Guanti di protezione rischi termici (calore e/o fuoco) - EN 407:2020
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Guanti di protezione rischi termici (calore e/o fuoco) - EN 407:2020
ID 14859 | 01.11.2021 /Documento illustrativo in allegato
Documento sui guanti di protezione da rischi termici (calore e/o fuoco) di cui alla norma EN 407:2020 nel quale vengono illustrati anche con il supporto di immagini i requisiti, le informazioni da fornire e la marcatura.
La norma EN 407:2020 definisce le proprietà di isolamento termico dei guanti che devono proteggere il lavoratore dal calore e/o fiamme. I materiali con cui sono prodotti i DPI devono far sì che il calore sia trasmesso assolutamente in maniera graduale, in modo da garantire protezione delle mani.
I livelli di prestazione sono indicati da una scala che va da 1 minor livello di protezione, ad un massimo di 4 maggior livello di protezione.
UNI EN 407:2020 - Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)
Recepisce: EN 407:2020
Data entrata in vigore: 12 giugno 2020
Sostituisce: UNI EN 407:2004. La norma EN 407:2004 Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco) è armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425.
- Nuove prove Propagazione limitata della fiamma, Calore da contatto, Calore convettivo, Resistenza allo strappo;
- Resistenza meccanica;
- Dispositivi di protezione per mani;
- Nuovo pittogramma (utilizzo se il prodotto non rivendica un livello di prestazioni di propagazione limitata della fiamma);
- Informazioni fornite dal produttore;
- Nuova appendice A;
- Nuova appendice B.
La norma EN 407:2020 è applicabile anche ai dispositivi di protezione delle braccia. Essa è utilizzata per tutti i guanti e gli altri dispositivi di protezione delle mani che proteggono le mani o parti di esse contro il calore e/o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso. La norma è applicabile solo congiuntamente alla UNI EN ISO 21420.
Il documento è sviluppato per trattare tutti i tipi di Dispositivi di Protezione Individuale che proteggono le mani, una parte della mano o una parte del braccio contro i rischi termici, indipendentemente dal luogo in cui vengono utilizzati (uso professionale, di consumo, domestico...).
I criteri di classificazione e distinzione di questi guanti di protezione sono molto scrupolosi a seconda dei rischi da cui devono proteggere.
- Propagazione limitata della fiamma:
Il guanto di lavoro, per superare il test, viene esposto a una fiamma di gas per 15 secondi. Successivamente viene misurato dopo quanto tempo il materiale di realizzazione del guanto smette di bruciare.
Per il livello di prestazione massimo è 4, il tempo di persistenza della fiamma 2 secondi; il tempo di incandescenza residua è invece di 5 secondi.
- Protezione dal calore da contatto:
In questo caso viene effettuata la misurazione della temperatura (da 100 °C a 500 °C) alla quale il guanto è chiamato a proteggere la mano per 15 secondi, senza un riscaldamento del lato interno di oltre 10 °C.
Il livello di prestazione massimo è 4 pari a più di 500 °C.
- Protezione dal calore convettivo
Per calore convettivo ci si riferisce a quello che penetra lentamente all’interno del guanto.
Per raggiungere i livelli di protezione stabiliti dalla norma si prende in considerazione la misurazione dell'intervallo di tempo durante il quale il dpi è in grado di rallentare l’aumento della temperatura del lato interno, attraverso la penetrazione del calore sprigionato da fiamme libere, di oltre 24 °C.
Il livello di prestazione massimo è 4.
- Protezione dal calore radiante:
Il guanto da lavoro è sottoposto a radiazione termica. Si misura il tempo impiegato dal calore per penetrare all'interno del guanto.
Livello di prestazione massimo 4 per una durata di almeno 150 secondi.
- Protezione dal gocciolamento di metallo fuso:
Viene misurato il numero di gocce di metallo fuso necessarie ad aumentare la temperatura tra il materiale del guanto e la pelle di 40 °C.
Il livello di prestazione massimo è 4 pari con oltre 35 gocce.
- Protezione da metallo fuso:
La misurazione riguarda la quantità di ferro fuso in grammi che va a danneggiare una pelle artificiale in PVC fissata sul lato interno del guanto, in modo da simulare la pelle umana.
Il livello di prestazione massimo è 4 pari a 200 grammi.
Revisione della norma EN 407:2004 - EN 407:2020
Due importanti novità dell’edizione EN 407:2020 sono:
- applicazione della norma anche ai dispositivi da cucina e uso domestico (guanti da forno, da barbecue, presine)
- introduzione di un pittogramma specifico, solo per i guanti che non sono testati alla propagazione limitata della fiamma
La norma va a specificare i requisiti, i metodi di prova, le informazioni che devono essere fornite e le modalità di marcatura dei guanti e degli altri dispositivi, che sono destinati a proteggere la parte terminale degli arti superiori, in modo che questi siano adeguatamente riparati dal rischio termico.
È utile notare che, tale normativa, è applicabile allo stesso modo anche a tutti gli accessori anticalore ad uso domestico, non solo ai guanti ad uso industriale.
Tabella - Novità EN 407
Scelta DPI: Guanti di protezione rischi termici (calore e/o fuoco)
Esempio 1 - Attività: Fabbricazione di pannelli di truciolare
Addetti che manipolano pannelli di legno caldo. Il DPI deve proteggere dal rischio termico calore da contatto.
Il tempo che comporta la manipolazione dei pannelli caldi risulta essere di circa 30 secondi e la temperatura è di circa 110 °C.
La scelta del guanto DPI riguarda un livello di prestazione calore per contatto pari a 2 ovvero il guanto protegge per almeno 15 secondi per temperatura inferiore a 250 °C.
Tabella - Marcatura/Livelli prestazione
Immagine 1 - Guanti di protezione contatto da calore livello 2
Normativa
La norma EN 407 NON è riportata nell’elenco delle norme presenti nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001.
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008
DPI Terza categoria: obbligo addestramento
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001.
ALLEGATO VIII
[...]
Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)
…
Capo III Conformità del DPI
...
Allegato I Categorie di rischio dei DPI
Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo
[...]
Prestazioni termiche
Per ciascuno dei seguenti metodi di prova il livello di prestazioni definito dipende dal campo di applicazione previsto del guanto o del dispositivo di protezione per mani.
Devono essere effettuate solo le prove rilevanti per i rischi dell'applicazione finale prevista.
Propagazione limitata della fiamma
Utilizzando il metodo di prova (punto 6.2 della EN 407: 2020 Propagazione limitata della fiamma), il guanto e l'altro dispositivo di protezione per mani, così come tutti i materiali esterni, devono corrispondere ai requisiti del prospetto 2. La superficie dello strato più interno del guanto deve essere ispezionata per accertare che non presenti alcun segno di fusione. Non deve apparire alcun foro su tutti gli strati dell'area sottoposta a prova. La cucitura non deve staccarsi dopo il tempo di combustione. Per i guanti ad alta resistenza termica (livello 3 o 4), tutti i materiali esterni che non fanno parte dell'area delle dita devono essere sottoposti a prova secondo la norma EN ISO 15025:2016, metodo A, e devono essere conformi almeno al livello 3 del prospetto 2. Devono essere sottoposti a prova anche le cuciture e gli accessori esterni con una superficie superiore a 10 cm2.
Se lo strato più esterno si scioglie, il materiale non deve produrre detriti fusi o fiammeggianti.
prospetto 2 Livelli di prestazioni per una propagazione limitata della fiamma
tempo post-incandescenza: Tempo durante il quale un materiale continua a presentare post-incandescenza, in determinate condizioni di prova, dopo la cessazione della fase post-fiamma o dopo la rimozione della fonte di combustione.
Il tempo post-fiamma viene misurato al secondo più vicino; i tempi post-fiamma inferiori a 1,0 s dovrebbero essere registrati come zero.
Il tempo post-incandescenza viene misurato al secondo più vicino; i tempi di post-incandescenza inferiori a 1,0 s dovrebbero essere registrati come zero.
Calore da contatto
Utilizzando il metodo di prova (punto 6.3 della EN 407: 2020 Calore da contatto), il materiale deve corrispondere ai requisiti del prospetto 3.
prospetto 3 Livelli di prestazioni per la prova di calore da contatto
Per livelli di prestazioni di calore da contatto pari a 3 o 4, deve essere eseguita la prova di propagazione limitata della fiamma. Il prodotto deve raggiungere almeno il livello 3 nella prova di propagazione limitata della fiamma; in caso contrario, il livello 2 deve corrispondere alle prestazioni massime di calore da contatto.
Gli strati più interni del guanto devono essere ispezionati per accertare che non presentino alcun segno di fusione e di foratura.
Calore convettivo
Utilizzando il metodo di prova (punto 6.4 della EN 407: 2020 Calore da convettivo), il materiale deve corrispondere ai requisiti del prospetto 4.
prospetto 4 Livelli di prestazioni per il calore convettivo
Per livelli di prestazioni termiche convettive pari a 3 o 4, deve essere eseguita la prova di propagazione limitata della fiamma secondo il punto 6.2. Il prodotto deve raggiungere almeno il livello 3 nella prova di propagazione limitata della fiamma; in caso contrario, il livello 2 deve corrispondere alle prestazioni massime di calore convettivo.
Gli strati più interni del guanto devono essere ispezionati per accertare che non presentino alcun segno di fusione e di foratura.
[....] Segue in allegato
Marcatura
Esempio marcatura guanti di protezione rischio termico calore e fuoco.
Nell’esempio:
- Propagazione limitata della fiamma =1 Il tempo di persistenza della fiamma è ≤15 secondi; il tempo di incandescenza residua non è richiesto.
- Calore per contatto = 2 (protegge per almeno 15 secondi soltanto per temperatura inferiore a 250 °C)
- Calore convettivo = X (non provato o non progettato per il rischio)
- Calore radiante = X (non provato o non progettato per il rischio)
- Resistenza a piccole gocce di metallo fuso = X (non provato o non progettato per il rischio)
- Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso = X (non provato o non progettato per il rischio)
...
È necessario utilizzare i seguenti due pittogrammi.
Figura 1 - Simboli grafici ISO 7000-2417
Figura 2 Simboli grafici ISO 7000-2417 e ISO 7000-3652
Se il prodotto rivendica un livello di prestazioni di propagazione limitata della fiamma (almeno di livello 1), deve essere utilizzato il pittogramma riportato nella figura 1.
Se il prodotto non rivendica un livello di prestazioni di propagazione limitata della fiamma, deve essere utilizzato il pittogramma riportato nella figura 2.
Esempio di marcatura, con propagazione limitata della fiamma rivendicata
.... Segue in allegato
Fonte
EN 407:2020
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2021
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Collegati
Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
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Guanti di protezione rischi termici calore e o fuoco - EN 407 2020 Rev. 0.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
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