D.P.R. n. 162 del 30 Aprile 1999

D.P.R. n. 162 del 30 Aprile 1999 Consolidato 2018
ID 1064 | Ed. 2.0 Marzo 2018
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della diret...
Rettifica del regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido
GU L 161/123 del 16.6.2022
...
Pagina 3, articolo 1, paragrafo 1,
anziché: «1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.»,
leggasi: «1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all’immissione sul mercato e alla messa in servizio di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.».
Pagina 5, articolo 2, punto 23,
anziché: «23) “modello equivalente”, un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1 dell’allegato II, punto 3, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante.»,
leggasi: «23) “modello equivalente”, un modello immesso sul mercato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1 dell’allegato II, punto 3, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante.».
Pagina 6, articolo 8,
anziché: «Fino al 1° gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.»,
leggasi: «Fino al 1° gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.».
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