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ID 25546 | 13.02.2026
Decreto 29 dicembre 2025
Nuova «Classificazione italiana dei dispositivi medici (CID)».
(GU n. 36 del 13.02.2026)
Il decreto del Ministro della salute del 20 febbraio 2007 è abrogato dal 1° gennaio 2026.
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Art. 1. Classificazione italiana dei dispositivi medici (CID)
1. É adottata la Classificazione italiana dei dispositivi medici (CID) di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, riferita ai dispositivi medici, ai prodotti di cui all’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Art. 2. Struttura
1. La CID ha una struttura alfanumerica ad albero i cui livelli sono costituiti da un codice e da una parte descrittiva (descrizione).
2. La CID recepisce principi e criteri della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) e della European medical device nomenclature (EMDN) e identifica in modo univoco gruppi di dispositivi che combinano diverse caratteristiche specifiche.
3. I primi sette livelli della CID corrispondono alla EMDN.
4. La descrizione dei codici dei livelli delinea le caratteristiche specifiche dei dispositivi raggruppati nei medesimi livelli.
5. L’introduzione di ulteriori livelli è limitata ai casi in cui vi sia evidenza documentata della necessità di un nuovo livello.
6. L’introduzione di un ulteriore livello avviene nel rispetto della stabilità della struttura.
Art. 3. Obiettivi
1. La CID rappresenta uno degli strumenti per l’attuazione di un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.
2. La CID persegue i seguenti obiettivi:
a) l’uso efficiente e appropriato della tecnologia dei dispositivi, in particolare, nell’ambito delle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale;
b) il rafforzamento del monitoraggio dei consumi e della spesa;
c) il potenziamento della gestione clinica e l’ottimizzazione delle procedure di approvvigionamento da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
Art. 4. Aggiornamento
1. Le proposte di aggiornamento della CID che riguardano i livelli fino al settimo incluso sono valutate nell’ambito della procedura prevista per la EMDN.
2. Gli aggiornamenti della EMDN sono direttamente recepiti nella CID, che è adattata di conseguenza.
3. Le proposte di aggiornamento della CID a partire dall’ottavo livello sono approvate dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e il supporto del settore produttivo dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro .
4. Gli aggiornamenti sono adottati annualmente con decreto del direttore generale della Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco e sono pubblicati sul portale istituzionale del Ministero della salute.
Art. 5. Obblighi informativi
1. La CID è resa disponibile sul portale istituzionale del Ministero della salute dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni in merito all’attribuzione del codice CID, a partire dall’ottavo livello, all’interno della banca dati nazionale prevista dall’art. 14 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 e dall’art. 11 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, sono stabilite con successivo decreto del Ministro della salute.
3. La CID è resa disponibile nella banca dati nazionale di cui al comma 2.
Art. 6. Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro della salute del 20 febbraio 2007, recante «Approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)» e successive modificazioni, è abrogato dal 1° gennaio 2026.
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