Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24043 | 11.08.2025 / Documento completo allegato
Il nuovo Regolamento delegato (U.E) 2024/197 (21esimo ATP), di modifica del regolamento (CE) n.1272/2008 sulla classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze (CLP), precede che a partire dalla data del 1° Settembre 2025 le materie (sostanze / miscele / rifiuti) contenenti piombo entro certi limiti dovranno classificate come sostanze pericolose per cui il trasporto su strada e quindi soggette all’applicazione dell’ADR.
In relazione a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2024/197 (21° ATP del Regolamento CLP), in applicazione dal prossimo 1° Settembre 2025, per le leghe metalliche contenenti piombo che hanno subito una riclassificazione del pericolo ambientale H400 / H410 ponendo problematiche ed incertezza per l'eventuale applicazione ADR al loro trasporto, l'Italia attraverso il MIT, ha trasmesso ad UNECE formale richiesta di deroga (condizionata) dell'applicazione dell'Accordo ADR al trasporto di tali leghe come Classe 9 UN 3077. (notificato Accordo multilaterale M366 / inizio 8 Agosto 2025 - valido fino al 31 Agosto 2027).
Per la validità è attesa la sottoscrizione di almeno un altro Paese contraente ADR.
Si analizza la classificazione di leghe di piombo (massivo ed in polvere) in applicazione di:
1. Regolamento (CE) n.1272/2008 CLP
2. Direttiva 2008/98/CE Rifiuto
3. Merce pericolosa ADR
La procedura di classificazione CLP / Rifiuti / ADR fa ricorso al metodo della “somma dei componenti classificati”.
Il Regolamento delegato (U.E) 2024/197 nell’allegato VI, parte 3, Regolamento (CE) n.1272/2008 modifica la tabella 3 come segue:
________
Classificazione piombo ante Regolamento delegato (U.E) 2024/197
Nota rifiuto:
Miscela (lega) contenente polvere di piombo HP 14 possibile (classificata) / Piombo massivo HP 14 NO
EER
17. Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
Voce
17.04.03 Piombo (NP)
________
ALLEGATO VI Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose
PARTE 3: TABELLA DELLE CLASSIFICAZIONI ED ETICHETTATURE ARMONIZZATE
Tabella 3 Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose
...
________
Classificazione piombo post Regolamento delegato (U.E) 2024/197
Il Regolamento delegato (U.E) 2024/197 modifica la classificazione per il Piombo massivo e quello in polvere:
Schematizzando:
Polvere di piombo H400 / H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici) / (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con fattore M = 10 / 100
Piombo massivo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con fattore M rispettivamente pari a 10.
...
Sostanza | Classificazione pericolo acuto | Classificazione pericolo a lungo termine | Dimensione particelle |
Piombo polvere | H400 Acuto 1 M=10 | H410 Cronico 1 M=100 | (particelle < 1 mm) |
Piombo massivo | --- | H410 Cronico 1 M=10 | (particelle ≥ 1 mm) |
Differenza classificazione, schematizzando:
Regolamento CLP (CE) 1272/2008 |
Applicabile (si escludono gli articoli)
Fattore M
Articolo 2 Definizioni
...
34) fattore M: fattore moltiplicatore. Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 o tossicità cronica categoria 1, ed è utilizzato per ottenere, mediante il metodo della somma, la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente;
4.1.3.5.5 Metodo della somma
4.1.3.5.5.1 Principi
4.1.3.5.5.1.1. Nel caso delle categorie di classificazione delle sostanze da Cronico 1 a Cronico 3, i criteri di tossicità sottesi differiscono di un fattore 10 da una categoria all’altra. Le sostanze classificate in una fascia di tossicità elevata contribuiscono quindi alla classificazione di una miscela in una fascia di tossicità inferiore. Nel calcolo di tali categorie di classificazione si deve quindi tenere conto del contributo di qualsiasi sostanza classificata nella categoria Cronico 1, 2 o 3.
4.1.3.5.5.1.2. Se una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1 occorre tener conto del fatto che tali componenti, quando la loro tossicità acuta è inferiore a 1 mg/l e/o la loro tossicità cronica è inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili), contribuiscono alla tossicità della miscela anche se sono presenti in basse concentrazioni. I componenti attivi presenti nei pesticidi sono spesso molto tossici per l’ambiente acquatico, come pure altre sostanze, come i composti organometallici.
In queste condizioni l’applicazione dei normali limiti di concentrazione generici dà luogo a una «sottoclassificazione» della miscela. È quindi necessario applicare fattori moltiplicatori per tener conto dei componenti altamente tossici, come indicato al punto 4.1.3.5.5.5. 4.1.3.5.5.2.
4.1.3.5.5.2 Procedura di classificazione
4.1.3.5.5.2.1. In generale, una classificazione più severa di una miscela prevale su una classificazione meno severa, per esempio la classificazione di una miscela nella categoria Cronico 1 prevale sulla classificazione nella categoria Cronico 2. Di conseguenza, in questo esempio, la procedura di classificazione è già completata se la miscela è stata classificata nella categoria Cronico 1. Non esistono categorie di classificazione più severe della categoria Cronico 1. Per tale motivo non è necessario procedere oltre nella classificazione.
4.1.3.5.5.3. Classificazione per la categoria Acuto 1
4.1.3.5.5.3.1. Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Acuto 1. Se la somma delle concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è ≥ 25 %, l'intera miscela è classificata nella categoria Acuto 1.
4.1.3.5.5.3.2. La classificazione delle miscele in funzione del pericolo a breve termine (acuto) in base alla somma dei componenti classificati è sintetizzata nella tabella 4.1.1.
Tabella 4.1.1
Classificazione di una miscela in funzione del pericolo a breve termine (acuto), in base alla somma dei componenti classificati
Somma dei componenti classificati nella categoria |
Miscela classificata nella categoria |
Acuto 1 × M ≥ 25 % |
Acuto 1 |
4.1.3.5.5.4. Classificazione per la categoria Cronico 1, 2, 3, 4
4.1.3.5.5.4.1. Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1. Se la somma delle concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è superiore a 25 %, l’intera miscela viene classificata nella categoria Cronico 1. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella categoria Cronico 1, la procedura di classificazione è terminata.
4.1.3.5.5.4.2. Se la miscela non è classificata nella categoria Cronico 1, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 2. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 2 se la somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1 moltiplicata per dieci, moltiplicata per i corrispondenti fattori M e addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 2 è pari o superiore al 25 %. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella categoria Cronico 2, la procedura di classificazione è terminata.
4.1.3.5.5.4.3 Se la miscela non è classificata nelle categorie Cronico 1 o Cronico 2, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 3. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 3 se la somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1 moltiplicata per cento, moltiplicata per i corrispondenti fattori M e addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 2 moltiplicata per dieci, addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 3 è pari o superiore al 25 %.
4.1.3.5.5.4.4 Se la miscela non è classificata nelle categorie Cronico 1, 2 o 3, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 4. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 4 se la somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati nelle categorie Cronico 1, 2, 3 e 4 è pari o superiore al 25 %.
4.1.3.5.5.4.5. La classificazione delle miscele in funzione del pericolo a lungo termine (cronico) in base alla somma delle concentrazioni dei componenti classificati è sintetizzata nella tabella 4.1.2.
Tabella 4.1.2
Classificazione di una miscela in funzione del pericolo a lungo termine (cronico), in base alla somma delle concentrazioni dei componenti classificati,
Verifica della formula evidenziata (limite concentrazione più basso che rende la miscela (lega) classificabile.
I componenti di categoria Acuto 1 e Cronico 1 con tossicità inferiore a 1 mg/l e/o tossicità cronica inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e inferiore a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili) contribuiscono alla tossicità della miscela anche a basse concentrazioni; di norma, a queste sostanze è attribuito un peso maggiore quando si applica il metodo della somma delle classificazioni.
Quando una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1, si applica:
- o la procedura per tappe successive di cui ai punti 4.1.3.5.5.3 e 4.1.3.5.5.4 utilizzando una somma ponderata ottenuta moltiplicando per un determinato fattore le concentrazioni dei componenti della categoria Acuto 1 e della categoria Cronico 1, anziché sommare semplicemente le percentuali.
Ciò significa che la concentrazione dei componenti classificati nella categoria «Acuto 1» nella colonna a sinistra della tabella 4.1.1 e la concentrazione dei componenti classificati nella categoria «Cronico 1» nella colonna a sinistra della tabella 4.1.2 sono moltiplicate per il fattore appropriato.
I fattori moltiplicatori da applicare a questi componenti sono definiti in base al valore di tossicità, come indicato nella tabella 4.1.3. Pertanto, per classificare una miscela contenente componenti classificati nella categoria Acuto/Cronico 1 è necessario conoscere il valore del fattore M per poter applicare il metodo della somma,
- o la formula di additività (cfr. punto 4.1.3.5.2) purché si disponga di dati sulla tossicità di tutti i componenti altamente tossici della miscela e se esistono prove convincenti del fatto che tutti gli altri componenti, compresi quelli per i quali non si dispone di dati specifici sulla tossicità acuta e/o cronica, sono di tossicità bassa o nulla e non contribuiscono in misura significativa alla pericolosità della miscela per l’ambiente.
Tabella 4.1.3
Fattori di moltiplicazione per componenti altamente tossici di miscele
[...]
________
Direttiva rifiuti 2008/98/CE |
Direttiva rifiuti (concentrazioni HP14) (non si usano M)
Applicabile: Si, possibile Classificazione HP 14 miscela (lega)
ALLEGATO III CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
…
HP 14 «Ecotossico»: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
Dal 5 luglio 2018 entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/997 sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:
I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 |
Se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %. [c(H420) ≥ 0,1 %] |
I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 |
Se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %. [Σc (H400) ≥ 25 %] |
I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 |
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %. [100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %] |
I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 |
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %. [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %] |
Schematizzando graficamente:
Calcolo
ADR |
Applicabile: SI
2.2.9.1.10.4.6. Metodo della somma
2.2.9.1.10.4.6.1. Metodo di classificazione
In genere, per le miscele, una classificazione più severa prevale su una classificazione meno severa, ad esempio, una classificazione nella categoria cronica 1 prevale su una classificazione in cronica 2. Di conseguenza, la classificazione è già completata se risulta nella categoria 1. Dal momento che non esiste una classificazione più severa della cronica 1, è inutile spingere oltre il processo di classificazione.
2.2.9.1.10.4.6.2. Classificazione nella categoria acuta 1
2.2.9.1.10.4.6.2.1.
Innanzitutto, si esaminano tutti gli ingredienti classificati nella categoria acuta 1.
Se la somma delle concentrazioni (in %) di detti ingredienti è superiore o uguale al 25%, la miscela è classificata nella categoria acuta 1. Se il calcolo conduce ad una classificazione della miscela nella categoria di tossicità acuta 1, il processo di classificazione è terminato.
2.2.9.1.10.4.6.2.2.
La classificazione delle miscele in funzione della loro tossicità acuta per mezzo del metodo della somma delle concentrazioni degli ingredienti classificati si riassume nella tabella 2.2.9.1.10.4.6.2.2 qui di seguito.
Tabella 2.2.9.1.10.4.6.2.2:
Classificazione delle miscele in funzione del loro pericolo acuto attraverso la somma delle concentrazioni degli ingredienti classificati
2.2.9.1.10.5. Sostanze o miscele classificate come materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico) sulla base del Regolamento (UE) 1272/2008.
Se i dati per la classificazione conformemente ai criteri del 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4 non sono disponibili, una sostanza o una miscela:
a) deve essere classificata come una materia pericolosa per l'ambiente (ambiente acquatico) se appartiene alla o alle categorie "Aquatic Acute 1", "Aquatic Chronic 1" o "Aquatic Chronic 2" conformemente al Regolamento 1272/2008/CE;
b) può essere considerata come una materia non pericolosa per l'ambiente (ambiente acquatico) se una tale categoria conformemente a detto regolamento non deve essere assegnata.
2.2.9.1.10.6. Assegnazione delle sostanze o miscele classificate come materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico) conformemente alle disposizioni del 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 o 2.2.9.1.10.5.
Le sostanze o miscele classificate come materie pericolose per l'ambiente (ambiente acquatico), che non soddisfano i criteri di classificazione di nessun'altra classe o di nessun'altra materia della classe 9, devono essere denominate nel modo seguente:
n. ONU 3077 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S;
[...]
In relazione a normative differenti e non completamente armonizzate, si evidenziano classificazioni differenti tra CLP / Rifiuti / ADR relative al Piombo (massivo e polvere) come calcolate (vedasi relativi box di calcolo).
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024