Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434
ID 26721 | 22 Luglio 2026 / Allegato
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434
della Commissione, del 30 giugno 2026, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 della Commissione
C/2026/4434
GU L 2026/1434 del 22.7.2026
Entrata in vigore: 05.09.2026
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Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali definiti all’articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell’equipaggiamento marittimo elencato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 è abrogato.
Articolo 3
1. L’equipaggiamento marittimo elencato come "nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975" nella colonna 1 dell’allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l’omologazione in vigore prima del 4 settembre 2024 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 4 settembre 2027.
2. L’equipaggiamento marittimo elencato come "nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533" nella colonna 1 dell’allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l’omologazione in vigore prima del 23 settembre 2025 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 23 settembre 2028.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...] Segue in allegato
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