EN IEC 63000:2018 | Documentazione tecnica valutazione RoHS
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EN IEC 63000:2018 | Documentazione tecnica valutazione RoHS
ID 10814 | 20.05.2020 | Traduzione non ufficiale IT
La norma EN IEC 63000:2018 specifica la documentazione tecnica che il costruttore deve compilare per dichiarare la conformità con le restrizioni applicabili alle sostanze pericolose presenti nei prodotti elettrici ed elettronici.
La norma EN IEC 63000:2018 è stata pubblicata in GU L 155/12 del 18.05.2020. Il riferimento alla norma EN 50581:2012 è ritirato a decorrere dal 18 novembre 2021.
Il presente documento è una traduzione non ufficiale in lingua italiana di parti della norma EN IEC 63000:2018 – Traduzione non ufficiale IT
GU L 155/12 del 18.05.2020
Entrata in vigore: 18.05.2020
Articolo 1
Il riferimento della norma armonizzata per la documentazione tecnica richiesta per la valutazione di materiali, componenti e apparecchiature elettriche ed elettroniche redatta a sostegno della Direttiva 2011/65/UE, elencata nell'allegato I della presente decisione, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
Il riferimento alla norma armonizzata per la documentazione tecnica richiesta per la valutazione di materiali, componenti e apparecchiature elettriche ed elettroniche redatta a sostegno della Direttiva 2011/65/UE, elencata nell'allegato II della presente decisione, è ritirato dalla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Unione a decorrere dalla data indicata in tale allegato.
Allegato I
EN IEC 63000:2018 Documentazione tecnica per la valutazione di prodotti elettrici ed elettronici rispetto alla restrizione delle sostanze pericolose (IEC 63000:2016)
Allegato II
EN 50581:2012 Documentazione tecnica per la valutazione di prodotti elettrici ed elettronici rispetto alla restrizione delle sostanze pericolose
Data di ritiro: 18 novembre 2021
Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
GU n.62 del 15-3-2014
Entrata in vigore: 30.03.2014
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Art. 14 Documentazione del prodotto
1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, è redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, e successive modificazioni.
2. La documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
3. In seguito ad una richiesta motivata dell’autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dalla predetta autorità di vigilanza, questa può fissare un termine pari a trenta giorni.
4. Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la predetta autorità di vigilanza può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti di cui all'articolo 4.
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1. Scopo
Alcune sostanze contenute in prodotti elettrici ed elettronici sono limitate dalla legislazione e/o dalle specifiche del cliente. Pertanto, i fabbricanti devono essere in grado di dimostrare che i loro prodotti soddisfano le restrizioni applicabili in materia di sostanze. Per quelle restrizioni che si applicano a livello di componente o materiale, non è pratico per i fabbricanti di prodotti elettrici ed elettronici effettuare le proprie prove su tutti i materiali contenuti in un prodotto assemblato finale. Invece, i produttori lavorano con i propri fornitori per gestire la conformità e compilare la documentazione tecnica come prova della conformità. Questo approccio è ben riconosciuto sia dall'industria che dalle autorità di controllo. L'obiettivo di questo documento è quello di descrivere la documentazione tecnica che il produttore deve compilare per dichiarare la conformità alle restrizioni sulle sostanze applicabili, ai sensi delle varie normative sulle sostanze in tutto il mondo.
2. Definizioni
sostanza soggetta a restrizioni sostanza limitata nel suo uso in un prodotto, sottogruppo, parte o materiale
fabbricante persona fisica o persona giuridica che fabbrica un prodotto o ha un prodotto progettato o fabbricato, e commercializza quel prodotto con il suo nome o marchio
fornitore azienda che fornisce al fabbricante materiali, parti e/o sottoassiemi
3. Documentazione tecnica
Il fabbricante deve compilare della documentazione tecnica per dimostrare che i prodotti elettrici ed elettronici sono conformi alle restrizioni sulle sostanze.
La documentazione tecnica deve includere almeno i seguenti elementi:
- una descrizione generale del prodotto;
- i documenti per i materiali, le parti, e/o i sottogruppi
- le informazioni che mostrano la relazione tra i documenti tecnici identificati e i materiali, le parti e/o i sottoinsiemi corrispondenti nel prodotto;
- l’elenco di norme e/o altre specifiche tecniche che sono stati utilizzate per definire i documenti tecnici identificati o ai quali si riferiscono tali documenti.
4. Informazioni sui materiali, parti e/o sottoinsiemi
Il fabbricante deve:
- determinare quali informazioni sono necessarie;
- raccogliere le informazioni;
- valutare le informazioni in merito alla loro qualità e affidabilità e decidere se includerle nella documentazione tecnica;
- assicurarsi che la documentazione tecnica rimanga valida.
Figura 1 – Rappresentazione schematica del processo per la creazione della documentazione tecnica
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segue in allegato
Fonti
EN IEC 63000:2018 (Traduzione non ufficiale IT Certifico Srl)
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
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