Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121

ID 13957 | | Visite: 1680 | Nuovo ApproccioPermalink: https://www.certifico.com/id/13957

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121 della Commissione dell'8 luglio 2021 che specifica i dati statistici che devono essere trasmessi dagli Stati membri per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti

GU L 243/37 del 9.7.2021

Entrata in vigore: 12.07.2021

Applicazione: dal 16.07.2021

...

Articolo 1

1. I dati statistici che devono essere trasmessi a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 comprendono i seguenti dettagli relativi agli interventi nell’ambito dei controlli sui prodotti soggetti alla normativa dell’Unione, in materia di sicurezza e conformità dei prodotti:
a) il numero totale di interventi;
b) il numero totale di interventi che hanno comportato una sospensione dell’immissione in libera pratica a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
c) per ciascun intervento a seguito del quale le autorità competenti hanno imposto agli operatori economici interessati di portare a termine azioni specifiche oppure un’autorità di vigilanza del mercato ha imposto di non immettere un prodotto in libera pratica a norma dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1020:
i) la data in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione doganale;
ii) un indicatore del tipo di dichiarazione doganale in caso di dichiarazione doganale con una serie di dati ridotta a norma degli articoli 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
iii) il paese di origine (dato 16 08 000 000) o, se non disponibile, il paese dell’esportatore (sottodato 13 01 018 020);
iv) il codice della sottovoce del sistema armonizzato (sottodato 18 09 056 000);
v) se disponibile, il codice della nomenclatura combinata (sottodato 18 09 057 000);
vi) le unità supplementari (dato 18 02 000 000) o, se non disponibili, la massa netta (dato 18 01 000 000);
vii) il modo di trasporto fino alla frontiera (dato 19 03 000 000);
viii) la principale categoria di prodotti interessata;
ix) la principale normativa dell’Unione violata secondo quanto stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato;
x) un indicatore che illustri la possibilità o meno del prodotto di essere immesso in libera pratica se gli operatori economici interessati portano a termine azioni specifiche imposte dalle autorità competenti.
2. I dati di cui al paragrafo 1 comprendono i dati relativi a tutti i controlli, ad eccezione dei controlli effettuati esclusivamente mediante tecniche elettroniche di elaborazione dati.
3. Ai fini del paragrafo 1, qualora una dichiarazione doganale riguardi prodotti che rientrano in due o più articoli di tale dichiarazione doganale, gli interventi su ciascuno degli articoli sono considerati interventi distinti.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punti da iii) a vii), del presente articolo, i dati che devono essere trasmessi sono le informazioni disponibili nella dichiarazione doganale relative al dato corrispondente di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tuttavia, qualora gli Stati membri, a norma degli articoli 2, 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o di altre disposizioni transitorie di cui al medesimo regolamento, applicano alla dichiarazione doganale requisiti diversi in materia di dati, i dati da presentare sono le informazioni equivalenti disponibili nella dichiarazione doganale soggetta a tali requisiti in materia di dati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2021.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2021 112.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1121
 
IT366 kB223

Tags: Marcatura CE Nuovo approccio

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Lug 12, 2024 63

Decreto Ministeriale 19 marzo 1980

Decreto Ministeriale 19 marzo 1980 Discipline dei recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica (GU n. 16 del 17.01.1981) Leggi tutto
Draft standardisation Regulation  EU  2023 1230   Regulation on machinery
Lug 08, 2024 282

Draft standardisation Regulation (EU) 2023/1230 - Regulation on machinery

Draft standardisation Regulation (EU) 2023/1230 - Regulation on machinery ID 22202 | 08.07.2024 Draft standardisation request to the European Committee for Standardization and to the European Committee for Electrotechnical Standardization as regards machinery and related products in support… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 1834
Lug 04, 2024 169

Regolamento (UE) 2024/1834

Regolamento (UE) 2024/1834 / Specifiche tecniche ecodesign ventilatori a motore ID 22174 | 04.07.2024 Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la… Leggi tutto
Mag 29, 2024 696

Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024

Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 ID 21950 | 29.05.2024 Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 - Programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2,… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 111654

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto