~ 2000 / 2026 ~
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ID 25797 | 20.03.2026
Direttiva (UE) 2026/706
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso e i contatori dell’energia elettrica, del gas e dell’energia termica
PE/58/2025/REV/1
GU L 2026/706 del 20.3.2026
Entrata in vigore: 09.04.2026
Attuazione IT: 09.04.2028
Applicazione a decorrere dal 10 ottobre 2028
____________
Articolo 1
La direttiva 2014/32/UE è così modificata:
1) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente direttiva si applica agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici relativi agli strumenti compresi tra il III e il XII (allegati specifici relativi agli strumenti) concernenti i contatori dell’acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005), i sistemi di misura per i distributori di gas compresso (MI-012), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).»;
2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva;
3) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva;
4) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva;
5) il testo che figura nell’allegato IV della presente direttiva è inserito come allegato V bis;
6) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato V della presente direttiva;
7) il testo che figura nell’allegato VI della presente direttiva è inserito come allegato VII bis.
Articolo 2
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura conformi a tale direttiva all’8 aprile 2026 e immessi sul mercato prima del 10 ottobre 2028.
2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura definiti negli allegati V bis e VII bis di tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, che sono conformi al diritto nazionale di uno Stato membro e che sono stati immessi sul mercato prima del 10 aprile 2030.
3. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, i certificati relativi a strumenti di misura che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, prima del 10 ottobre 2028 , rimangono validi fino alla scadenza della loro validità, e in ogni caso non oltre il 10 aprile 2038, indipendentemente dal fatto che tali certificati siano stati rilasciati a norma del diritto nazionale che recepisce la direttiva 2014/32/UE o a norma di un altro atto legislativo nazionale.
Articolo 3
1. Entro il 10 aprile 2028 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 ottobre 2028.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
In deroga alla direttiva 2014/32/UE, gli organismi di valutazione della conformità conformi a tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, possono essere notificati conformemente a tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, prima del 10 ottobre 2028. Tali organismi notificati possono eseguire le procedure di valutazione della conformità previste da tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, e rilasciare certificati per gli strumenti di misura definiti negli allegati II, III e V della presente direttiva conformemente a tale direttiva, come modificata il 9 aprile 2026, prima del 10 ottobre 2028.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
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