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Europe, Rome

RAPEX: Prodotti con emissioni continue di radiazioni ionizzanti

ID 15734 | | Visite: 1077 | RAPEXPermalink: https://www.certifico.com/id/15734

ID 15734 RAPEX

RAPEX: Prodotti con emissioni continue di radiazioni ionizzanti

ID 15734 | 11.02.2022 / Schede RAPEX prodotti allegate

Con il Report n. 01 pubblicato in data 07 Gennaio 2022, il Sistema di Allerta Europeo RAPEX (Sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari) ha vietato la commercializzazione e la vendita – anche on line - di accessori (braccialetti, pendenti, ecc.) che contengono materiale radioattivo, con emissione continua di radiazioni ionizzanti.

Si tratta di articoli al cui interno sono stati inseriti radionuclidi di origine naturale per la produzione di ioni negativi, fattispecie espressamente vietata ai sensi dell’articolo 39 del d.lgs. 101/2020 e sanzionabile penalmente secondo quanto previsto all’articolo 207, comma 3, dello stesso provvedimento.

Art. 39. Divieto di pratiche D.Lgs. 101/2020 (Direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 20 e 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98).

1. È vietata l’aggiunta intenzionale di sostanze radioattive, direttamente o mediante attivazione, nella produzione di:

a) prodotti per l’igiene e cosmesi;
b) oggetti di uso domestico o personale;
c) giocattoli;
d) alimenti e bevande;
e) mangimi per animali;
f) dispositivi antifulmine.

2. Sono altresì vietati:

a) l’importazione, l’acquisizione tramite commercio elettronico, l’esportazione, il commercio, la distribuzione, l’impiego, la manipolazione dei prodotti di cui al comma 1 ai quali sono deliberatamente aggiunte materie radioattive, direttamente o mediante attivazione;
b) le pratiche implicanti l’attivazione di materiali che comportano un aumento dell’attività nei prodotti di consumo;
c) le pratiche che comportano l’attivazione di materiali usati nei giocattoli e negli oggetti d’uso personale, nonché l’importazione e l’esportazione di tali prodotti o materiali;
d) l’uso sulle persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non è effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica, salvo quanto disposto dall’articolo 169;
e) la produzione, l’importazione, l’impiego o comunque l’immissione sul mercato di apparati elettronici di visione a distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di immagini, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISIN.

Art. 207. Sanzioni penali relative al Titolo VI (Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 136).

1. Chiunque pone in essere le attività di cui agli articoli 36, 38 e 43 in assenza dell’autorizzazione prevista o in violazione delle prescrizioni dettate nella stessa, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 50.000,00.

2. Chiunque omette la notifica prevista dagli articoli 37 e 46, nonché la denuncia prevista dall’articolo 44, comma 1, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.

3. Chiunque pone in essere le condotte vietate dagli articoli 38, comma 7, e 39, commi 1 e 2, è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00.

4. Chiunque non ottempera agli obblighi di informazione di cui all’articolo 41, con le modalità in esso indicate, oppure omette di dare la comunicazione di cui all’articolo 45, comma 1, è punito con l’arresto da quindici giorni a due mesi o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00.

5. La prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori è punita con le pene previste per lo svolgimento dell’attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.

Alcuni di questi articoli sono ingannevolmente pubblicizzati come “anti 5G”, o come oggetti dagli “effetti energetici”. I campi elettromagnetici a radiofrequenza (il “5G”) sono classificati dallo IARC nel gruppo 2B degli agenti cancerogeni, ovvero come possibilmente cancerogeni per gli esseri umani (vale a dire che la cancerogenicità è solo ipotizzata ma non dimostrata), mentre tutte le radiazioni ionizzanti sono classificate nel gruppo I degli agenti cancerogeni, e cioè nelle sostanze dove c’è evidenza e certezza di cancerogenicità per l’uomo. Inoltre non è dimostrato nessun effetto energetico da parte degli ioni negativi. Ciò che rende ancor più preoccupante il commercio di questi articoli è che tra di essi ce n'è uno espressamente destinato ai bambini.

I livelli di radiazioni riscontrati su questi specifici prodotti sono bassi e quindi il rischio per la salute potrebbe essere legato principalmente ad un uso continuo e ad un contatto diretto con la pelle. Chi li indossa per un periodo prolungato potrebbe comunque essere esposto ad un livello di radiazioni superiore al limite di esposizione della pelle per il pubblico in vigore in Italia (art.146, comma 7, d.lgs. 101/2020).

Art. 146. Limiti di dose D.Lgs. 101/2020 (Direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 10, 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 96).

1. I limiti di dose per i lavoratori esposti sono stabiliti in:

a) 20 mSv dose efficace in un anno solare;
b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:

1) 20 mSv per il cristallino;
2) 500 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie esposta;
3) 500 mSv per le estremità.

2. I limiti di dose per gli apprendisti e per gli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, sono stabiliti, in relazione alla suddivisione dei medesimi in ragione dell’età e del tipo di attività lavorativa o di studio, nel modo seguente:

a) per gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera a) i limiti di dose efficace e di dose equivalente per particolari organi o tessuti, sono uguali ai limiti fissati per i lavoratori esposti di cui al comma 1;
b) per gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera b), i limiti di esposizione sono stabiliti in:

1) 6 mSv di dose efficace per anno solare;
2) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:
2.1) 15 mSv per il cristallino;
2.2) 150 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2 indipendentemente dalla superficie esposta;
2.3) 150 mSv per le estremità;

c) per gli apprendisti e gli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettere c) e d) i limiti annuali di dose efficace nonché di dose equivalente per particolari organi o tessuti sono uguali alla metà di quelli stabiliti al comma 7, per gli individui della popolazione; per detti soggetti, inoltre, la dose ricevuta per ogni singola esposizione correlata alla loro attività non può superare un ventesimo dei limiti annuali di cui allo stesso comma 7.

3. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e gli studenti ad essi equiparati ai sensi del comma 2, lettera a), sia superato, anche a seguito di esposizioni accidentali, di emergenza o esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui al paragrafo 5 dell’Allegato XXII stesso, il limite annuale di dose efficace di 20 mSv di cui al comma 1, le successive esposizioni devono essere limitate, per anno solare, a 10 mSv sino a quando la media annuale delle esposizioni stesse per tutti gli anni seguenti, compreso l’anno del superamento, risulti non superiore a 20 mSv.

4. L’obbligo della sorveglianza sanitaria eccezionale previsto dall’articolo 141 sussiste per i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti che, nel corso delle loro attività lavorative o di studio, abbiano ricevuto, in un anno solare:
a) una dose superiore al limite di 20 mSv fissato al comma 1, lettera a) per la dose efficace, determinata in base alle indicazioni di cui al comma 3, oppure
b) una dose maggiore di uno dei limiti fissati nel comma 1, lettera b) per particolari organi o tessuti.

5. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 142 sussiste ove si sia verificata anche una delle condizioni di cui al comma 4.
6. I limiti di dose per i lavoratori che, in relazione alle proprie occupazioni, sono considerati, ai sensi dell’articolo 133, comma 2, lavoratori non esposti, nonché per i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, di cui all’articolo 117, sono, con riferimento all’attività lavorativa di tali soggetti, pari ai corrispondenti limiti fissati nel comma 7, per gli individui della popolazione.

7. I limiti di esposizione per gli individui della popolazione sono stabiliti in:

a) 1 mSv di dose efficace per anno solare;
b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:

1) 15 mSv per il cristallino;
2) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti l’ISIN, l’INL, l’ISS e l’INAIL, sono stabiliti, con riferimento alle diverse modalità di classificazione di cui all’articolo 133:

a) le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l’osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzo, anche per i casi di esposizione esterna e interna concomitante;
b) particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose;
c) metodi di valutazione delle dosi per lavoratori, apprendisti, studenti e individui della popolazione;
d) i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini dell’articolo 23, comma 1.
e) l’aggiornamento dei coefficienti di dose efficace impegnata per unità di introduzione secondo le indicazioni fornite dall’Unione europea.

9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell’Allegato XXIV.

I prodotti non sono conformi ai requisiti della Direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom).

Per evitare ogni rischio, si raccomanda agli eventuali possessori di tali accessori di non indossarli; sono stati già allertati i NAS, si sta provvedendo ai relativi avvisi di divieto di vendita rivolti agli importatori e ai siti internet che li commercializzano; questi articoli non possono neppure essere disseminati nell’ambiente: dovrebbero infatti essere conferiti a un soggetto autorizzato allo smaltimento, secondo le procedure dell’art. 204, commi 4 e 5, del d.lgs. 101/2020.

Art. 204. Rinvenimento di materiale radioattivo D.Lgs. 101/2020 (Direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 94; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).

1. Il presente articolo si applica alle situazioni di esposizione esistente di cui all’articolo 198, comma 1, lettera b) ovvero a situazioni di rinvenimento di materiale radioattivo non altrove disciplinato dal presente decreto.

2. Ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 202, comma 4, nel caso in cui l’origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica, i suddetti materiali non sono soggetti al regime autorizzatorio del presente decreto e possono essere allontanati se la concentrazione di attività rispetta i valori stabiliti nell’Allegato I. Nei casi di superamento di tali valori, la medesima condizione ricorre se viene dimostrato il rispetto del criterio di non rilevanza radiologica di cui
all’Allegato I.

3. Ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e 202, comma 4, nel caso in cui i materiali radioattivi contengano radionuclidi di origine naturale e non sono stati utilizzati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, non sono soggetti al regime autorizzatorio del presente decreto e sono allontanati se hanno concentrazioni di attività minori o uguali ai valori stabiliti nell’Allegato II ovvero, in caso di superamento di detti valori, sia rispettato il livello di esenzione di dose efficace per l’individuo rappresentativo di cui all’Allegato II.

4. Il soggetto responsabile dell’attività all’interno della quale avviene il rinvenimento del materiale radioattivo verifica le condizioni di cui ai commi 2 e 3 avvalendosi dell’esperto di radioprotezione. Negli altri casi di rinvenimento tale onere è a carico dell’ARPA/APPA per le funzioni tecniche e di valutazione della dose.

5. Il soggetto di cui al comma 4 è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto e agli organi di vigilanza competenti per territorio l’allontanamento del materiale radioattivo che soddisfa i criteri di cui ai commi 2 e 3.

6. Nei casi in cui il materiale radioattivo che non soddisfa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è introdotto nel territorio nazionale da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, il Prefetto adotta, valutate le circostanze del caso e in relazione alle necessità di tutela della popolazione dai rischi di esposizione e di tutela dell’ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio del materiale
radioattivo o il respingimento dell’intero carico o di parte di esso al soggetto responsabile dell’invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero è responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del materiale radioattivo o del carico medesimo. Il Prefetto, con la collaborazione dell’ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede a informare, della restituzione del materiale radioattivo o del carico alla competente autorità dello Stato responsabile dell’invio.

Elenco prodotti

1. Alert number: A11/00129/21

Type / number of model:

Magenetix Kids bracelet, 4720iM
Magnetix Sillicone bracelet Xl, 4708iXL
Magnetix sportboost bracelet, 470

Brand: Magnetix

A110012921 Art 1 A110012921 Art 2 A110012921 Art 3

2. Alert number: A11/00128/21

Type / number of model:

4657iXL

Brand: Magnetix

A110012821

3. Alert number: A11/00127/21

Type / number of model:

736211735560

Brand: Energy Armor

A110012721

4. Alert number: A11/00126/21

Type / number of model:

609132886690

Brand: Energy Armor

A110012621

5. Alert number: A11/00124/21

Type / number of model:

609132886690

Brand: Energy Armor

A110012421

6. Alert number: A11/00125/21

Type / number of model:

SKU: IO.TIT.046

Brand: Basic Nero

A110012521

7. Alert number: A11/00123/21

Type / number of model:

non presente

Name: Quantum Pendant

A110012321

[...] seguono in allegato schede notifiche RAPEX

Fonti:
Ministero della Salute
European Commission RPEX

Collegati


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