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Passaporto della batteria / Regolamento (UE) 2023/1542

ID 20066 | | Visite: 3809 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/20066

Passaporto della batteria   Regolamento  UE  2023 1542

Passaporto della batteria / Regolamento (UE) 2023/1542

ID 20066 | 28.07.2023 / Documento completo in allegato

Pubblicato nella GU L 191/1 del 28 luglio 2023 il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Regolamento (UE) 2023/1542

Entrata in vigore: 17.08.2023

Applicazione a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del regolamento.

Le seguenti disposizioni si applicano come segue:

- l’articolo 11 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
- l’articolo 17 e il capo VI si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
- Il capo VIII si applica a decorrere dal 18 agosto 2025.

La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.

Tuttavia, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi come indicato di seguito:

- l’articolo 11 fino al 18 febbraio 2027;
- l’articolo 12, paragrafi 4 e 5, fino al 31 dicembre 2025, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative alla trasmissione dei dati alla Commissione, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2027;
- l’articolo 21, paragrafo 2, fino al 18 agosto 2026.

Il Regolamento al capo IX “Passaporto digitale della batteria, stabilisce che, a decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio sono registrate in formato elettronico («passaporto della batteria»).

Il passaporto della batteria rappresenta uno strumento atto allo scambio di informazioni, in grado di tracciare e rintracciare le batterie, e di fornire informazioni sull’intensità di carbonio dei relativi processi di fabbricazione, nonché sull’origine dei materiali utilizzati e sull’eventuale utilizzo di materiali rinnovabili, come ad esempio il materiale prodotto a partire dalla lignina per sostituire la grafite, sulla composizione delle batterie, comprese le materie prime e le sostanze chimiche pericolose, sulle operazioni e le possibilità di riparazione, cambio di destinazione e smantellamento, e sui processi di trattamento, riciclaggio e recupero cui le batterie potrebbero essere soggette al termine della loro durata di vita.

Il passaporto della batteria fornisce al pubblico informazioni sulle batterie immesse sul mercato e sui relativi requisiti in materia di sostenibilità. Inoltre, fornisce ai rifabbricanti, agli operatori della seconda vita e ai riciclatori informazioni aggiornate per la manipolazione delle batterie e a soggetti specifici informazioni su misura, ad esempio sullo stato di salute delle batterie.

Il passaporto della batteria potrà sostenere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del regolamento, ma non dovrà sostituire o modificare le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato, che dovranno, in linea con il regolamento (UE) 2019/1020, verificare le informazioni fornite nei passaporti della batteria.

Il passaporto della batteria consentirà agli operatori economici di raccogliere e riutilizzare in modo più efficiente le informazioni e i dati relativi alle singole batterie immesse sul mercato e di compiere scelte più consapevoli nelle attività di pianificazione. Una volta che la batteria è stata immessa sul mercato, in alcuni casi potrebbe essere più pratico per un’altra persona giuridica, come ad esempio un costruttore di veicoli, aggiornare le informazioni contenute nel passaporto. L’operatore economico che immette la batteria sul mercato sarà pertanto essere autorizzato a rilasciare a qualsiasi altro operatore l’autorizzazione scritta ad agire per suo conto. La responsabilità del rispetto delle disposizioni relative al passaporto della batteria incombono all’operatore economico che immette la batteria sul mercato. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del passaporto della batteria, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

Affinché il passaporto della batteria sia flessibile, dinamico e orientato al mercato e si evolva in linea con i modelli imprenditoriali, i mercati e l’innovazione, esso si baserà su un sistema di dati decentrato istituito e mantenuto dagli operatori economici. Per assicurare l’introduzione efficace del passaporto della batteria, la progettazione tecnica, i requisiti in materia di dati e il funzionamento del passaporto della batteria verranno rispettatati una serie di requisiti tecnici essenziali.

Tali requisiti saranno sviluppati di pari passo con quelli per i passaporti digitali dei prodotti richiesti da altre normative dell’Unione in materia di progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili. È opportuno stabilire specifiche tecniche per le quali dovrebbero essere presi in considerazione i principi del meccanismo per collegare l’Europa per la rete eDelivery, al fine di garantire l’effettiva attuazione di tali requisiti essenziali, sotto forma di norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, come opzione alternativa, sotto forma di specifiche comuni adottate dalla Commissione. La progettazione tecnica dovrebbe garantire che il passaporto della batteria contenga i dati in modo sicuro, nel rispetto delle norme in materia di privacy.

Un passaporto della batteria cessa di esistere dopo che la batteria è stata riciclata

Informazioni contenute nel passaporto della batteria

L’operatore economico che immette la batteria sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto della batteria siano esatte, complete e aggiornate. Può rilasciare un’autorizzazione scritta a qualsiasi altro operatore ad agire per suo conto.

Tutte le informazioni contenute nel passaporto della batteria sono basate su standard aperti e in un formato interoperabile, trasferibili mediante una rete aperta interoperabile per lo scambio di dati senza vendor lock-in (blocco da fornitore), leggibili meccanicamente, strutturate e consultabili, conformemente ai requisiti essenziali di cui all’articolo 78.

Il passaporto della batteria contiene informazioni relative al modello della batteria e informazioni specifiche relative alla singola batteria, anche risultanti dall’uso di tale batteria, come indicato nell’allegato XIII, ovvero:

1. Informazioni relative al modello di batteria accessibili al pubblico
2. Informazioni relative al modello di batteria accessibili unicamente a persone aventi un interesse legittimo e alla commissione
3. Informazioni accessibili unicamente agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla commissione
4. Informazioni e dati relativi a una singola batteria accessibili solo a persone aventi un interesse legittimo

Schema 1 - Informazioni contenute nel Passaporto della batteria

Passaporto della batteria   Regolamento  UE  2023 1542   Schema 1

1. Informazioni relative al modello di batteria accessibili al pubblico

- informazioni specificate alla parte A dell’allegato VI

ALLEGATO VI
REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE
Parte A: Informazioni generali sulle batterie
Le informazioni da riportare sull’etichetta di una batteria comprendono le informazioni seguenti relative alla batteria:
1. le informazioni che identificano il fabbricante conformemente all’articolo 38, paragrafo 7;
2. la categoria della batteria e le informazioni che la identificano conformemente all’articolo 38, paragrafo 6;
3. il luogo di fabbricazione (ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria);
4. la data di fabbricazione (mese e anno);
5. il peso;
6. la capacità;
7. la composizione chimica;
8. le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo;
9. l’agente estinguente utilizzabile;
10. le materie prime critiche presenti nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso.

- la composizione materiale della batteria, comprese la sua composizione chimica, le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo e le materie prime critiche presenti nella batteria;
- informazioni sull’impronta di carbonio
- le informazioni sull’approvvigionamento responsabile indicate nella relazione concernente la strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie
- le informazioni sul contenuto riciclato contenute nella documentazione
-  la quota di contenuto rinnovabile;
-  la capacità nominale (in Ah);
-  la tensione minima, nominale e massima, con indicazione degli intervalli di temperatura ove pertinenti;
-  la capacità di potenza originaria (in W) e limiti, con indicazione dell’intervallo di temperatura, ove pertinente;
-  la durata di vita prevista della batteria, espressa in cicli, e la prova di riferimento utilizzata;
-  la soglia di capacità per l’esaurimento (solo per le batterie per veicoli elettrici);
-  l’intervallo di temperatura che la batteria può sopportare quando non è in uso (prova di riferimento);
-  il periodo di applicazione della garanzia commerciale relativa alla vita di calendario;
-  l’efficienza energetica di carica/scarica iniziale e al 50 % della vita in cicli;
- la resistenza interna degli elementi di batteria e del pacco batterie;
- il tasso C (C-rate) rilevato nella pertinente prova della vita in cicli;
- i requisiti relativi alla marcatura;
- la dichiarazione di conformità UE;
- le informazioni relative alla prevenzione e gestione dei rifiuti di batterie.

[...] Segue in allegato

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