Determina Direttoriale ADM MISE 8 ottobre 2020
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Determina Direttoriale ADM MISE 8 ottobre 2020
Semplificazione procedure di vigilanza giocattoli e DPI
La Determina Direttoriale dell'Agenzia Dogane Monopoli (ADM) e del Ministero dello Sviluppo economico semplifica le procedure di vigilanza sulle importazioni di giocattoli di e dispositivi di protezione individuale (DPI).
ARTICOLO 1 (Importazione di giocattoli che non evidenzino pericolosità palese per la sicurezza dei consumatori. Sdoganamento in attesa dell’esito degli accertamenti analitici)
1. In caso di importazioni di giocattoli selezionate per l’invio di campioni che - pur in presenza di una sospetta non conformità - non evidenzino ictu oculi una pericolosità palese per la sicurezza dei consumatori e che posseggono i requisiti formali e documentali previsti dalle normative UE di settore, su richiesta motivata degli importatori, o dei loro rappresentanti in Dogana, che non risultano segnalati nelle banche dati di ADM per profili di rischio, in attesa dell’esito degli accertamenti analitici effettuati dai laboratori di ADM, l’Ufficio delle Dogane adotta un provvedimento di sospensione dello svincolo ex. art. 27 del Regolamento (CE) 765/2008 e può procedere allo sdoganamento con contestuale emissione di una bolletta doganale A20 per l’invio della spedizione presso il luogo di destinazione indicato dall’importatore, con divieto di commercializzazione, sottoposta alla vigilanza di ADM in applicazione della normativa nazionale e unionale di riferimento.
2. Per le ipotesi di cui al comma 1, si intende acquisito sia il parere favorevole del MISE, sia il cd “provvedimento interlocutorio”, ai sensi dell’articolo 28 del Reg. (CE) n. 765 del 2008, con conseguente efficacia della sospensione dello svincolo fino all’adozione da parte dello stesso MISE della decisione definitiva nei soli casi di analisi difformi.
3. Nei casi di esito conforme delle analisi di laboratorio, l’Ufficio delle Dogane procede a svincolare direttamente le merci senza indugio e senza il coinvolgimento del MISE.
4. In caso di esito difforme delle analisi, il responsabile del laboratorio trasmette una relazione di servizio allegando i relativi certificati aventi fede pubblica all’Ufficio delle Dogane che, ove ne ricorrano i presupposti, segnala la notizia di reato all’Autorità giudiziaria competente per l’attivazione delle conseguenti operatività con le Forze di Polizia.
5. Nei casi di cui al comma 4, l’Ufficio delle Dogane acquisisce gli atti inerenti all’importazione, nonché gli esiti difformi delle analisi, trasmettendone la documentazione al MISE ai fini dell’adozione della decisione definitiva.
ARTICOLO 2 (Importazione di giocattoli che evidenziano fondati sospetti di pericolosità per la sicurezza dei consumatori. Provvedimento di sospensione dello svincolo delle merci)
1. In caso di importazioni di giocattoli che evidenzino un fondato sospetto di pericolosità per la sicurezza dei consumatori ai sensi della “Convenzione” e della nota della Direzione Antifrode e Controlli di ADM prot. n. 278647/RU del 12 agosto 2020, l’Ufficio delle Dogane adotta un provvedimento di sospensione dello svincolo ex. art. 27 del Regolamento CE 765/2008, acquisisce tutta la documentazione inerente all’importazione e procede al prelevamento di campioni per le successive analisi da parte dei laboratori di ADM.
2. Per le ipotesi di cui al comma 1, si intende acquisito il c.d. “provvedimento interlocutorio”, ai sensi dell’articolo 28 del reg. (CE) n. 765 del 2008, con conseguente efficacia della sospensione dello svincolo fino all’adozione, da parte del MISE, della decisione definitiva da assumersi nei soli casi di analisi e/o documentazione difformi.
3. Nei casi di esito conforme delle analisi di laboratorio l’Ufficio delle Dogane procede direttamente a svincolare le merci senza indugio e senza il coinvolgimento del MISE.
4. In presenza, invece, di esito difforme delle analisi di laboratorio, il responsabile del laboratorio trasmette una relazione di servizio allegando i relativi certificati aventi fede pubblica all’Ufficio delle Dogane che, ove ne ricorrano i presupposti, segnala la notizia di reato all’Autorità giudiziaria competente per l’attivazione delle conseguenti operatività con le Forze di Polizia.
5. Nei casi di cui al comma 4, nonché nei casi in cui residui il sospetto di mancato possesso dei requisiti formali e documentali previsti dalle normative UE di settore, l’Ufficio delle Dogane – dopo aver acquisito gli esiti difformi delle analisi di laboratorio - procede a darne comunicazione al MISE per l’adozione della decisione definitiva.
ARTICOLO 3 (dispositivi di protezione individuale)
1. Qualora dalla preliminare verifica effettuata dagli Uffici doganali il prodotto sia qualificabile come dispositivo di protezione individuale ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/425, per l’effettuazione dei relativi controlli, la preventiva istruttoria di competenza degli Uffici delle dogane tiene conto degli elementi informativi riportati nell’Allegato I alla presente determinazione, anche ai fini della redazione della segnalazione al MISE, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento CE 765/2008.
2. In caso di importazioni di dispositivi di protezione individuale marcati CE, nel caso in cui la marcatura sia priva della prescritta documentazione ovvero sia accompagnata da documentazione invalida o falsa, l’Ufficio delle Dogane redige una relazione di servizio, adotta i provvedimenti di competenza e, ove ne ricorrano i presupposti, segnala la notizia di reato all’Autorità giudiziaria.
[...]
1. denominazione del prodotto e direttiva di riferimento di prodotto; Per quel che concerne le istruttorie relative alle segnalazioni al MISE riguardo i dispositivi di protezione individuale, il fabbricante, ovvero l’importatore nel caso in cui quest’ultimo si dichiari come fabbricante (art. 12 del Regolamento UE 425/2016), deve assumersi tutte le responsabilità previste dagli artt. 8 e 15 del Regolamento UE 425/2016. Analogamente si rimanda all’art 10 per quel che concerne gli obblighi dell’importatore. In particolare, gli Uffici delle dogane sono invitati a porre l’attenzione sull’osservanza da parte degli operatori economici coinvolti dei seguenti articoli del Regolamento UE 425/2016.
Check list dei controlli che gli Uffici delle dogane sono tenuti ad effettuare prima di segnalare al MISE la spedizione:
2. chiara individuazione della posizione giuridica del soggetto (fabbricante e/o importatore) i cui estremi sono apposti sul prodotto;
3. numero di tipo, di lotto, di serie che consenta l’individuazione e che permetta l'univoca identificazione tra i vari certificati e/o dichiarazioni consegnate;
4. riferimenti alle norme e alle regole tecniche utilizzate per la progettazione e fabbricazione, al livello o alla classe di protezione del dispositivo ed al rischio da cui il dispositivo è destinato a proteggere;
5. nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante (o del mandatario in UE) e indirizzo postale dove può essere contattato (L’indirizzo deve indicare un unico recapito in cui il fabbricante può essere contattato);
6. nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore (nel caso in cui il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale dove può essere contattato;
7. informazioni di cui al punto 1.4 dell’allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 ed istruzioni d’uso in lingua italiana o in una lingua facilmente comprensibile;
8. marcatura CE, che deve essere apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all’art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
9. certificato di esame UE del tipo (articolo 19 del Regolamento UE 2016/425) emesso da Organismo notificato e presente esclusivamente sul portale NANDO, con verifica espressa della famiglia di prodotto (protezione occhi, protezione faccia, protezione vie respiratorie, ecc.);
10. dichiarazione di conformità UE a firma del fabbricante (articolo 15 del Regolamento UE 2016/425), ovvero dell’importatore nel caso in cui quest’ultimo si dichiari fabbricante ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento DPI.
Fonte: MISE
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