Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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della Commissione del 12 marzo 2019 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
GU L 152/1 dell'11.06.2019
Entrata in vigore: 01.07.2019
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Modificato da:
- M1 Regolamento Delegato (UE) 2020/1058 della Commissione del 27 aprile 2020 (GU L 232 1 20.7.2020)
- M2 Regolamento delegato (UE) 2022/851 della Commissione del 22 marzo 2022 (GU L 150 del 1.6.2022)
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Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti di progettazione e di fabbricazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems, «UAS») destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota. Esso definisce inoltre i tipi di UAS per i quali la progettazione, produzione e manutenzione dovrebbero essere soggette a certificazione.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme per la messa a disposizione sul mercato e per la libera circolazione nell'Unione degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota.
3. Il presente regolamento dispone altresì norme per gli operatori di UAS di paesi terzi nel momento in cui questi svolgono le operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 nello spazio aereo del cielo unico europeo.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il capo II del presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:
a) gli UAS destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alla categoria «aperta» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, con l'eccezione degli UAS costruiti da privati, e provvisti di un'etichetta di identificazione della classe come previsto nelle parti da 1 a 5 dell'allegato del presente regolamento, sulla quale sia indicata la classe di appartenenza tra le cinque classi di UAS di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
b) i componenti aggiuntivi di identificazione remota di cui alla parte 6 dell'allegato del presente regolamento.
2. Il capo III del presente regolamento si applica agli UAS impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alle categorie «certificata» e «specifica» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.
3. Il capo IV del presente regolamento si applica inoltre agli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo, se gli UAS sono utilizzati nell'Unione.
4. Il presente regolamento non si applica agli UAS destinati a essere impiegati esclusivamente in locali chiusi.
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Articolo 4 Requisiti
1. I prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato.
2. Gli UAS che non sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE sono conformi ai pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE solo per quanto riguarda i rischi diversi da quelli legati alla sicurezza di volo degli UA.
3. L'aggiornamento di software di prodotti già messi a disposizione sul mercato è possibile solo se tali aggiornamenti non pregiudicano la conformità del prodotto.
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