D.P.R. n. 162 del 30 Aprile 1999

D.P.R. n. 162 del 30 Aprile 1999 Consolidato 2018
ID 1064 | Ed. 2.0 Marzo 2018
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della diret...

Report 16 del 19/04/2019 N. 1 A12/0643/19 Germania
Approfondimento tecnico: Puleggia per arrampicata
Il prodotto, di marca Edelrid, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE) (oggi abrogata dal Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale).
L'asse che tiene il rullo e le due piastre laterali in posizione potrebbe non essere correttamente rivettato.
Una piastra laterale potrebbe di conseguenza staccarsi liberando così il cavo e causando la caduta dell’utilizzatore.
Allegato II
Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
1. Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI
I DPI devono offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere.
1.1. Principi di progettazione
1.1.1. Ergonomia
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.
1.1.2 Livelli e classi di protezione
1.1.2.1. Livello di protezione ottimale
Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero il suo utilizzo effettivo durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.
1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio
Qualora le diverse condizioni prevedibili di impiego portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

ID 1064 | Ed. 2.0 Marzo 2018
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162
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