama sia uguale a quella indicata sulla troncatrice;
Z107) istruzioni per assicurarsi che ogni distanziale ed anello del mandrino usato sia conforme a quello stabilito dal Fabbricante;
Z108) quando equipaggiata con laser o led: avvertimento di non sostituire il laser o il led con un tipo differente. Deve essere indicato che le riparazioni possono essere fatte solo dal Fabbricante o da un suo rappresentante autorizzato;
Z109) indicazioni su come rimuovere e re-installare la lama;
Z110) avvertimento sul non rimuovere i residui di lavorazione o altre parti del pezzo in lavorazione mentre la macchina è in funzione con la lama accessibile;
Z111) istruzioni su come tagliare correttamente ed in sicurezza:
i) Bloccare sempre il pezzo alla tavola di taglio;
ii) Assicurarsi della stabilità della macchina prima di ogni taglio;
iii) Se necessario, fissare la troncatrice ad un tavolo da lavoro o simili;
iv) Se necessario, sorreggere pezzi molto lunghi da tagliare mediante supporti addizionali;
Z112) istruzioni su come bloccare il pezzo alla tavola da lavoro;
Z113) istruzioni su come fissare la troncatrice al tavolo da lavoro o simili;
Z114) informazioni circa la dimensione minima dei pezzi da lavorare;
Z116) informazioni circa lo spessore massimo dei pezzi da tagliare;
Z117) informazioni circa il “range” di diametri esterni, diametri dei fori e spessori con le quali può essere usata la troncatrice;
Z118) informazioni circa la profondità massima di taglio raggiungibile;
Z119) informazioni circa i possibili angoli obliqui e conici e le loro combinazioni.
Per quanto riguarda, invece, la protezione della lama, la norma ne specifica le caratteristiche al punto 18.1.101. Indicando che l’area 1 (Fig. Z101) deve essere munita di un riparo fisso che copra le zone periferiche ed entrambi i lati della lama fino ai denti della stessa, indipendentemente dalla posizione in cui si trova l’unità di taglio.
Quando, inoltre, la flangia o il dado di serraggio non sono circolari devono essere coperti da un riparo fisso.
Quando l’unità di taglio è sollevata, l’area 2 (Fig. Z101) deve essere protetta mediante una combinazione di un riparo fisso con un riparo a chiusura automatica, che almeno coprano le zone periferiche della lama e, da entrambi, i lati i denti della troncatrice almeno fino alla radice dei denti stessi.
Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione Gru a bandiera

Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione
Gru a bandiera
Il Manuale di Istruzioni per l'Assemblaggio è strutturato in accordo con la Guida commentata all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE 2a Ed. Giugno 2010 All. VI, in particolare:
- Direttiva Macchine 2006/42/CE All. 1 p. 1.7.4;
- UNI EN ISO 12100 p.6.4: Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio;
- UNI 10653: Documentazione Tecnica - Qualità della documentazione tecnica di prodotto;
- UNI 10893: Documentazione tecnica di prodotto - Istruzioni per l'Uso - Articolazione ed ordine espositivo del contenuto;
- CEI EN 82079-1: Preparazione di istruzioni - Struttura, contenuto e presentazione.
Modello "Certifico M.I.U.M."
Formato .pdf - Pag. 78
Realizzazione Certifico S.r.l. 2010
Gesenu S.p.A.
www.gesenu.it
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Manuale Gru bandiera 02-2010.pdf Rev. 02 2010 |
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RAPEX: Report 46 del 21/11/2014 - A11/0100/14 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 46 del 21/11/2014 - A11/0100/14 Francia
Approfondimento: Forno elettrico
Il prodotto “Mini forno elettrico” Mod. TY451CL - OV14DOM, prodotto in Cina, è stato respinto alla frontiera francese.
Il prodotto non è risultato conforme alla Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione ed alla norma tecnica armonizzata EN 60335-2-6.
A causa dell’alta temperatura raggiunta dalle pareti esterne del forno, gli utilizzatori del forno potrebbero incorrere nel rischio di ustione.
La norma al punto 11.101 riporta la tabella 102 con le temperature limite raggiungibili per le superfici accessibili in base alla tipologia di materiale.
Tab. 102:
tipologia di superfice= metallo o metallo verniciato (temperatura limite raggiungibile dalle porte del forno=45 K; temperatura limite raggiungibile dalle altre parti=60 K);
tipologia di superfice=metallo smaltato (temperatura limite raggiungibile dalle porte del forno=50 K; temperatura limite raggiungibile dalle altre parti=65 K);
tipologia di superfice=vetro e ceramica (temperatura limite raggiungibile dalle porte del forno=60 K; temperatura limite raggiungibile dalle altre parti=80 K);
tipologia di superfice=plastica avente uno spessore superiore a 0,3 mm (temperatura limite raggiungibile dalle porte del forno=80 K; temperatura limite raggiungibile dalle altre parti=100 K).
Il limite di temperatura raggiungibile di 100 K vale anche per materiali plastici aventi un rivestimento in metallo di spessore minore di 0,1 mm. Inoltre, quando lo spessore del rivestimento in plastica non supera i 0,3 mm, si applica il limite imposto per il materiale di supporto.
La temperatura deve essere misurata mediante una sonda dalle caratteristiche descritte in figura 104. La sonda deve essere applicata con una forza di 4 N alla superfice in modo da garantire il miglior collegamento possibile.
Fig. 104
A Adesivo
B Filamenti termocoppia di diametro 0,3 mm a norma IEC 60584-1 Tipo K (Chromel/Alumen)
C Dispositivo per il contatto che permette una forza di 4 N +- 1 N
D Tubazione in policarbonato: diametro interno 3 mm, diametro esterno 5 mm
E Disco di rame stagnato: diametro 5 mm, spessore 0,5 mm
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Guide to the CE Marking of Structural Steelwork

Guide to the CE Marking of Structural Steelwork
This document gives guidance on the CE Marking of structural steel work.
It applies to structural steel components that are manufactured as welded or non-welded fabrications.
The components may be CE Marked individually or collectively as a kit.
The general guidance applies to structural steel components to be used in building construction.
It can also be applied, with some modification, to components to be used in other construction applications in cluding bridges.
This publication has been reviewed by Stephen Rein MCIOB, MInstCES,who was aconsultant to CEN for five years and is co-author of‘ The Construction Products Directive: A practical guide to implementation and CE marking’.
BCSA
The British Constructional Steelwork Association Ltd.
4, Whitehall Court
Westminster - London
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Guide to the CE Markink of Structural Steelwork.pdf BCSA - UK |
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7° Rapporto sorveglianza Direttiva macchine - INAIL 2013

7° Rapporto Direttiva macchine
Attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
Disponibile il testo del 7° Rapporto sull'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 (Decreto di attuazione Direttiva macchine 2006/42/CE) per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine, realizzato da Inail - Settore ricerca certificazione e verifica, Dipartimento tecnologie di sicurezza (Dts) e Dipartimento certificazione e conformità di prodotti ed impianti (Dcc).
Sono state 3023 le segnalazioni totali di presunta non conformità pervenute al Ministero dello Sviluppo Economico al 30 giugno 2013.
2957 segnalazioni sono pervenute da soggetti istituzionali (Asl, Arpa, Dpl, Inail), 66 da altri soggetti quali magistratura, esercito, Stati della Comunità Europea e privati.
In brevissima sintesi
Numero di segnalazioni di presunta non conformità:
- 153 macchine alimentari
- 151 macchine per cantiere e costruzione
- 150 carrelli industriali (che sono le macchine in proporzione più pericolose, 14 infortuni mortali)
- 147 gru
- 143 macchine utensili
- 98 piattaforme di sollevamento
- .....
INAIL
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS)
Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti ed Impianti (DCC)
Ed. 2013
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7 Rapporto Direttiva macchine INAIL.pdf INAIL 2013 |
6671 kB | 329 |
NFPA 68 - NFPA 69
NFPA 68 2007 - NFPA 69 2008
ID 227 | 07.08.2024
- Progettazione dei sistemi di sfogo dell'esplosione o Venting (EN 14491 - NFPA 68)
- Progettazione dei sistemi di soppressione dell'esplosione (EN 14373 - NFPA 69)
UNI EN 14373: Sistemi di soppressione dell’esplosione
UNI EN 14491: Sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di polveri
NFPA 68: Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting
NFPA 69: Standard on Explosion Prevention Systems
Fonte: NFPA - National Fire Protection Association
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NFPA 68-2007 Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting.pdf |
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NFPA 69-2008 Standard on Explosion Prevention Systems.pdf |
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NFPA 68-69.zip NFPA |
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RAPEX 2014
RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products
Archivio prodotti pericolosi
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Noise of Machinery NOMEVAL

Noise of Machinery
Evaluation of Directive 2000/14/EC Study on the experience in the implementation and administration of Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors
NOMEVAL
1 Introduction
2 Phase 1.1 Review of noise data - statistical analysis
3 Consultation
4 Environmental impact assessment
5 Review of test cycles and procedures
6 Technical impact assessment
7 Economic impact assessment
8 Phase 1.2 Statement on the need to revise the lists of Article 12 and Article 13 .. 147
9 Phase 1.3 Statement on the need and possibilities to revise the limit values laid down in Article 12
10 Phase 1.4 Integrated range of instruments for noise reduction of equipment
11 Conclusions and recommendations
12 References
13 Signature
FINAL REPORT
12 December 2007
European Commission
Enterprise and Industry Directorate-General
Mechanical, Electrical and Telecom Equipment
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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NOMEVAL -Noise_Machinery_Evalution_directive_200_14_CE.pdf NOMEVAL - UE |
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Carrelli semoventi a braccio telescopico: Stato dell’arte applicabile ai carrelli semoventi

Carrelli semoventi a braccio telescopico
Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi
RESS 4.4.2 Direttiva macchine "Macchine sollevamento"
Con la Circolare n. 31 del 24 dicembre 2012 recante 'Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico - requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE, vengono fornite indicazioni sullo stato dell’arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nello specifico settore e, al contempo, garantire il rispetto delle vigenti disposizioni.
Direttiva macchine 2006/42/CE RESS 4.4.2. Macchine di sollevamento
a) caratteristiche tecniche, in particolare:
b) contenuto del registro di controllo della macchina, se non è fornito insieme a quest'ultima;
c) raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da parte dell'operatore;
d) se del caso, un rapporto di prova che descriva dettagliatamente le prove statiche e dinamiche effettuate dal fabbricante o dal suo mandatario, o per suo conto;
e) per le macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di utilizzazione, le istruzioni necessarie per attuare le disposizioni di cui al punto 4.1.3 prima della loro prima messa in servizio.
[panel]Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE
A seguito delle varie richieste pervenute all'autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti concernenti lo stato dell'arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico non girevoli nel periodo che intercorre tra il 6 Marzo 2010 (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva 2006/42/CE) e l'ottobre 2010 (data di entrata in vigore della norma armonizzata EN 15000:2008 Sicurezza dei carrelli industriali- Carrelli semoventi a braccio telescopico - Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale,), al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessaria, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero della sviluppo economico, rappresentare quanta segue.
La norma EN 1459:1998/A1:2006, armonizzata alla Direttiva 98/37/CE, non prevedeva un limitatore di momento, ma esclusivamente un dispositive di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale.
A settembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la EN 15000 che prescrive, invece, l'adozione su tutti i carrelli a braccio telescopico di un limitatore di momento; tale norma costituisce però un riferimento per lo state dell'arte di tali attrezzature solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell'introduzione alla norma.
Pertanto, poichè nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2010, non risultava pubblicata alcuna norma armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE specifica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, onde evitare difformità di comportamento da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare, in sede di verifica periodica ai sensi dell'art 71 comma 11 del D.lgs. 81/08, si ritiene opportune precisare che in tale periodo le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN 1459:1998/A1:2006 per rispondere al requisito 4.2.1.4 dell'allegato I alla Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisite 4.2.2 della Direttiva 2006/42/CE.
Infine, per completezza, si ritiene utile sottolineare che ii requisito riportato al punto 4.2.1.4 della "Direttiva macchine" viene soddisfatto nella EN 1459:1998/A1:2006 dalle prove di stabilità descritte al punto 5.7, dall'installazione del dispositivo di allarme di stabilita longitudinale specificate nel punta 5.8.4 e da un uso e una manutenzione conformi a quanto definite nel manuale a cui si fa riferimento al punto 7.1 (vedansi appendice G) alla suddetta norma.
MLPS
Direzione Generale delle Relazioni Industrlali e dei Rapporti di Lavoro[/panel]
[box-note]Direttiva macchine 2018: spunti dalla guida ufficiale
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
Quadri elettrici: il 1° novembre sarà abrogata la EN 60439-1 e sostituita da EN 61439-1 e 61439-2

Quadri elettrici: il 1° novembre sarà abrogata la EN 60439-1 e sostituita da EN 61439-1 e 61439-2.
Un estratto degli allegati informativi C e D della nuova norma (doc)
Allegato C:
- Argomenti soggetti ad accordo tra il costruttore del QUADRO e l’utilizzatore
- Questo Allegato facilita la consultazione della presente Norma ed è previsto come modello per l’applicazione delle specifiche Norme dei quadri.
- In alcuni casi l’informazione fornita dal costruttore del QUADRO può sostituire l’accordo tra le parti.
Allegato D:
- Verifiche di progetto
Il primo novembre 2014 la norma relativa ai quadri elettrici di bassa tensione la norma EN 60439-1 sarà definitivamente abrogata, e sostituita dalla nuova EN 61439-1.
Con queste nuove norme è completamente cambiata la struttura della "normativa quadri", infatti con la vecchia struttura della 60439 ogni sottonorma era totalmente autonoma, ad esempio per realizzare un quadro di cantiere era sufficiente rispettare la 60439-4 che comprende anche le specifiche generali.
Con la nuova struttura la EN 61439-1 viene ad assumere una posizione “madre” che detta esclusivamente le regole generali da considerarsi come norme di riferimento per tutte quelle successive “sottorme” 2-3-4-5-6 relative ad una particolare tipologia di quadro.
Questo significa che per la rispondenza alle norme di un quadro elettrico occorreranno almeno due norme: la CEI EN 61439-1 più quella specifica alla tipologia del quadro elettrico da realizzare, ad esempio CEI EN 61439-2 per i quadri di potenza.
La serie della EN 61439 è strutturata come segue:
EN 61439-1 Regole generali valide per tutti i tipi di quadro elettrico per bassa tensione (in vigore 01.11.2014)
EN 61439-2 Quadri di potenza (in vigore 01.11.2014)
EN 61439-3 Quadri di distribuzione finale (in vigore 22.03.2015)
EN 61439-4 Quadri per cantieri (in vigore 20.12.2014)
EN 61439-5 Quadri di distribuzione di potenza (in vigore 03.01.2016)
EN 61439-6 Quadri per sistemi di sbarre (in vigore 27.06.2015)
Fonti CEI
Norma It. CEI EN 61439-1 - Class. CEI 17-113 - CT 121 - Fascicolo 11782 - Anno 2012
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali
Norma It. CEI EN 61439-2 - Class. CEI 17-114 - CT 121 - Fascicolo 11783 - Anno 2012
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 2: Quadri di potenza
Norma It. CEI EN 61439-3 - Class. CEI 17-116 - CT 121 - Fascicolo 12607 - Anno 2012
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)
Norma It. CEI EN 61439-3/EC - Class. CEI 17-116;EC1 - CT 121 - Fascicolo 13618 - Anno 2014
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)
Norma It. CEI EN 61439-4 - Class. CEI 17-117 - CT 121 - Fascicolo 13092 - Anno 2013
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC)
Norma It. CEI EN 61439-5 - Class. CEI 17-115 - CT 121 - Fascicolo 11663 - Anno 2011
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche
Norma It. CEI EN 61439-6 - Class. CEI 17-118 - CT 121 - Fascicolo 13025 - Anno 2013
Inglese - Italiano Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Part 6: Busbar trunking systems (busways)
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Estratto CEI EN 61439-1_2010 Accordo Costruttore Utilizzatore e Lista Verifiche progetto.doc Quadro elettrici |
270 kB | 59 |
Direttiva 2014/32/UE
Direttiva 2014/32/UE / Direttiva strumenti di misura (MID)
ID 1090 | 25.04.2025
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(GU L 96/149 del 29.3.2014)
[box-info]Recepimento
Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 84
Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13. (GU n.121 del 25.05.2016 - S.O. n. 16) [/box-info]
Modifiche:
- Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione del 31 ottobre 2014 (GU L 3/42 del 7.1.2015)
Rettificche:
Rettifica, GU L 181 del 9.7.2015, pag. 84 (2014/32/UE)
Rettifica, GU L 13 del 20.1.2016, pag. 57 (2014/32/UE)
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 84/2016 Strumenti misura[/box-note]
Direttiva 2014/28/UE
Direttiva 2014/28/UE / Esplosivi uso civile
ID 1088 | Update news 30.05.2022
Direttiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)
(GU L 96/1 del 29.03.2014)
Entrata in vigore: 19.04.2014
______
Articolo 53 Abrogazione
La direttiva 93/15/CEE, come modificata dai regolamenti elencati nell’allegato IV, parte A, e la direttiva 2004/57/CE sono abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato V, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, l’articolo 2, punto 1, punti da 3 a 6 e 14, gli articoli 11, 12, 13, l’articolo 14, paragrafo 2, gli articoli da 17 a 19, l’articolo 19, lettera a), punti da ii) a iv), l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 28, paragrafi 5, 8 e 9, gli articoli 46, 47, 48 e 49 nonché gli allegati I, II, V e VI si applicano a decorrere dal 20 aprile 2016.
[box-note]Recepimento IT
La Direttiva 2014/28/UE è stata recepita con il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. (GU n. 121 del 25 maggio 2016 SO n. 16).[/box-note]
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 81/2016 Esplosivi Uso Civile
Direttiva click
Norme armonizzate Esplosivi per uso civile[/box-note]
Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014
Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014 / Testo consolidato Dicembre 2024
ID 1079 | 17.12.2024 / In allegato Ed. 12.0 Dicembre 2024
Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(GU n.62 del 15.3.2014)
Entrata in vigore: 30.03.2014
______
[box-info]Update 17.12.2024 - Ed. 12.0 Dicembre 2024
- Decreto 17 Ottobre 2024 Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). (GU n.295 del 17.12.2024). Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025
Modifiche:
Allegato III punto 39 a). Inserita nota (N2)
Allegato III punto 39 b). Inserita nota (N3)[/box-info]
[box-info]Update 22.08.2024 - Ed. 11.0 Agosto 2024
- Decreto 20 giugno 2024 Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). (GU n.196 del 22.08.2024). Applicazione dal 1° agosto 2024
Modifiche:
Allegato III punto 46. Inserita nota (N1)[/box-info]
[box-info]Update 24.01.2024 - Ed. 10.0 Gennaio 2024
- Decreto 14 dicembre 2023 Attuazione delle direttive delegate della Commissione (UE) 2023/1437 e (UE) 2023/1526, mediante modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.19 del 24.01.2024). Applicazione dal 1° febbraio 2024
Modifiche:
Allegato IV punto 41 bis e 49. Inserita nota (N)[/box-info]
[box-info]Update 11.08.2023 - Ed. 9.0 Agosto 2023
Decreto 14 luglio 2023 Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo. (GU n.187 dell'11.08.2023). Applicazione dal 1° settembre 2023.
Modifica:
Allegato III punto 9 a)-III. Inserita nota (N)[/box-info]
[box-info]Update 10.02.2023 - Ed. 8.0 Febbraio 2023
Decreto 16 gennaio 2023 Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in GU n.34 del 10.02.2023.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023.[/box-info]
[box-info]Update 30.08.2022 - Ed. 7.0 Agosto 2022
Decreto 4 agosto 2022 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in GU n.202 del 30.08.2022.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.[/box-info]
[box-info]Update 16.02.2022 Ed. 6.0 Agosto 2022
- Decreto 28 dicembre 2021 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto 2021, di modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II), in GU n.38 del 15.02.2022.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021.[/box-info]
[box-info]Update 26.11.2021
- Decreto 26 ottobre 2021 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell'8 marzo 2021, di modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). (GU n.281 del 25.11.2021)
Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2021.
Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.[/box-info]
[box-info]Update 20.09.2020
- Decreto 5 agosto 2020 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)
- Decreto 19 Maggio 2020 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.228 del 14-09-2020).[/box-info]
[box-info]Update 08.06.2020
- Decreto Legislativo 12 maggio 2020 n. 42 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.144 del 08-06-2020)[/box-info]
[box-info]Update 29.02.2020
- Decreto 17 gennaio 2020 Modifiche all’allegato III[/box-info]
[box-info]Update 31.05.2019
- Decreto 15 aprile 2019 Modifiche all’allegato III[/box-info]
...
In allegato Testo consolidato, Riservato Abbonati, con tutte le modifiche dal 2014 al 2024
[panel]Aggiornamenti atto
26/09/2014
DECRETO 25 luglio 2014, (in G.U. 26/09/2014, n.224)
01/10/2015
DECRETO 6 agosto 2015, (in G.U. 01/10/2015, n.228)
12/07/2016
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124 (in G.U. 12/07/2016, n.161)
15/03/2017
DECRETO 3 marzo 2017, (in G.U. 15/03/2017, n.62)
11/04/2018
DECRETO 15 febbraio 2018, (in G.U. 11/04/2018, n.84)
31/05/2019
Decreto 15 aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019, n.126)
29/02/2020
DECRETO 17 gennaio 2020 (in G.U. 29/02/2020, n.51)
08/06/2020
Decreto Legislativo 12 maggio 2020 n. 42 (in G.U. 08/06/2020 n. 144)
14/09/2020
- Decreto 5 agosto 2020 (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)
14/09/2020
- Decreto 19 Maggio 2020 (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)
26/11/2021
- Decreto 3 novembre 2021 (GU n.281 del 25.11.2021)
15/02/2022
- Decreto 28 dicembre 2021 (GU n.38 del 15.02.2022).
31/08/2022
- Decreto 4 agosto 2022 (GU n.202 del 30.08.2022)
10/02/2023
- Decreto 16 gennaio 2023 (GU n.34 del 10.02.2023) - Ed. 8.0 Febbraio 2023
11/08/2023
- Decreto 14 luglio 2023 (GU n.187 dell'11.08.2023) - Ed. 9.0 Agosto 2023
24.01.2024
- Decreto 14 dicembre 2023 (GU n.19 del 24.01.2024) - Ed. 10.0 Gennaio 2024
23.08.2024
- Decreto 20 giugno 2024 (GU n.196 del 22.08.2024) - Ed. 11.0 Agosto 2024
17.12.2024
- Decreto 17 Ottobre 2024 (GU n.295 del 17.12.2024) - Ed. 12.0 Dicembre 2024[/panel]
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell'articolo 3, che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o non rientra nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni;
f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti, qualificati ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
l) alle apparecchiature appositamente concepite per attivita' di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.
3. Sono altresi' fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006, e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.
[...]
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Collegati:
[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato
Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Decreto Legislativo 15 giugno 2016, n. 124
Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato[/box-note]