KANde3-04-01
Dall’articolo 95 del Trattato CE risulta l’obbligo degli stati membri di garantire, in ambito del libero scambio di merci, un alto livello di sicurezza e salute. A tal proposito le direttive basate su...
Leggi tuttoID 3507 | Update 05.11.2019
Vedi il "Vademecum Bombole GPL"
Le bombole GPL, sono soggette alla Direttiva 2010/35/UE, cosiddetta TPED:
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. (GU L 165/3 del 30.6.2010)
La presente direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione.
La presente direttiva si applica:
a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che recano i marchi di conformità di cui alla presente direttiva o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.
La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità.
La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.
Installazione
La norma UNI 7131:2014 definisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, tra cui le bombole singole di GPL.
Uso
La norma UNI EN ISO 24431:2017 specifica i requisiti dei controlli durante il riempimento, e si applica a bombole di gas trasportabili senza saldatura o saldati di acciaio o di lega di alluminio (tipo 1), e per le bombole in composito trasportabili gas (tipi da 2 a 5 compresi) per gas liquefatti e compressi di capacità d'acqua fino a 150 l.
Ispezione periodica
Per quanto riguarda l'ispezione periodica delle bombole trasportabili ricaricabili per GPL con capacità d'acqua compresa tra 0,5 l e 150 è in vigore la UNI EN 16728:2016
Smaltimento
La UNI EN 12816:2011 specifica i metodi per lo scarico sicuro di gas e per lo smaltimento di bombole per il GPL ricaricabili, realizzate in acciaio, materiali compositi e alluminio, con capacità in acqua da 0,5 l fino a 150 l compresi.
Trasporto
Le bombole di GPL piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, classificazione:
ADR classe 2
UN 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S., come:
MISCELA A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B e C
Per le MISCELE suddette, i seguenti nomi, usati nel commercio, sono ammessi per la designazione della materia:
Butano, per le MISCELE A, A01, A02 e A0;
Propano, per la MISCELA C
Eventuale esenzione parziale: 333 per gas infiammabili (massa netta in Kg per i gas liquefatti)
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http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-7131-2014.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-24431-2017.html
Esecuzione delle strutture di acciaio e d’alluminio”Applicazione delle norme
Le norme EN 1090 costituiscono un riferimento di base per la fornitu...
ID 20284 | 31.08.2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 della Commissione, dell'8 agosto 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE
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