Slide background
Slide background




Marcatura AEE

ID 10687 | | Visite: 2073 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/10687

Temi: Marcatura CE

Marcatura AEE


Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2014 - Suppl. Ordinario n. 30)
...

Art. 28 Marchio di identificazione del produttore

1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29.

Marcatura AEE CEI EN 50419
Figura 1 - Marcatura dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica CEI EN 50419

3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore puo' utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo.

4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura e' duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2.

5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX.

6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili.

7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica

Art. 29 Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE

1. Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonche' idonee a consentire la definizione delle quote di mercato di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c).

2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalita' indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.

3. All'interno di tale Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, e' istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'articolo 9.

4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attivita' non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attivita' che lo individua come tale, nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto.

5. L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, e' effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 30, secondo le modalita' indicate all'articolo 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma.

6. All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente.

7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all'interno del proprio sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri registri nazionali.

8. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.

Collegati

Tags: Marcatura CE

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mar 20, 2023 41

Decreto 6 ottobre 2020

Decreto 6 ottobre 2020 Esclusione della pubblicita' dei profilattici dall'autorizzazione del Ministero della salute. (GU n.284 del 14.11.2020) [box-warning]Abrogato da: Decreto 26 gennaio 2023 Individuazione delle fattispecie di pubblicita' di dispositivi medici che non necessitano di… Leggi tutto
Mar 20, 2023 41

Decreto 23 febbraio 2006

Decreto 23 febbraio 2006 Pubblicita' dei dispositivi medici. (GU n.93 del 21.04.2006)
Abrogato da: Decreto 26 gennaio 2023 Individuazione delle fattispecie di pubblicita' di dispositivi medici che non necessitano di autorizzazione ministeriale. (GU n.66 del 18.03.2023)
Leggi tutto
Regolamento  UE  2023 607
Mar 20, 2023 191

Regolamento (UE) 2023/607

Regolamento (UE) 2023/607 / Modifica Reg. Dispositivi medici e DMD vitro ID 19258 | 20.03.2023 Regolamento (UE) 2023/607 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati… Leggi tutto
Regolamento delegato  2023 503
Mar 08, 2023 120

Regolamento delegato (UE) 2023/503

Regolamento delegato (UE) 2023/503 / Modifica Regolamento DMD Vitro ID 19171 | 08.03.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/503 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove e… Leggi tutto
Regolamento delegato  2023 502
Mar 08, 2023 178

Regolamento delegato (UE) 2023/502

Regolamento delegato (UE) 2023/502 / Modifica Regolamento Dispositivi medici ID 19170 | 08.03.2023 Regolamento delegato (UE) 2023/502 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove… Leggi tutto
Feb 24, 2023 112

Decreto 29 settembre 2003

Decreto 29 settembre 2003 Individuazione delle funzioni e compiti degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF). (GU n.280 del 02.12.2003) Leggi tutto
Feb 24, 2023 93

Decreto 5 dicembre 2003 n. 392

Decreto 5 dicembre 2003 n. 392 Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone. (GU n.40 del… Leggi tutto
Feb 24, 2023 82

Decreto 2 gennaio 1985

Decreto 2 gennaio 1985 Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri (GU n. 26 del 31.01.1985) Leggi tutto

Più letti Marcatura CE