Direttiva 2009/48/CEAllegato II Requisiti particolari di sicurezza[…]
III. Proprietà Chimiche[…] 3. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 2 del punto 1, prima frase, è vietato l’impiego nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008.
4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui all’appendice B, sezione 3, possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici della Comunità menzionati nell’appendice B, sezione 2, per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;
b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o
c) è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell’appendice A.
Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:
i) l’uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all’esposizione;
ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall’analisi delle alternative; e
iii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 3. […]
Appendice B
Classificazione delle sostanze e delle miscele
[…] 2. Atti giuridici della Comunità relativi all’uso di determinate sostanze ai fini dei punti 4, lettera a), e 5, lettera a), della parte III.
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma della direttiva 1999/45/CE.
Dal 1° giugno 2015, le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.
3. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 4 della parte III
Sostanze
Il punto 4 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.
Dal 1° giugno 2015, il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. […]
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Tabella 3
Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose
Numero della sostanza: 650-013-00-6
Denominazione chimica: amianto
Numero CE: ---
Numero CAS: 12001-28-4, 132207-32-0, 12172-73-5, 77536-66-4, 77536-68-6, 77536-67-5, 12001-29-5
Codici di classe e di categoria di pericolo: Carc. 1A, STOT RE 1
Codici di indicazioni di pericolo: H350, H372
Pittogrammi, codici di avvertenza: GHS08, Dgr
Codici di indicazioni di pericolo: H350, H372
Codici di indicazioni di pericolo supplementari: ---
Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA: ---
Note: ---