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ID 24955 | 21.11.2025
Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame
GU L 2025/2364 del 21.11.2025
Entrata in vigore: 11.12.2025
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2026.
____________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell’allegato III della direttiva.
(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.
(3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il valore massimo di concentrazione tollerata è dello 0,1 % in peso di piombo nei materiali omogenei.
(4) La direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso del piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenenti fino allo 0,2 % di piombo in peso, come stabilito nell’allegato III, punto 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE. Detta esenzione riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 di apparecchiature elettriche ed elettroniche, elencate nell’allegato I della direttiva 2011/65/UE. L’applicazione dell’esenzione di cui all’allegato III, voce 6 a), della direttiva era limitata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie 8, 9 e 11.
(5) La direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione (3) ha concesso esenzioni per l’uso del piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso destinato alla lavorazione meccanica o derivante dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo. Le esenzioni sono stabilite nell’allegato III, voci 6 b)-I, e 6 b)-II, della ddirettiva 2011/65/UE. Dette esenzioni riguardano le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 di apparecchiature elettriche ed elettroniche, elencate nell’allegato I della direttiva 2011/65/UE. L’applicazione dell’esenzione di cui all’allegato III, voce 6 b), della direttiva era limitata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie 8, 9 e 11.
(6) La direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione (4) ha concesso un’esenzione per l’uso di leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso per tutte le categorie, come stabilito nell’allegato III, voce 6 c), della direttiva 2011/65/UE.
(7) Il 17 e il 20 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo delle esenzioni di cui all’allegato III, voci 6 a) e 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE alla luce del progresso scientifico e tecnico, in particolare per quanto riguarda il loro ambito di applicazione. Il 2 dicembre 2019 e il 17 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo delle esenzioni di cui all’allegato III, voci 6 b), 6 b)-I e 6 b)-II della direttiva 2011/65/UE; il 15 e il 16 gennaio 2020 ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione di cui alla voce 6 c) del medesimo allegato.
(8) La scadenza delle esenzioni di cui all’allegato III, voci 6 a), 6 b) e 6 c), della direttiva 2011/65/UE era prevista per il 21 luglio 2023 per le apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 8 (limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) di cui all’allegato I della direttiva e per il 21 luglio 2024 per le categorie 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e 11, ossia altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese nelle altre categorie, di cui all’allegato I della direttiva. Il 20 gennaio 2023 sono pervenute due domande di rinnovo per ciascuna delle esenzioni di cui all’allegato III, voci 6 a) e 6 b), della direttiva 2011/65/UE, in particolare per quanto riguarda le tre categorie summenzionate. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE, la presentazione delle domande fa sì che l’esenzione resti valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
(9) Per valutare le domande è stato realizzato uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ultimato nel 2022 (5). È stato realizzato anche un ulteriore studio incentrato sulle categorie per le quali è stato chiesto un rinnovo in una fase successiva, ultimato nel 2024. La valutazione ha comportato consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
(10) Dalla valutazione della richiesta di rinnovo dell’esenzione è emerso che, per quanto riguarda l’esenzione di cui all’allegato III, voce 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE, il piombo è ancora necessario per conferire all’acciaio determinate proprietà di lavorazione meccanica. Attualmente la sostituzione o l’eliminazione nell’acciaio zincato per immersione a caldo per lotti non è tecnicamente fattibile né economicamente sostenibile. Tuttavia entrambe le applicazioni tecniche possono essere suddivise tra le voci 6 a)-I e 6 a)-II dell’allegato III della direttiva per consentire un’analisi più approfondita nel prossimo riesame.
(11) Al fine di accordare tempo sufficiente per sostituire il piombo nell’acciaio ed evitare impatti negativi che superano i benefici della sostituzione, è opportuno concedere un breve periodo di validità per tali applicazioni, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per quanto riguarda l’allegato III, voci 6 a), 6 a)-I e 6 a)-II, della direttiva 2011/65/UE, è opportuno fissare un’unica data di scadenza per tutte le categorie elencate nell’allegato I della direttiva.
(12) L’esenzione di cui all’allegato III, voce 6 a), della direttiva 2011/65/UE dovrebbe scadere 12 mesi dopo la data della decisione sulla domanda di rinnovo, conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva.
(13) Per quanto riguarda l’esenzione di cui all’allegato III, voce 6 b)-I, della direttiva 2011/65/UE relativa al piombo nell’alluminio derivante dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo, si è constatato che la concentrazione di piombo può essere ulteriormente ridotta allo 0,3 % in peso nell’alluminio. È opportuno precisarlo in una nuova voce, specificando che l’alluminio in questione è una lega per colata.
(14) L’uso di piombo aggiunto intenzionalmente nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica non è più necessario per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sul mercato esistono infatti sostituti affidabili del piombo usato nell’alluminio. Secondo le previsioni, entro il 2025 il piombo dovrebbe essere sostituito con alternative anche nell’ultimo settore di applicazione che gode dell’esenzione. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE è opportuno fissare il periodo transitorio massimo di 18 mesi, così da consentire ai singoli partecipanti al mercato del settore di adeguarsi.
(15) È emerso che per usare leghe di alluminio contenenti piombo in concentrazioni inferiori allo 0,4 % in peso è necessario riprogettare e riqualificare le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nella categoria 9 in quanto strumenti di monitoraggio e controllo industriali e nell’ampia categoria 11, ossia altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, operazioni che richiedono più tempo per la conformità rispetto a quanto avviene per altre categorie di cui all’allegato I della direttiva 2011/65/UE. È pertanto opportuno prendere in considerazione periodi di validità più lunghi per queste due categorie.
(16) Per quanto riguarda l’allegato III, voce 6 c), della direttiva 2011/65/UE relativa alle leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso, durante la valutazione scientifica e tecnica non è stato possibile individuare e definire i settori di applicazione per i quali l’esenzione non è più necessaria, nonostante molti elementi indichino la possibilità di sostituire efficacemente il piombo in determinate applicazioni. Poiché i sostituti non sono sufficientemente affidabili, è opportuno prorogare l’esenzione. Alla luce della valutazione tecnica, è opportuno fissare un’unica data di scadenza per tutte le categorie di cui all’allegato I della direttiva 2011/65/UE.
(17) L’inclusione di materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non dovrebbe indebolire la protezione dell’ambiente e della salute umana offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. A norma dell’allegato XVII, voce 63, punto 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il piombo è soggetto a restrizioni in determinati articoli o loro parti accessibili fine di ridurre al minimo l’esposizione dei bambini al piombo proveniente da articoli destinati al pubblico. La concentrazione di piombo in tali articoli o loro parti accessibili deve essere inferiore allo 0,05 % in peso se i componenti possono essere messi in bocca dai bambini. Per garantire il rispetto del livello di protezione stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, le voci relative alle esenzioni approvate dovrebbero essere contrassegnate da una nota a piè di pagina, che restringe ulteriormente le applicazioni conformemente all’allegato XVII, voce 63, punto 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 giugno 2026 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 luglio 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
Allegato
Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, le voci 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II e 6 c) sono sostituite dalle seguenti:
|
«6 a) |
Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso |
Scade il 11 dicembre 2026. |
|
6 a)-I |
Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso (*1) |
Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie. |
|
6 a)-II |
Piombo come elemento di lega nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso (*1) |
Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie. |
|
6 b) |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso |
Scade il 11 giugno 2027. |
|
6 b)-I |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo (*1) |
Scade il 11 dicembre 2026 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11. |
|
6 b)-II |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso (*1) |
Scade il 11 giugno 2027 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11*. |
|
6 b)-III |
Piombo come elemento di lega nelle leghe di alluminio per colata contenenti fino allo 0,3 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo (*1) |
Scade il 30 giugno 2027 per le categorie da 1 a 8, per la categoria 9 esclusi gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e per la categoria 10. |
|
6 c) |
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso (*1) |
Scade il 30 giugno 2027. |
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