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Vademecum CPR | Regolamento (UE) 2024/3110

Vademecum CPR / Regolamento (UE) 2024/3110

Vademecum CPR | Regolamento (UE) 2024/3110 / Rev. 0.0 Novembre 2025

ID 24929  | 25.11.2025 / Vademecum completo in allegato

Il presente vademecum illustra, con il supporto di immagini e schemi, le nuove disposizioni normative del Regolamento (UE) 2024/3110, regolamento che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, in vigore dal 07 gennaio 2025 ed in applicazione dall'8 gennaio 2026.

Il Regolamento (UE) 2024/3110 abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione stabilisce:

- norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita;
- requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione;
- i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti;
- gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Oltre agli obiettivi principali del regolamento, che rimangono invariati, il CPR rivisto mira ora a includere la dichiarazione delle prestazioni ambientali dei prodotti da costruzione e altri elementi a supporto della sostenibilità nell'ambiente costruito nel suo complesso. Ad esempio, si concentra sul miglioramento dell'uso efficiente delle risorse naturali attraverso pratiche come il riutilizzo e il riciclaggio.

Inoltre, la digitalizzazione gioca un ruolo chiave in questa revisione, con l'introduzione di strumenti come il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP). Questo DPP è progettato per migliorare la condivisione delle informazioni lungo la catena di fornitura, la tracciabilità, la trasparenza e l'efficienza del settore. In linea con l'obiettivo più ampio di integrare le tecnologie digitali nel settore delle costruzioni, il DPP dovrebbe rafforzare le autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi, tutelando così gli utenti e migliorando la sicurezza.

Come sopra accennato, rispetto al regolamento (UE) n. 305/2011, il nuovo CPR Regolamento (UE) 2024/3110 introduce numerose novità in ordine a: 

- Operatori economici: le responsabilità vengono ora assegnate ai fornitori di servizi di evasione degli ordini e agli operatori del mercato online.
- Dichiarazione di Prestazione e Conformità: la Dichiarazione di Prestazione (DoP) è sostituita dalla Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC). Oltre alle caratteristiche relative alle prestazioni, include anche le caratteristiche relative alla sicurezza, all'ambiente e al clima.
- Passaporto Digitale del Prodotto (DPP): il passaporto rende disponibili digitalmente le informazioni sul prodotto e ne facilita l'aggiornamento.
- Prestazioni in materia di sostenibilità ambientale: il nuovo regolamento si concentra maggiormente sulle prestazioni ambientali. I produttori devono fornire informazioni sull'impatto ambientale dei loro prodotti durante l'intero ciclo di vita, comprese le emissioni di gas serra.
- Istituzione di gruppi di esperti CPR Acquis responsabili del lavoro preparatorio riguardante la standardizzazione necessaria per la richiesta di standardizzazione.
- Specifiche tecniche armonizzate: in base al nuovo regolamento, la Commissione europea può elaborare autonomamente specifiche tecniche armonizzate quando le norme armonizzate non vengono elaborate entro i tempi stabiliti o non soddisfano le esigenze del mercato.
- Meccanismo formale di reclamo che consente agli operatori economici e ai consumatori di segnalare le proprie preoccupazioni sui prodotti da costruzione.
- Inclusione dei prodotti da costruzione riciclati e riutilizzati nell'ambito di applicazione del nuovo regolamento, a condizione che facciano parte della richiesta di standardizzazione.

Rispetto all’attuale disciplina, viene introdotto un nuovo requisito di base delle opere di costruzione (ovvero “emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione”) e vengono riformulati gli altri.

La conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate permette all’opera in cui esso è incorporato di soddisfare i requisiti di base.

All’aggiornamento dei requisiti di base delle opere è collegata un’altra novità del nuovo Regolamento, ovvero l’inclusione degli aspetti legati alla sostenibilità dei prodotti da costruzione. Il fabbricante del prodotto sarà tenuto a dichiarare tali prestazioni ambientali, una volta che le stesse siano previste dalle specifiche norme armonizzate di prodotto, mentre l’utilizzatore dei prodotti, nelle sue scelte di acquisto, dovrà confrontare le prestazioni dichiarate per i prodotti marcati CE con i requisiti di progetto.

La dichiarazione di prestazione e di conformità dovrà comprendere la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo intero ciclo di vita rispetto a una serie di caratteristiche ambientali essenziali che diverranno applicabili a scadenze differenziate.

Inoltre, cambiano in parte i metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione da parte dei fabbricanti e degli organismi notificati di parte terza, ovvero dei metodi con cui vengono effettuate le prove sul prodotto-tipo. A seconda del prodotto-tipo, resta ferma la classificazione con oneri di controllo decrescenti dal metodo 1+ (controllo completo da parte dell’organismo notificato) al metodo 4 (autoverifica e autocertificazione del fabbricante), però con l’introduzione di un nuovo metodo (3+) che comprende il controllo della valutazione della sostenibilità ambientale da parte dell’organismo notificato.

Il nuovo Regolamento stabilisce l’obbligo di fornitura della dichiarazione per via elettronica, a decorrere dall’8 gennaio 2026. Il fabbricante potrà anche rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione e di conformità, purché il formato elettronico non sia modificabile, e il sito web sia sorvegliato e mantenuto in modo che le dichiarazioni di prestazione e di conformità siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione.

La Commissione europea adotterà atti delegati, per istituire un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione. I passaporti digitali dovranno essere interoperabili con altri passaporti digitali e includere informazioni quali la dichiarazione di prestazione e di conformità, le istruzioni per l’uso, le informazioni sulla sicurezza, la documentazione tecnica, l’etichetta del prodotto.

Il regolamento introduce requisiti a livello UE per il GPP per i materiali da costruzione a partire dalla fine del 2026. L’art. 83 richiede alla Commissione di adottare atti delegati a stabilire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione. Questi requisiti si applicano alle procedure di appalto che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono applicare tali requisiti minimi obbligatori quando richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione.

Cronologia e attuazione del regolamento (UE) 2024/3110

18 dicembre 2024: Pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/3110 nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
7 gennaio 2025: Entrata in vigore degli articoli generali relativi all'elaborazione di nuove norme.
8 gennaio 2026: si applicheranno la maggior parte delle disposizioni del nuovo regolamento e alcuni articoli del regolamento (UE) n. 305/2011 saranno abrogati.
Dall'8 gennaio 2026, i produttori, i distributori e le altre parti interessate dovranno conformarsi alle nuove norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, non appena saranno disponibili le nuove norme armonizzate.
Dall'8 gennaio 2026, i Documenti di Valutazione Europea (EAD), documenti utilizzati per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione non coperti da norme armonizzate, potranno essere ripristinati ai sensi del nuovo Regolamento. 
Dal 9 gennaio 2031, gli EAD stabiliti dal Regolamento 305/2011 non saranno più applicabili. 
Dal 9 gennaio 2036, le Valutazioni Tecniche Europee (ETA), certificati che attestano che i prodotti da costruzione valutati sono conformi ai criteri prestazionali stabiliti negli EAD stabiliti dal Regolamento 305/2011, non saranno più validi. 
8 gennaio 2027: entreranno in vigore le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 92 del regolamento, nonché le disposizioni di applicazione e sanzionatorie relative alle dichiarazioni di prestazione ambientale. A partire da tale data, le autorità potranno effettuare controlli e imporre sanzioni ai produttori che non rispettano gli obblighi relativi alle dichiarazioni di prestazione ambientale.
8 gennaio 2040: il regolamento 305/2011 sarà completamente abrogato.

Il regolamento si compone di 96 articoli e IX Allegati.

Il presente vademecum risulta essere così strutturato:

  

Excursus

Prodotti da costruzione ai sensi del nuovo CPR

I prodotti sono considerati prodotti da costruzione se immessi sul mercato con l'intenzione di essere incorporati permanentemente in opere di costruzione. 

Sebbene questa definizione sia corretta anche per regolamento (UE) n. 305/2011 (abrogato dall'8 gennaio 2026) nel Regolamento (UE) 2024/3110, CPR rivisto, alcuni aspetti vengono chiariti. 
In primo luogo, sono inclusi sia i prodotti fabbricati con metodi tradizionali sia quelli creati tramite altre tecnologie come la stampa 3D. Inoltre, qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nell'ambito di un'attività commerciale, sia che venga venduto, fornito gratuitamente o fornito come parte di un servizio, rientra in questo ambito. Infine, i prodotti forniti al cantiere che soddisfano questi criteri sono ancora considerati prodotti da costruzione.

Il CPR riguarda anche le parti chiave dei prodotti da costruzione. Una parte chiave è una parte utilizzata come componente o pezzo di ricambio per un prodotto ed è essenziale per la caratterizzazione, la sicurezza o le prestazioni di un prodotto. Se un elemento è considerato parte chiave, sarà definito nella relativa specifica tecnica armonizzata di un prodotto. Esempi di tali prodotti sono il vetro utilizzato in una finestra ed è essenziale per le sue prestazioni termiche.

Infine, se un prodotto deve essere integrato in un altro prodotto o essere combinato con altri prodotti come kit prima di essere incorporato nelle opere di costruzione, non è considerato un prodotto da costruzione a sé stante. Ad esempio, gli additivi che devono essere aggiunti a una miscela di calcestruzzo prima della sua incorporazione in un edificio non sono considerati prodotti da costruzione. Tuttavia, il produttore di parti o materiali destinati a essere utilizzati nei prodotti da costruzione, ma non specificati come parti essenziali, può richiedere che siano coperti dal regolamento.

Regolamento (UE) 2024/3110
Articolo 3 punto 1) Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «prodotto da costruzione»: qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione;

Schema - Definizione da prodotto da costruzione

Schema - Definizione prodotto da costruzione

Prodotti da costruzione usati

Un'altra novità del CPR rivisto è che i prodotti usati rientrano nel suo ambito di applicazione se immessi sul mercato dopo la loro prima installazione in opere di costruzione. 

I prodotti usati sono soggetti agli obblighi del CPR solo se la specifica tecnica armonizzata per il prodotto in questione copre specificamente i prodotti usati. Ogni specifica tecnica armonizzata dovrà chiarire se si applica o meno anche ai prodotti usati.

Per i prodotti usati originari dell'UE, gli obblighi sono applicabili solo se si applica una specifica tecnica armonizzata. In caso contrario, l'operatore economico che immette sul mercato il prodotto usato può scegliere di trattarlo come un prodotto nuovo, rispettando gli obblighi del CPR. I prodotti riutilizzati nello stesso progetto edilizio in cui sono stati originariamente installati non necessitano di una nuova valutazione ai sensi del CPR, a condizione che non vi sia alcun trasferimento di proprietà del prodotto usato. Possono essere applicate norme nazionali sul suo utilizzo.

I prodotti usati che entrano nel mercato europeo da un paese terzo devono essere trattati come prodotti nuovi, a meno che la specifica tecnica armonizzata non preveda esplicitamente norme per i prodotti usati.

I prodotti rifabbricati, ovvero i prodotti che sono stati ulteriormente trasformati dopo la loro disinstallazione per modificarne le prestazioni, devono essere trattati come prodotti nuovi. Tuttavia, Il loro impatto ambientale sarà calcolato tenendo conto solo degli eventi successivi alla loro disinstallazione. Poiché i prodotti rigenerati in genere utilizzano meno materiali nuovi, spesso presentano prestazioni ambientali migliori rispetto ai prodotti nuovi.

Regolamento (UE) 2024/3110

Articolo 3 punto 20) Definizioni
20) «prodotto usato»: un prodotto che non è un rifiuto o che ha cessato di essere un rifiuto conformemente alla direttiva 2008/98/CE, che è stato installato almeno una volta in un’opera di costruzione e che:
a) non è stato sottoposto a un processo che vada oltre le operazioni di controllo, pulizia o riparazione ai fini del recupero mediante i quali prodotti o componenti di prodotti sono preparati in modo da poter essere riutilizzati per la costruzione senza altro pretrattamento; o
b) è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile, è considerato non essenziale per le prestazioni del prodotto;

[...]

Articolo 3 punto 25) Definizioni
25) «prodotto rifabbricato»: un prodotto che non è un rifiuto o ha cessato di essere un rifiuto conformemente alla direttiva 2008/98/CE, che è stato installato almeno una volta in un’opera di costruzione e che è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile, sono qualificate come essenziali per le prestazioni del prodotto;

Pertanto, un operatore che immette sul mercato un prodotto usato deve rispettare gli obblighi indicati nella seguente tabella:

Prodotto usato - Condizioni

[...]

Sostenibilità ambientale

Il Regolamento (UE) 2024/3110 introduce nuovi requisiti per le caratteristiche ambientali dei prodotti da costruzione. Tali requisiti mirano a valutare e ridurre meglio l'impatto ambientale dei prodotti da costruzione durante tutto il loro ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime fino alla fine del ciclo di vita del prodotto.

Tale sviluppo normativo è in linea con gli obiettivi europei di transizione verso un'economia circolare e di riduzione dell'impronta ecologica del settore edile.

Elenco delle caratteristiche ambientali dei prodotti da costruzione

Si applicano ai prodotti da costruzione disciplinati dal regolamento e immessi sul mercato all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).

L'elenco delle diverse caratteristiche ambientali essenziali è riportato nell'Allegato II del regolamento. Esse sono:

- effetti del cambiamento climatico (totale)
- effetti del cambiamento climatico (legati ai combustibili fossili)
- effetti del cambiamento climatico (legati alle emissioni biogeniche)
- effetti del cambiamento climatico (legati all'uso del suolo e al cambiamento dell'uso del suolo)
- esaurimento dello strato di ozono
- potenziale di acidificazione
- eutrofizzazione delle acque dolci acquatiche
- eutrofizzazione degli ambienti acquatici marini
- eutrofizzazione terrestre
- formazione di ozono fotochimico
- esaurimento delle risorse abiotiche (minerali, metalli)
- esaurimento delle risorse abiotiche (combustibili fossili)
- uso dell'acqua
- emissione di particelle solide fini
- radiazioni ionizzanti (salute umana)
- ecotossicità dell'acqua dolce
- tossicità umana (effetti cancerogeni)
- tossicità umana (effetti non cancerogeni)
- impatti legati all'uso del suolo

Menzione delle caratteristiche ambientali nella Dichiarazione di Prestazione e Conformità

Le prestazioni ambientali dei prodotti da costruzione devono essere incluse nella Dichiarazione di prestazione e conformità (DoPC).

La prestazione copre l'intero ciclo di vita del prodotto, incluso l'imballaggio utilizzato o che potrebbe essere utilizzato. Viene calcolata utilizzando il software messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione Europea.

Le caratteristiche ambientali entreranno in vigore a partire dalla pubblicazione delle specifiche tecniche armonizzate per i vari prodotti da costruzione.

Le specifiche tecniche armonizzate sono documenti che definiscono le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, in particolare per consentire ai produttori di redigere dichiarazioni di prestazione e di immetterli sul mercato con la marcatura CE.

Viene introdotto il sistema di valutazione e verifica 3+, il sistema previsto per il soddisfacimento del requisito di sostenibilità ambientale e sarà complementare agli altri sistemi di attestazione. La prestazione di sostenibilità ambientale dovrà essere estesa anche all’imballaggio e dura per l’intero ciclo di vita del prodotto.

I fabbricanti di prodotti da costruzione dovranno dichiarare le caratteristiche ambientali predeterminate per i loro prodotti. Le caratteristiche che devono essere dichiarate per ciascuna famiglia di prodotti saranno definite nelle specifiche tecniche armonizzate (hTS) e nei documenti di valutazione europea (EAD). Le caratteristiche ambientali essenziali predeterminate (stabilite nell'Allegato II) includono un'ampia gamma di caratteristiche e corrispondono agli indicatori stabiliti nella norma EN 15804. Le prime caratteristiche che saranno obbligatoriamente valutate saranno quelle relative al potenziale di riscaldamento globale. 
Successivamente, altri indicatori come la riduzione dell'ozono, il potenziale di acidificazione, ecc. dovranno essere dichiarati gradualmente.

L'obbligo di dichiarare tali caratteristiche avverrà gradualmente per ciascun prodotto, man mano che le relative specifiche tecniche armonizzate saranno riviste per includerle. Tali caratteristiche si baseranno su valutazioni ambientali anziché su prove fisiche.

L'obbligo di dichiarare le caratteristiche ambientali si applica solo ai prodotti dotati di una specifica tecnica armonizzata o marcati CE secondo una valutazione tecnica europea (ETA) basata su un EAD. Sia l'hTS che l'EAD devono essere adottati ai sensi del nuovo CPR. 

A partire dall'8 gennaio 2026, i fabbricanti di tali prodotti dovranno dichiarare gli indicatori rilevanti per il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei loro prodotti. Si tratta delle caratteristiche elencate nell'Allegato II, punti da a) a d).

Il 9 gennaio 2030, l'obbligo sarà esteso alla dichiarazione obbligatoria degli indicatori principali, ovvero dei punti da e) a m) dell'Allegato II.

Infine, il 9 gennaio 2032, tutti gli indicatori menzionati nell'Allegato II saranno obbligatori da dichiarare.

Se un produttore desidera dichiarare volontariamente tutti gli indicatori prima che diventino obbligatori, è autorizzato a farlo.

Schema - Tempistica obbligo dichiarazione caratteristiche ambientali essenziali

Schema - Tempistica obbligo dichiarazione caratteristiche ambientali essenziali

[...] Segue in allegato

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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024