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Decreto 5 Gennaio 2021

ID 12612 | | Visite: 1907 | News NormazionePermalink: https://www.certifico.com/id/12612

Decreto 5 Gennaio 2021

Decreto 5 Gennaio 2021

Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. 

(GU n.13 del 18.01.021)

______

Art. 1. Oggetto e definizioni

1. Sono adottate le linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze (di seguito linee guida), di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, riportate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, si assumono le definizioni riportate nelle linee guida con esso adottate.

Art. 2. Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

1. Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, le competenze relative a qualificazioni afferenti al repertorio nazionale referenziate al QNQ, ai sensi del decreto interministeriale 8 gennaio 2018.
2. In coerenza con gli standard minimi di servizio, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema e dei livelli essenziali delle prestazioni, così come articolati nelle linee guida. 

Art. 3. Ambito di titolarità dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e criteri per la portabilità delle qualificazioni e delle competenze nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

1. Gli enti titolati possono validare e certificare esclusivamente le competenze di cui si compongono le qualificazioni inserite nei repertori dei rispettivi enti pubblici titolari ricompresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, fatti salvi eventuali accordi tra enti pubblici titolari.
2. Le competenze certificabili, debitamente validate o certificate ai sensi e per gli effetti del presente decreto, possono costituire un credito secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Ai fini della portabilità delle competenze nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le qualificazioni e le competenze di cui al comma 2, considerate corrispondenti nell’ambito del repertorio nazionale, sono valutate su richiesta della persona, ed eventualmente riconosciute da parte degli enti pubblici titolari, anche diversi da quelli che le hanno certificate o validate, secondo i rispettivi ordinamenti e norme vigenti, anche in termini di crediti.

Art. 4. Monitoraggio e valutazione

1. Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il supporto tecnico delle agenzie e istituti di cui all’art. 9, comma 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ivi inclusa l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2. I risultati del monitoraggio e della valutazione, trasmessi dagli enti titolari di cui al comma 1, sono raccolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per il tramite di INAPP e ANPAL, e presentati al Comitato tecnico nazionale ai fini della verifica del rispetto degli standard minimi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Gli stessi sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento anche ai fini di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

1. Gli enti pubblici titolari, che non dispongano di un quadro regolamentare conforme agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e ai relativi riferimenti operativi di cui al presente decreto, adottano gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine è utile anche ai fini del monitoraggio e valutazione di cui all’art. 4 del presente decreto.
2. Le qualificazioni delle professioni regolamentate sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, fatta salva, per gli enti titolari delle suddette qualificazioni, la facoltà di disciplinare l’applicazione dei richiamati servizi per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative di settore e previa intesa in Conferenza Stato-regioni o, ove consentito, attraverso l’adozione di appositi accordi in Conferenza unificata o Conferenza Statoregioni, anche al fine di determinare eventuali casistiche di equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall’esame. Pertanto, per gli ambiti di titolarità relativi a qualificazioni delle professioni regolamentate non si applica il termine temporale di cui al comma 1.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto e purché non in contrasto con esso, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015.
4. Gli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono alle finalità del presente decreto, nell’ambito delle competenze ad essi spettanti, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle norme vigenti.
5. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione del presente decreto nell’ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti.

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