~ 2000 / 2026 ~
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A seguito di specifici approfondimenti intercorsi con la Commissione europea, e a parziale rettifica di quanto stabilito nelle passate circolari del 20 novembre 2012 e del 9 marzo 2015, tra i dati identificativi di articoli pirotecnici, non dovrà essere riportata la categoria nazionale, ex art, 82 Reg. T.U.L.P.S..
Ciò al fine di rendere la disposizione in linea con la ratio dell'art. 14 del D.Lgs. n. 123/2015 che riguarda esclusivamente i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE e la circolazione delle merci e non l'immagazzinamento degli stessi, così come invece disciplinato dalla norme del T.U.L.P.S. e dalle relative norme di esecuzione.
Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del l 2 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di art i coli pirotecnici (rifusione) " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015.
Comunicazione ex art. 14 (Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE). Integrazione.
Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici
Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123

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Update 06.04.2026
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della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024